Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in sede di rinvio per un nuovo esame esclusivamente sulle esigenze cautelari, il tribunale del riesame conferma l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione se nelle more del procedimento il ricorrente è stato rimesso in libertà. (La Corte ha chiarito che l'interesse in vista dell'eventuale esercizio del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è apprezzabile solo riguardo alla mancanza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti -titolo del reato e gravità indiziaria- di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2007, n. 23060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23060 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 15/05/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Consigliere - N. 759
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 040852/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS OH AL BEN BELGACE, N. IL 26/02/1979;
2) FR AB, N. IL 07/09/1965;
avverso ORDINANZA del 22/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 1399/2006, la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del Tribunale di Firenze confermativa del provvedimento custodiate emesso dal G.I.P. di Lucca in data 10/2/2006 nei confronti di SS OH e FR AB limitatamente alle esigenze cautelari e rinviava per nuova deliberazione sul punto, hi particolare la Cassazione - rilevato che gli addebiti a carico degli indagati si riferivano a fatti commessi nell'anno 2004 - richiedeva al Giudice del rinvio di individuare "in modo particolarmente specifico e dettagliato gli estremi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo della reiterazione fronteggiabile solo con il carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta proclività a delinquere".
1.2. Con ordinanza in data 22/9/2006 il Tribunale di Firenze confermava la cautela, ritenendo sussistente l'esigenza specialpreventiva. In particolare rilevava che, al momento di disposizione della misura, questa si rendeva necessaria perché, nonostante fossero trascorsi circa due anni dalla commissione dei delitti, la personalità degli indagati, persone fornite di precedenti specifici per traffico di droga, ne evidenziava la potenziale e attuale pericolosità per la reiterazione di delitti della stessa specie, data anche la non modesta entità del traffico di droga che li vedeva coinvolti.
1.3. Avverso l'ordinanza hanno nuovamente proposto ricorso per cassazione sia FR FA a mezzo del difensore, sia SS OH, di persona.
Il FR deduce violazione dell'art. 627 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 309 c.p.p., comma 9, mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Osserva che il Tribunale non avrebbe potuto integrare l'omessa motivazione del G.I.P.; in ogni caso non sarebbe stato assolto l'onere motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio in ordine alla verifica dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
SS OH deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c). Osserva che la sentenza di rinvio è stata sostanzialmente disattesa;
che il Tribunale non avrebbe potuto integrare l'omessa motivazione del G.I.P.; che, inoltre, è stato reiterato l'errore, già denunciato con il precedente ricorso per cassazione, di ritenere esso istante gravato da un precedente specifico.
2. Osserva il Collegio che, in esito alla precedente sentenza di annullamento con rinvio, l'ambito del presente procedimento incidentale risulta circoscritto alla sola verifica delle esigenze cautelari e, precisamente, all'attualità delle stesse. Ciò posto e considerato che dalle informative acquisite risulta che nelle more del procedimento entrambi i ricorrenti sono stati rimessi in libertà, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Invero l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che all'esito del riesame o dell'appello abbia confermato la misura coercitiva personale applicata dal giudice per le indagini preliminari, qualora l'imputato, nelle more del procedimento, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo efficacia. In tal caso l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impositiva della misura potrebbe sussistere unicamente sotto il profilo dell'eventuale azionabilità del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, che ammette detta riparazione in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti (titolo del reato e gravità indiziaria) previsti dagli artt. 273 e 280 del c.p.p.; mentre la Corte di cassazione è esentata dal prendere in esame le censure eventualmente prospettate - come nella fattispecie - in riferimento alle esigenze cautelari (ex plurimis: Cass. pen., Sez. 6^, 06/04/2005, n. 19693;
Cass. pen., Sez. 6^, 26/05/2004, n. 37894). La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese, stante la mancanza di sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2007