Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5052
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Tardività della richiesta di riesame

    La Corte di Cassazione ha ritenuto errata la decorrenza del termine dal 5 marzo 2025, data dell'udienza, poiché a quel momento il sequestro non aveva ancora avuto esecuzione. La decorrenza del termine deve essere individuata nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, ovvero il 18 marzo 2025, data in cui NE ha appreso del blocco dei propri rapporti bancari e gli è stato comunicato il provvedimento di sequestro. Pertanto, la richiesta di riesame presentata il 28 marzo 2025 è tempestiva.

  • Inammissibile
    Mancanza di procura speciale

    La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della società poiché il difensore non era munito della procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen. per i terzi interessati che propongono impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 5052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5052
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo