Sentenza 10 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2001, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM DEL POPOLNITA MANO03550/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 2589/98 Consigliere Cron. 7400 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.18/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati BARBARIArappresentato GIANFRANCO, DE ANGELIS CARLO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL ME;
2001 - intimata 239 avverso la sentenza n. 500/97 del Tribunale di VERONA, -1- depositata il 02/04/97 R.G.N. 6287/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 2 aprile 1997, il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto da ZU CA contro l'INPS avverso pronuncia del Pretore della stessa sede, ha accertato la sussistenza del diritto della ricorrente alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale per il periodo precedente la data della domanda amministrativa, condannando quindi l'INPS al pagamento dei relativi arretrati, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale data. E ciò sul rilievo che il diritto alla integrazione è distinto ed autonomo dal diritto alla pensione, onde il termine di decadenza sostanziale che l'art.6 del d.l. n.103 del 1991, convertito dalla legge n.116 del 1991, of ha introdotto a modifica dell'art. 47 d.p.r. n.639 del 1970, per l'esercizio del diritto alla prestazione, deve computarsi avendo riguardo alla domanda del trattamento minimo e non alla originaria domanda di attribuzione della pensione. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, l'INPS deduce violazione dell'art.112 c.p.c. (in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, sia nel descrivete fatti di causa, sia in motivazione, ha fatto riferimento a fattispecie completamente differente da quella controversa, attribuendo un diritto mai reclamato dalla ZU né in primo, né in secondo grado. Il ricorso è fondato. Basta guardare alle conclusioni dell'appellante, trascritte nella epigrafe della impugnata sentenza, per constatare che in effetti la ZU ebbe a richiedere al giudice di secondo grado che " in parziale riforma della impugnata sentenza, fosse condannato l'INPS a corrispondere gli arretrati sulla concessa cristallizzazione della 3 pensione SO 20011297 (ovviamente nella sola parte non corrisposta), a partire dall'ottobre 1983 ed in subordine dal diverso successivo momento che sarà ritenuto di giustizia con interessi dal 120° successivo alla prima domanda di integrazione al saldo effettivo". E, coerentemente, sia il ricorso introduttivo come pure la sentenza di primo grado evidenziano che il giudizio era stato instaurato per ottenere l'accertamento del diritto alla conservazione, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo della pensione di reversibilità nella misura, comprensiva della integrazione, corrisposta a tale data e la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati a quel titolo dovuti. Il giudice di appello si è, quindi, pronunciato su una domanda diversa da quella portata al suo esame, e ciò comporta, in accoglimento del ricorso dell'INPS, la cassazione della impugnata sentenza. La Corte può, peraltro, pronunciarsi direttamente sulla questione che costituisce l'effettivo oggetto del giudizio. Tale questione è, invero, compresa tra quelle per cui l'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448, sostituendo, con efficacia di ius superveniens, la previsione - di contenuto analogo – dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, impone l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti (come quello di specie) alla data della entrata in vigore della stessa legge n.448/1998, che abbiano ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, prevedendo, altresì, la compensazione delle relative spese tra le parti e stabilendo che “i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Tra le questioni anzidette la norma richiamata (art.1, comma 182) espressamente include il "pagamento delle somme maturate ....sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n.240 del 1994 ...". Ed è noto che la sentenza del giudice delle leggi n.240 del 1994 è intervenuta sulla vicenda della "cristallizzazione", originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437 - nella parte in cui interpretava il detto comma 7 nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo, delle quali una sola conservi il diritto all'integrazione, per il mancato superamento, al 30 settembre 1983, dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso art.6, l'altra o le altre pensioni comunque non più integrabili (per effetto del disposto del comma 3 dell'art.6 cit.) spettano nell'importo a calcolo e ponendo un principio modificativo - della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (che resta essa solo conservata nell'importo "cristallizzato” in precedenza erogato). Ne consegue che, quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa cristallizzata>> alla data del 30 settembre 1983, nonché il riconoscimento del diritto agli accessori dei crediti maturati a titolo di cristallizzazione, tante volte si configura una questione di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996>>, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione di ufficio 5 dei giudizi pendenti e, come conseguenza, della perdita di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali non ancora passati in giudicato (vedi, in senso conforme, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n. 9099, 19 giugno 1999 n.6171, 19 giugno 1999 n. 6171, 11 giugno 1999 n. 5789, Cass. 11 maggio 1999 n. 4665). Il presente giudizio, pertanto, va certamente dichiarato estinto. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte, anche questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (vedi, per tutte, le sentenze più sopra citate), che la previsione legale di integrale compensazione di cui al ricordato art. 36 legge n.448/1998 debba operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, in quanto la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di una delle questioni espressamente contemplate dall'art. 1, commi 181 e 182, della legge n.662/1996 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo ed al suo esito finale. Vanno, di conseguenza, compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio, compensando tra le parti le spese dell'intero processo. O U H J C Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 S O I I I N I S N L L I 9 L F nzia 1 O O Il Presidente Il Cons. estensore ' - A Güne pee 1 forellalo A V V 1 I I Ɑ - S 8 V N - Phill E D 4 O N O 8 S D I S N A I N O V ' S H Ɑ IL CANCELLIERE I I T S . S E N V V Depositato in Cancelleria E O N I L I T 10 MAR 2001 V O M S I ' E oggi,. S O R V P Ɑ U I T IL CANCELLERE N E O H