CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/07/2023, n. 31830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31830 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG RN nato a [...] 11 14/05/1996 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ARMELLIN PAOLA del foro di ROMA in difesa di AG RN che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31830 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Perugia con sentenza pronunciata in data 26 Marzo 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto AG DO colpevole del reato di illecita importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna mediante spedizione di un pacco, tramite DHL, ad un proprio referente in Terni, stupefacente del tipo marijuana per oltre due chilogrammi e MDMA per grammi 622 circa e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2.La Corte di appello, nel rivalutare le emergenze processuali già esaminate dal giudice di prima cure, ribadiva il giudizio di responsabilità a carico del AG in ragione delle plurime chiamate in correità provenienti dal co-indagato EV destinatario del pacco contenete lo stupefacente, che aveva ammesso le proprie responsabilità e di AB EG, anch'esso gravitante nel giro del narcotraffico al quale lo stupefacente avrebbe dovuto essere in tutto o in parte consegnato sulla base degli accordi assunti con il AG. Le chiamate in correità risultavano confermate dalla madre e dalla fidanzata del HE le quali avevano riferito una serie di circostanze utili per risalire ai collegamenti del proprio congiunto con il mondo del narcotraffico romano e in particolare alla identificazione di BEBO, rifornitore di stupefacente tanto del EV che del AB, agli pseudonomi dallo stesso utilizzati per i collegamenti tramite chat segretate, al luogo del suo domicilio romano e al fatto che lo stesso nel Novembre 2018 si era recato in Spagna a Malaga per un soggiorno di circa un mese proprio in coincidenza della spedizione del pacco contenente lo stupefacente. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dalla identificazione fotografica di AG DO quale il BEBO indicato dai chiamanti in correità, la presenza del AG in Spagna in coincidenza della spedizione del pacco, la presenza di un tatuaggio particolarmente caratterizzante indicato dai chiamanti come identificativo del DO, il sequestro di cellulari da cui emergevano contatti o comunque riferimenti al EB e alla ricorrenza di rapporti di debito del AB con il gruppo dei romani di cui il AG sarebbe risultato il maggiore esponente e l'accertamento di PG da cui risultava che il AG abitava in Roma nella strada che entrambi i chiamanti in correità avevano indicato come luogo di abituale incontro per rifornimenti e pagamenti dei debiti, raggiunta da celle telefoniche compatibili con quelle 1 agganciate dai cellulari del EV. Escludeva pertanto il giudice di appello che le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo e quelle simmetriche del AB, che pure avevano entrambi riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alla destinazione del pacco contenente la sostanza stupefacente e il proprio coinvolgimento in più ampi traffici di stupefacenti in collegamento con i referenti romani, fossero animate da intenti calunniosi o di scarico delle proprie responsabilità. 2.1 In ragione dei profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente trattato la corte distrettuale escludeva che i fatti contestati potessero essere qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 ovvero che potesse essere riconosciuta la circostanza attenuante del profitto di speciale tenuità. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata la difesa di AG DO articolando plurimi motivi di ricorso. 3.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge processuale e difetto di motivazione laddove, ai fini di riscontrare le dichiarazioni etero accusatorie di NE e AN il giudice distrettuale aveva utilizzato le sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti PE NI e NI LA, rispettivamente madre e fidanzata del EV sebbene i relativi verbali non fossero presenti all'interno del fascicolo processuale, come peraltro attestato dagli uffici di cancelleria con dichiarazione allegata ai motivi di ricorso. Assume ancora che il vizio processuale era già stato dedotto nei motivi di impugnazione in appello ma che la corte di appello non si era pronunciata su detta eccezione incorrendo a sua volta in un difetto di motivazione. 3.2 Con due distinti articolazioni la difesa del AG assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative costituite dalla dichiarazioni etero accusatorie di EV e AB evidenziando, in ciascuna di esse, una serie di aporie, contraddizioni e contrasti con ulteriori emergenze processuali da cui inferire la inattendibilità delle chiamate in correità nei confronti del AG, in ragione dell'assenza di contatti diretti tra i due referenti umbri con il AG nel periodo in cui lo stesso si trovava in Spagna e del fatto che lo stesso AB si era recato in Spagna nello stesso periodo e che ben avrebbe potuto rendersi spedizioniere dello stupefacente sequestrato. Rileva che gli accordi concernenti la spedizione dello stupefacente erano intercorsi tra EV e AB come era dimostrato dai contatti diretti 2 tra i due accusatori e dalle telefonate provenienti dalla utenza cellulare del EV con utenze spagnole e con il corriere DHL. Assume ancora travisamento della prova laddove il giudice di appello non aveva considerato che dall'interrogatorio del EV non erano ricavabili accuse dirette al AG in relazione alla spedizione di stupefacente, laddove aveva indicato come proprio referente EG AB e che la identificazione del AG come possibile spedizioniere era frutto di un ragionamento congetturale basato sulle informazioni rese dal AB, il quale peraltro aveva interesse, in ragione della maturata situazione debitoria nei confronti del proprio fornitore, a rientrare del proprio credito nei confronti del EV. Evidenzia altresì la fallacia della descrizione del AG, quale fornitore di stupefacente da parte del AB, il quale aveva fornito una descrizione di EB del tutto discosta da quella reale (basso e mingherlino) e la assoluta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per giustificare tale aporia. Risultava poi dimostrato come il AG si fosse recato in Spagna per andare a trovare la fidanzata impegnata in un programma di studi universitari mediante il progetto ERASMUS e che in nessuna delle abitazioni dallo stesso utilizzate a Roma era stata rinvenuta sostanza stupefacente, risultando al contrario dimostrato che l'imputato era consumatore di stupefacente e che i contatti con gli accusatori dipendeva da tale comune condizione di dipendenza. 3.3 Con distinte articolazioni assume difetto di motivazione in relazione alla omessa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a precedente condanna per fatti della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge processuale per avere il giudice del merito utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni di persone informate dei fatti non presenti agli atti del processo è infondato. Invero dall'esame del fascicolo processuale, reso necessario dalla natura in rito del primo motivo di ricorso, emerge che le dichiarazioni delle persone informate dei fatti (PE e NI) risultano, in più punti, sintetizzate nella annotazione di PG (foglio 60 del fascicolo del PM), nonché 3 nell'annotazione della Guardia di Finanza-Nucleo di Perugia del 31 Gennaio 2019, dichiarazioni rese rispettivamente in data 2.1.2019 (PE) e in data 7.1.2019 (NI). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati liberamente, in base ai parametri che regolano l'apprezzamento di queste ultime, ove compatibili, in conformità ai criteri generali di valutazione delle prove (sez.3, n.16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv.283069-01; sez.2, n.28960 del 10/05/2017, Manca e altro, Rv.270527-01). In tale prospettiva del tutto correttamente giudici di merito hanno utilizzato gli elementi dichiarativi risultanti da dette annotazioni per procedere alla ricostruzione dei fatti e alla identificazione del soggetto che aveva spedito dalla Spagna il pacco contenente lo stupefacente presso il domicilio di NE ND, chiamante in correità e imputato dello stesso reato. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si assume violazione di legge e vizio motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto e in particolare in relazione al percorso logico dei giudici di merito per pervenire alla identificazione dell'imputato quale spedizioniere del carico di stupefacente recapitato dal EV tramite servizio di corriere dall'estero, risultano in fatto, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e reiterativi di censure adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretto argomentare logico giuridico. 2.1 Deve a tale proposito considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del AG attraverso un articolato e logico esame degli elementi processuali e delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e delle altre persone informate sui fatti, che hanno offerto decisivi contributi al fine di pervenire alla identificazione del fornitore della sostanza stupefacente. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova 4 può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una lettura alternativa delle fonti di prova, rinnovando prospettazioni difensive già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione lineare e priva di contraddizioni. 2.2 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, IA e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte 5 dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105). 3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici tutti gli elementi salienti ai fini di risalire al AG quale l'autore della spedizione di sostanze stupefacenti recapitate al domicilio del EV. A tale proposito ha coerentemente valorizzato le plurime chiamate in correità provenienti dal co-indagato EV, destinatario del pacco contenente lo stupefacente e di AB EG, anch'esso gravitante nel giro del narcotraffico al quale lo stupefacente avrebbe dovuto essere in tutto o in parte consegnato, evidenziando la specificità e la coerenza del narrato, l'assenza di motivazioni tese a pregiudicare il chiamato in reità e la spontaneità del propalato, reso da soggetti che ammettevano le proprie responsabilità, addirittura nell'ambito di un più ampio contesto criminoso. 3.1 Rilevava poi il giudice distrettuale come le chiamate in correità risultassero confermate dalla madre e dalla fidanzata del HE le quali avevano riferito una serie di circostanze utili per risalire ai collegamenti del proprio congiunto con il mondo del narcotraffico romano e in particolare alla figura di BEBO, rifornitore di stupefacente tanto del EV che del AB, agli pseudonomi dallo stesso utilizzati per i collegamenti tramite chat segretate, al luogo del suo domicilio romano e al fatto che lo stesso nel Novembre 2018 si era recato in Spagna a Malaga per un soggiorno di circa un mese proprio in coincidenza della spedizione del pacco contenente lo stupefacente. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dalla identificazione fotografica di AG DO quale il BEBO indicato dai chiamanti in correità, dalla presenza del AG in Spagna in coincidenza della spedizione del pacco, dal sequestro di cellulari da cui emergevano contatti o comunque riferimenti al EB e alla ricorrenza di rapporti di debito del AB con il gruppo dei giovani romani di cui il AG risultava il più rilevante punto di riferimento nella fornitura dello stupefacente, nonché dall'accertamento di PG da cui risultava che il AG abitava a Roma nella strada che entrambi i chiamanti in correità avevano indicato come luogo di abituale incontro per rifornimenti e pagamenti dei debiti, raggiunta da celle telefoniche compatibili con quelle agganciate dai cellulari del EV. Il giudice di appello inoltre escludeva che le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo e quelle del AB, che 6 pure avevano entrambi riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alla destinazione del pacco contenente la sostanza stupefacente e il proprio coinvolgimento in più ampi traffici di stupefacenti in collegamento con i referenti romani, fossero animate da intenti calunniatori o di scarico delle proprie responsabilità. 3.2 Gli argomenti utilizzati nei motivi di ricorso, reiterativi di censure già sviluppate nei motivi di appello, e disattesi con motivazione priva di fratture logiche, risultano privi di valenza censoria e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 4. Manifestamente infondata è altresì la censura relativa alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 'E stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.III, 27.3.2015 n.32696), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.VI, 5.3.2013 n.27809). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive modalità dell'azione criminosa che denotavano organizzazione e capacità di rifornimento di rilevanti partite di sostanza stupefacente di diversa natura, nell'ambito peraltro di rapporti di fornitura consolidati e di rilevante spessore criminale. 5. Quanto infine al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale ha ampiamente motivato le ragioni per cui non abbia inteso procedere ad una rideterminazione della stessa, risultando la stessa modulata sulla base di criteri edittali minimi che non necessitavano di un più approfondito 7 impegno motivazionale. Manifestamente infondata, in quanto priva delle ragioni di doglianza è la censura concernente la intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con una precedente pronuncia di condanna, trattandosi di statuizione che consegue di diritto alla nuova pronuncia di condanna. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 Maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ARMELLIN PAOLA del foro di ROMA in difesa di AG RN che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31830 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 09/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Perugia con sentenza pronunciata in data 26 Marzo 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto AG DO colpevole del reato di illecita importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna mediante spedizione di un pacco, tramite DHL, ad un proprio referente in Terni, stupefacente del tipo marijuana per oltre due chilogrammi e MDMA per grammi 622 circa e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2.La Corte di appello, nel rivalutare le emergenze processuali già esaminate dal giudice di prima cure, ribadiva il giudizio di responsabilità a carico del AG in ragione delle plurime chiamate in correità provenienti dal co-indagato EV destinatario del pacco contenete lo stupefacente, che aveva ammesso le proprie responsabilità e di AB EG, anch'esso gravitante nel giro del narcotraffico al quale lo stupefacente avrebbe dovuto essere in tutto o in parte consegnato sulla base degli accordi assunti con il AG. Le chiamate in correità risultavano confermate dalla madre e dalla fidanzata del HE le quali avevano riferito una serie di circostanze utili per risalire ai collegamenti del proprio congiunto con il mondo del narcotraffico romano e in particolare alla identificazione di BEBO, rifornitore di stupefacente tanto del EV che del AB, agli pseudonomi dallo stesso utilizzati per i collegamenti tramite chat segretate, al luogo del suo domicilio romano e al fatto che lo stesso nel Novembre 2018 si era recato in Spagna a Malaga per un soggiorno di circa un mese proprio in coincidenza della spedizione del pacco contenente lo stupefacente. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dalla identificazione fotografica di AG DO quale il BEBO indicato dai chiamanti in correità, la presenza del AG in Spagna in coincidenza della spedizione del pacco, la presenza di un tatuaggio particolarmente caratterizzante indicato dai chiamanti come identificativo del DO, il sequestro di cellulari da cui emergevano contatti o comunque riferimenti al EB e alla ricorrenza di rapporti di debito del AB con il gruppo dei romani di cui il AG sarebbe risultato il maggiore esponente e l'accertamento di PG da cui risultava che il AG abitava in Roma nella strada che entrambi i chiamanti in correità avevano indicato come luogo di abituale incontro per rifornimenti e pagamenti dei debiti, raggiunta da celle telefoniche compatibili con quelle 1 agganciate dai cellulari del EV. Escludeva pertanto il giudice di appello che le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo e quelle simmetriche del AB, che pure avevano entrambi riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alla destinazione del pacco contenente la sostanza stupefacente e il proprio coinvolgimento in più ampi traffici di stupefacenti in collegamento con i referenti romani, fossero animate da intenti calunniosi o di scarico delle proprie responsabilità. 2.1 In ragione dei profili quantitativi e qualitativi dello stupefacente trattato la corte distrettuale escludeva che i fatti contestati potessero essere qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 ovvero che potesse essere riconosciuta la circostanza attenuante del profitto di speciale tenuità. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata la difesa di AG DO articolando plurimi motivi di ricorso. 3.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge processuale e difetto di motivazione laddove, ai fini di riscontrare le dichiarazioni etero accusatorie di NE e AN il giudice distrettuale aveva utilizzato le sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti PE NI e NI LA, rispettivamente madre e fidanzata del EV sebbene i relativi verbali non fossero presenti all'interno del fascicolo processuale, come peraltro attestato dagli uffici di cancelleria con dichiarazione allegata ai motivi di ricorso. Assume ancora che il vizio processuale era già stato dedotto nei motivi di impugnazione in appello ma che la corte di appello non si era pronunciata su detta eccezione incorrendo a sua volta in un difetto di motivazione. 3.2 Con due distinti articolazioni la difesa del AG assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative costituite dalla dichiarazioni etero accusatorie di EV e AB evidenziando, in ciascuna di esse, una serie di aporie, contraddizioni e contrasti con ulteriori emergenze processuali da cui inferire la inattendibilità delle chiamate in correità nei confronti del AG, in ragione dell'assenza di contatti diretti tra i due referenti umbri con il AG nel periodo in cui lo stesso si trovava in Spagna e del fatto che lo stesso AB si era recato in Spagna nello stesso periodo e che ben avrebbe potuto rendersi spedizioniere dello stupefacente sequestrato. Rileva che gli accordi concernenti la spedizione dello stupefacente erano intercorsi tra EV e AB come era dimostrato dai contatti diretti 2 tra i due accusatori e dalle telefonate provenienti dalla utenza cellulare del EV con utenze spagnole e con il corriere DHL. Assume ancora travisamento della prova laddove il giudice di appello non aveva considerato che dall'interrogatorio del EV non erano ricavabili accuse dirette al AG in relazione alla spedizione di stupefacente, laddove aveva indicato come proprio referente EG AB e che la identificazione del AG come possibile spedizioniere era frutto di un ragionamento congetturale basato sulle informazioni rese dal AB, il quale peraltro aveva interesse, in ragione della maturata situazione debitoria nei confronti del proprio fornitore, a rientrare del proprio credito nei confronti del EV. Evidenzia altresì la fallacia della descrizione del AG, quale fornitore di stupefacente da parte del AB, il quale aveva fornito una descrizione di EB del tutto discosta da quella reale (basso e mingherlino) e la assoluta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata per giustificare tale aporia. Risultava poi dimostrato come il AG si fosse recato in Spagna per andare a trovare la fidanzata impegnata in un programma di studi universitari mediante il progetto ERASMUS e che in nessuna delle abitazioni dallo stesso utilizzate a Roma era stata rinvenuta sostanza stupefacente, risultando al contrario dimostrato che l'imputato era consumatore di stupefacente e che i contatti con gli accusatori dipendeva da tale comune condizione di dipendenza. 3.3 Con distinte articolazioni assume difetto di motivazione in relazione alla omessa qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a precedente condanna per fatti della stessa specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge processuale per avere il giudice del merito utilizzato, ai fini della decisione, verbali di dichiarazioni di persone informate dei fatti non presenti agli atti del processo è infondato. Invero dall'esame del fascicolo processuale, reso necessario dalla natura in rito del primo motivo di ricorso, emerge che le dichiarazioni delle persone informate dei fatti (PE e NI) risultano, in più punti, sintetizzate nella annotazione di PG (foglio 60 del fascicolo del PM), nonché 3 nell'annotazione della Guardia di Finanza-Nucleo di Perugia del 31 Gennaio 2019, dichiarazioni rese rispettivamente in data 2.1.2019 (PE) e in data 7.1.2019 (NI). Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in tema di giudizio abbreviato, gli atti formati unilateralmente dalla polizia giudiziaria riproducono, seppure nella dimensione cartolare, una prova dichiarativa e devono essere valutati liberamente, in base ai parametri che regolano l'apprezzamento di queste ultime, ove compatibili, in conformità ai criteri generali di valutazione delle prove (sez.3, n.16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv.283069-01; sez.2, n.28960 del 10/05/2017, Manca e altro, Rv.270527-01). In tale prospettiva del tutto correttamente giudici di merito hanno utilizzato gli elementi dichiarativi risultanti da dette annotazioni per procedere alla ricostruzione dei fatti e alla identificazione del soggetto che aveva spedito dalla Spagna il pacco contenente lo stupefacente presso il domicilio di NE ND, chiamante in correità e imputato dello stesso reato. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si assume violazione di legge e vizio motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto e in particolare in relazione al percorso logico dei giudici di merito per pervenire alla identificazione dell'imputato quale spedizioniere del carico di stupefacente recapitato dal EV tramite servizio di corriere dall'estero, risultano in fatto, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e reiterativi di censure adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretto argomentare logico giuridico. 2.1 Deve a tale proposito considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del AG attraverso un articolato e logico esame degli elementi processuali e delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e delle altre persone informate sui fatti, che hanno offerto decisivi contributi al fine di pervenire alla identificazione del fornitore della sostanza stupefacente. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova 4 può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L. e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una lettura alternativa delle fonti di prova, rinnovando prospettazioni difensive già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione lineare e priva di contraddizioni. 2.2 È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, IA e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte 5 dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105). 3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici tutti gli elementi salienti ai fini di risalire al AG quale l'autore della spedizione di sostanze stupefacenti recapitate al domicilio del EV. A tale proposito ha coerentemente valorizzato le plurime chiamate in correità provenienti dal co-indagato EV, destinatario del pacco contenente lo stupefacente e di AB EG, anch'esso gravitante nel giro del narcotraffico al quale lo stupefacente avrebbe dovuto essere in tutto o in parte consegnato, evidenziando la specificità e la coerenza del narrato, l'assenza di motivazioni tese a pregiudicare il chiamato in reità e la spontaneità del propalato, reso da soggetti che ammettevano le proprie responsabilità, addirittura nell'ambito di un più ampio contesto criminoso. 3.1 Rilevava poi il giudice distrettuale come le chiamate in correità risultassero confermate dalla madre e dalla fidanzata del HE le quali avevano riferito una serie di circostanze utili per risalire ai collegamenti del proprio congiunto con il mondo del narcotraffico romano e in particolare alla figura di BEBO, rifornitore di stupefacente tanto del EV che del AB, agli pseudonomi dallo stesso utilizzati per i collegamenti tramite chat segretate, al luogo del suo domicilio romano e al fatto che lo stesso nel Novembre 2018 si era recato in Spagna a Malaga per un soggiorno di circa un mese proprio in coincidenza della spedizione del pacco contenente lo stupefacente. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dalla identificazione fotografica di AG DO quale il BEBO indicato dai chiamanti in correità, dalla presenza del AG in Spagna in coincidenza della spedizione del pacco, dal sequestro di cellulari da cui emergevano contatti o comunque riferimenti al EB e alla ricorrenza di rapporti di debito del AB con il gruppo dei giovani romani di cui il AG risultava il più rilevante punto di riferimento nella fornitura dello stupefacente, nonché dall'accertamento di PG da cui risultava che il AG abitava a Roma nella strada che entrambi i chiamanti in correità avevano indicato come luogo di abituale incontro per rifornimenti e pagamenti dei debiti, raggiunta da celle telefoniche compatibili con quelle agganciate dai cellulari del EV. Il giudice di appello inoltre escludeva che le dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo e quelle del AB, che 6 pure avevano entrambi riconosciuto le proprie responsabilità in relazione alla destinazione del pacco contenente la sostanza stupefacente e il proprio coinvolgimento in più ampi traffici di stupefacenti in collegamento con i referenti romani, fossero animate da intenti calunniatori o di scarico delle proprie responsabilità. 3.2 Gli argomenti utilizzati nei motivi di ricorso, reiterativi di censure già sviluppate nei motivi di appello, e disattesi con motivazione priva di fratture logiche, risultano privi di valenza censoria e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 4. Manifestamente infondata è altresì la censura relativa alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 'E stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.III, 27.3.2015 n.32696), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.VI, 5.3.2013 n.27809). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha fatto riferimento tanto al dato quantitativo che alle complessive modalità dell'azione criminosa che denotavano organizzazione e capacità di rifornimento di rilevanti partite di sostanza stupefacente di diversa natura, nell'ambito peraltro di rapporti di fornitura consolidati e di rilevante spessore criminale. 5. Quanto infine al trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale ha ampiamente motivato le ragioni per cui non abbia inteso procedere ad una rideterminazione della stessa, risultando la stessa modulata sulla base di criteri edittali minimi che non necessitavano di un più approfondito 7 impegno motivazionale. Manifestamente infondata, in quanto priva delle ragioni di doglianza è la censura concernente la intervenuta revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con una precedente pronuncia di condanna, trattandosi di statuizione che consegue di diritto alla nuova pronuncia di condanna. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 9 Maggio 2023.