Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12519 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
12 5 10 /03 REPUBBLICA ITALIAN INN E ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZA DI COSTRUZIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 20893/00 Cron.26401 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3321 Dott. Salvatore BOGNANNI Rel. Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 1 Ud. 05/03/03 MALPICA Consigliere Dott. Emilio ha pronunciato la seguente SENTENZA Uso Resss. sul ricorso proposto da: Q CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SANARICA VITO, MELE FILOMENA, elettivamente Rilasciata copia legale domiciliati in ROMA VIA GIUSTINIANI 18, presso lo al Sig. Cance per diritti 7123 studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che li 11.30-12 2003 IL CANCELLIERE difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MICHELINA, elettivamente domiciliata in ROMA ORLANDO VIA G FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO CARPIO in udienza deposita procura notaio GIANDOMENICO CITO di TARANTO del 23/10/2002 rep.78266, che la difende unitamente all'avvocato ERNESTO IORIO, 2003 390 giusta delega in atti;
-1- 13 controricorrente avverso la sentenza n. 221/00 della Corte d'Appello di W LECCE, sezione distaccata di TARANTO, depositata il 06/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito 1'Avvocato PELLEGRINO Giovanni, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CARPIO Ernesto, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 14 giugno 2000 la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha rigettato l'impugnazione proposta dai coniugi TO AN e EN LE e confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, di accoglimento della domanda con la quale MI LA aveva chiesto la demolizione del fabbrica- to dei convenuti, perché costruito a meno di otto metri dal confine con il proprio fondo, in violazione della norma sulla distanza prevista dal piano regolatore generale del Comune di Grottaglie. Shoffens In primo grado i convenuti, costituitisi in giudizio, avevano eccepito l'infondatezza della pretesa fatta valere nei loro confronti, assumendo di avere acquistato il fondo, 5 insieme con il fabbricato, nello stato in cui esso si trovava e di essersi limitati a ristrutturarlo, lasciando inalterata la sua distanza dal confine con la proprietà della LA;
e,di questa,con domanda riconvenzionale, avevano chiesto la condanna alla rimozione di alcune "costruzioni posticcie", eseguite con lamiere ondulate sul confine in questione. Il Tribunale, come si è precisato, aveva accolto la domanda dell'LA e respinta;
quella riconvenzionale. I coniugi AN e LE hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi. L'LA resiste con controricorso. L MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre connessi motivi del ricorso si denunzia la violazione degli art.872 e 873 del codice civile e 116 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n.5 di quest'ultimo codice, e si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte di appello ha omesso di considerare che,dal complesso degli specifici e chiari elementi probatori acquisiti al processo, era risultato che i convenuti non avevano costruito un nuovo fabbricato, ma si erano limitati ad ampliare e ristrutturare quello preesistente -che era stato dai loro danti causa edificato a circa m.4,50 dal confine nel rispetto dell'art.873 del codice civile all'epoca applicabile- conservando "il suo perimetro murario esterno e le sue strutture;
e ha erroneamente confermato la decisione di primo grado, perché ha immotivatamente dato rilievo esclusivo alla condotta del AN (il quale aveva denunziato all'ufficio del nuovo catasto edilizio urbano, "la variazione dello stato di consistenza per demolizione del fabbricato rurale preesisten' te cancellando tutte le altre voci prestampate esistenti nel modello n.44, comprese le voci di ampliamento, fusione e sopraelevazione") e alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, senza esaminare le puntuali critiche ad essa rivolte dal tecnico di parte. Il ricorso è fondato. (com E' vero che la Corte d'appello ha ritenuto, motivazione sufficiente, che l'edificio dei ricorrenti, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, era situato a meno di otto metri dal confine con il fondo della LA, in contrasto con la norma sulla distanza 2. del piano regolatore del Comune di Grottaglie, ma la stessa Corte non ha però valu- tato in modo adeguato la censura con cui il AN e la LE avevano, con l'atto d'impugnazione, negato di avere ricostruito il fabbricato, affermato di essersi limitati a ristrutturare quello preesistente,da cinquanta anni sito a circa 4,50 metri dal confine ("era rimasto immutato nelle sue strutture e nel suo perimetro esterno"), e sostenuto che, quindi, non si sarebbe potuta disporre la demolizione delle parti di esso collocate a distanza minore di quella consentita dallo strumento urbanistico locale, perché entrato in vigore dopo la sua costruzione. E poiché il vizio di motivazione riguarda un punto decisivo della causa - avendo la Corte di Cassazione più volte enunciato il principio di diritto, secondo cui qualora il nuovo piano regolatore non imponga maggiori distanze per le ricostruzioni, queste possono essere ripristina- te nelle dimensioni precedenti, anche se non siano conformi alla nuova disciplina (sent.n.14128 del 2000)- deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa alla Corte d'appello di Lecce, la quale accerterà la natura delle opere fatte eseguire dai convenuti (ricostruzione o ristrutturazione dell'edificio) per stabilire se queste debbano o non rispettare la distanza prescritta dal piano regolato= re, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Roma 5 marzo 2003. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.A. Vella) (dott.S.Bognanni) Phot Auſever 3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 Pacto Talarico 27 AGO, 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 30.12.03. delle ate di Roma 2 il serie 4 n. 42330 versate € 139,44 for are appos ropia autentica 30/5/2002)