Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7201
CASS
Sentenza 12 maggio 2003

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Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva negato efficacia probatoria privilegiata all'annotazione nella cartella clinica dell'"assenza di deficit vascolo nervosi").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7201
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7201
Data del deposito : 12 maggio 2003

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