Sentenza 12 maggio 2003
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Le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva negato efficacia probatoria privilegiata all'annotazione nella cartella clinica dell'"assenza di deficit vascolo nervosi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB GI, elettivamente domiciliato in Roma, via Anastasio II n. 80, presso l'avv. Adriano Barbato, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Umberto Biondi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA di Corno, in persona del legale rappresentante dott. Franco Navone, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 27, presso l'avv. Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Franco Monti, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n.921 dell'11 aprile 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Barbato, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenica Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. GI DI - il quale, cadendo lungo le scale di casa, si era procurato la lussazione della spalla destra, con parziale fuoriuscita della testa dell'omero - fu sottoposto , nell'Ospedale S. Anna di Corno ed in anestesia generale, ad intervento di riduzione;
dopo lo scioglimento del bendaggio gli fu riscontrata la lesione irreversibile del nervo circonflesso con paralisi del muscolo deltoide.
Con atto di citazione del 16.3.1992 egli convenne in giudizio l'azienda ospedaliere e ne chiese la condanna al risarcimento del danno, sostenendo che causa di esso erano state le errate manovre ortopediche.
Resistendo la convenuta, all'esito di due consulenze d'ufficio l'adito Tribunale di Como con sentenza del 27.7.1999 accolse la domanda sul rilievo che l'azienda aveva violato l'obbligo del consenso informato.
In riforma di tale decisione, impugnata in via principale dall'azienda ed in via incidentale, limitatamente alla liquidazione del danno, anche dall'DI, con la pronuncia ora gravata la Corte di Appello ha respinto la domanda avendo ritenuto non provato dall'attore il nesso causale tra dette manovre e l'evento dannoso, ed ha così motivato alla stregua delle consulenze d'ufficio: "le lesioni da lussazione della spalla dei tronchi nervosi più vicini all'articolazione - in particolar modo del più fragile nervo circonflesso - sono molto frequenti (il dato statistico segnalato è del 50% in soggetti ultracinquantenni) e, nel caso di specie, la meccanica dell'incidente, narrata da DI come generatrice di un avvitamento dell'arto, e l'entità del trauma, testimoniata dalla notevole fuoriuscita della testa dell'omero dal suo alveo, ulteriormente depongono per la probabilità di questa genesi del danno" ; meno frequenti - ha aggiunto la Corte - sono invece le lesioni neurologiche per effetto di manovre , normalmente facili ed innocue , di riduzione della lussazione. Ad una diversa conclusione non poteva condurre la circostanza che, all'atto del ricovero ospedaliere, non fossero stati riscontrati deficit vascolo nervosi giacché, come i consulenti d'ufficio avevano rilevato, l'obiettiva difficoltà di riconoscere una paralisi del deltoide ad articolazione gleno-omerale lussata, avrebbe richiesto prove di sensibilità ben più specifiche di quelle tattili e prove motorie incompatibili con là percezione di dolore allora in atto Inammissibile era la richiesta di audizione testimoniale della moglie.
Per la cassazione di tale decisione l'DI ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui l'azienda resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale ha negato all'attestazione di assenza di deficit vascolo nervosi - contenuta nella cartella clinica redatta all'atto del ricovero ospedaliero - rilievo probatorio favorevole alla tesi dell'odierno ricorrente, osservando che si trattava di una valutazione diagnostica liberamente discutibile in causa. Tale punto della decisione è investito dal primo motivo del ricorso con il quale il ricorrente deduce , con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 2699, 2700 e 2043 c.c. e degli artt. 2 e 32 cost., sostiene che la cartella clinica è atto pubblico che fa piena prova, sino a querela di falso, di quanto in essa accertato, e che la riscontrata assenza di deficit è non già un giudizio diagnostico ma un fatto oggettivo passibile di indagini cliniche e strumentali, e trae da ciò che, non essendo stata presentata la querela, il giudice era vincolato all'attestazione anzidetta;
aggiunge che l'esistenza del rapporto di causalità tra lesione personale ed intervento chirurgico non può essere esclusa a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica e che, stante detta attestazione, la Corte territoriale, la quale ben avrebbe potuto far ricorso anche alla prova presuntiva, non poteva adottare, come invece ha fatto, la soluzione più penalizzante per il danneggiato.
Con il secondo motivo il ricorrente allega, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., omissione d'esame, carenza o comunque insufficienza e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi, ed addebita alla Corte territoriale di aver del tutto omesso di esaminare il comportamento dei sanitari sotto gli altri profili prospettati in via subordinata (indagine, all'atto del ricovero, di eventuali complicazioni quale la frequente lesione- del nervo circonflesso;
negligenza ed imperizia dei sanitari;
violazione dell'obbligo di informazione circa il rischio dell'intervento; ipotesi, che lo stesso ricorrente definisce assurda, che il medico dell'accettazione abbia riconosciuto la lesione del nervo ma abbia nondimeno certificato l'opposto).
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Come questa C.S. ha affermato (sent. n. 2044 del 2000), e deve qui ribadirsi, per la sussistenza della responsabilità professionale del medico ospedaliere, a seguito di intervento chirurgico, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., che il danneggiato dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico: e proprio in tal senso ha deciso, pertanto rettamente, la Corte territoriale, con pronuncia che, sul punto, non forma oggetto di ricorso, non allegando esso la violazione di tale norma. Tanto premesso, deve rilevarsi che l'accertamento, del nesso causale involge una questione di fatto, come tale rimessa al giudice del merito, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. Tali vizi non sussistono nella specie, avendo la Corte motivatamente ritenuto non assolto l'onere probatorio, a carico del danneggiato, in considerazione della dinamica dell'incidente, dell'entità del trauma, dell'età del predetto e dei dati statistici forniti dai consulenti d'ufficio: circostanze che, con giudizio di probabilità, deponevano, come essa ha anche affermato, per un'origine non iatrogena della lesione.
Violazioni di legge o vizi motivazionali non sono ravvisabili neppure nel punto in cui la stessa Corte ha ritenuto di non attribuire rilievo probatorio all'assenza di deficit vascolo nervosi, risultante dalla cartella clinica.
Siffatte attestazioni sono infatti riferibili ad una certificazione amministrativa solo per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre la, valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova (Cass. n. 10695/99; vedansi anche Cass. nn. 12189/92 e 3350/01):e risolvendosi appunto in una diagnosi l'attestazione in questione, legittimamente i giudici del merito hanno deciso nel senso di cui sopra.
Afferma in contrario il ricorrente, al fine di rendere applicabile l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2700 c.c., che è fatto ogni situazione, ogni dato clinico accertabile con i mezzi messi a disposizione della scienza, mentre è valutazione il giudizio che da essi si ricava.
La tesi non può essere condivisa: gli artt. 2699 e 2700 c.c. trovano bensì applicazione - e, del resto, la sentenza impugnata non lo ha affatto negato - anche riguardo alle cartelle cliniche redatte da un'azienda ospedaliera pubblica, qual'è l'odierna resistente (come ai certificati redatti da medici convenzionati con enti pubblici:
Cass. n. 217/87), e, tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata (oltre che alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: ipotesi che non vengono qui in considerazione)agli altri fatti che lo stesso attesti da lui compiuti.
L'attestazione in esame non può considerarsi riferibile ad un fatto compiuto dal pubblico ufficiale.
Secondo, infatti la ricostruzione probabilistica degli accadimenti compiuta dalla Corte territoriale, a tale attestazione, pur obiettivamente contrastante con la ritenuta già avvenuta ma solo successivamente riscontrata lesione del nervo, il medico dell'accettazione è pervenuto così valutando il quadro clinico e, dunque, compiendo una diagnosi (obiettivamente errata, come successivamente si è accertato): valutazione che non è assistita dalla fede privilegiata in questione.
Del pari legittimamente gli stessi giudici non hanno preso in esame il profilo - ritenuto invece, in primo grado, decisivo - del consenso del paziente, giacché, una volta ritenuta non raggiunta la prova del nesso causale, viene meno la necessità di accertare se tale consenso sia stato prestato (Cass. n. 2044/00, citata). I profili di colpa per negligenza od imperizia (e perfino di dolo:
ipotesi, peraltro, quest'ultima, che lo stesso ricorrente qualifica assurda)a carico del medico dell'accettazione, allegati dal ricorrente per l'errore diagnostico ravvisabile nel caso in cui la lesione del nervo si fosse effettivamente verificata all'atto stesso del trauma, involgono questioni di fatto e nuove, non esaminate dalla Corte territoriale e pertanto inammissibili. Il ricorrente deduce bensì, genericamente, di averle prospettate in sede di merito e, tuttavia, in osservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso egli avrebbe dovuto specificare in quale atto ciò abbia fatto al fine di dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione (Cass. nn. 724 e 9946 del 2001): il che ha omesso di fare. L'affermata mancanza della prova del nesso causale e l'inammissibilità degli altri profili importano la palese infondatezza dell'addotta violazione degli artt. 2 e 32 cost. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 17 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003