Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Nel caso di sentenza d'appello che nella motivazione e nel dispositivo faccia univocamente riferimento alla vicenda processuale relativa ad un determinato soggetto e solo nella sua intestazione indichi tra le parti il nome di un soggetto diverso, a sua volta parte in un ben distinto giudizio nei confronti di una medesima controparte, deve ritenersi che la sentenza stessa non abbia ad oggetto quest'ultimo giudizio e che quindi il soggetto per errore materiale indicato come parte nella intestazione non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la stessa decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso gli avvocati ANTONINO CATANIA, PASQUALE VARONE, che lo rappresentano e difendono, giusta procura specile per atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 22/1/97 rep.n.45340;
- resistente con procura-
avverso la sentenza n. 163/96 del Tribunale di TERNI, depositata il 11/10/96 R.G.N.1029/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto per difetto di interesse ad agire.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.9.1996-11.10.1996, recante nella intestazione come parti l'INAIL e IN UM, il Tribunale di Terni, accoglie l'appello proposto dall' INAIL avverso sentenza del Pretore della medesima città in data 22.11.1995 e con il n.737/1995 statuendo : "e per l'effetto, in riforma dell' impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dinnanzi al Pretore in I grado da ZZ IO;
". Riferisce la sentenza che l'INAIL ha proposto appello avverso la sentenza n.737/1995 del 22.11.1995 del Pretore di Terni che aveva accolto in primo grado la domanda di riconoscimento di una tecnopatia da vibrazioni di ZZ IO e condannato l'Istituto alla costituzione della rendita, che si era costituito in giudizio il ZZ e che era stata disposta una nuova consulenza. Aggiunge in motivazione di condividere la consulenza del dott. Bacci, nominato in appello, che escludeva la natura professionale della malattia, e cioè che essa derivasse da vibrazioni, essendo invece l'artrosi la patologia di cui soffre il ZZ.
Propone ricorso per cassazione lo IN, l'INAIL ha depositato soltanto procura difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso denunziando il difetto assoluto di motivazione e la violazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) , lo IN lamenta che il Tribunale abbia posto ad oggetto della decisione una fattispecie diversa da quella dedotta dalle parti, in quanto una massa di elementi, deducibili dalla motivazione, risultano del tutto estranei al giudizio ed evidenziano un errore tale da costituire una assoluta insussistenza della Motivazione a sostegno della decisione di cui al dispositivo. La censura è infondata.
Il Tribunale con la sentenza impugnata, non ha posto ad oggetto della decisione una fattispecie diversa da quella decisa dalle parti, ma ha deciso una diversa controversia rispetto a quella costituita dall'appello proposto dallo IN nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Pretore di Terni del 19.4.96 n.714. Ciò risulta all'evidenza, oltre che dal complesso dell'atto costituito da motivazione e dispositivo, dalla indicazione nella motivazione e nel dispositivo di appellato diverso e di una diversa sentenza da quella che risulta impugnata con l'atto di appello dallo IN e dalla difformità tra il dispositivo letto all'udienza e quello della sentenza. Vi è infatti coerenza tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza. L'anomalia della sentenza, costituita dall'indicazione come appellato nella intestazione di IN UM in luogo di ZZ IO, deriva all'evidenza da un errore materiale nella intestazione dell'atto ma non trasforma la sentenza in decisione di altro procedimento. Dalla interpretazione complessiva della sentenza e cioè dalla motivazione,- che riferisce di una diversa vicenda processuale, non solo per il nome dell' appellato, ma anche per il tipo di infermità denunciate e per l'intervento di un CTU in appello, che non vì è stato nel giudizio di appello contro lo IN,- in accordo con il dispositivo non risulta alcun elemento- salvo l'erronea intestazione- per ritenere che essa abbia deciso l'appello promosso dall'INAIL nei confronti dello IN avverso la sentenza n n.714 del 1996 del Pretore. Consegue che lo IN, non essendo parte, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n.163/1996 emessa dal Tribunale di Terni nel procedimento tra l'INAIL e ZZ IO difettando l'interesse ad agire e che il ricorso è inammissibile. A sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione trattandosi di giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999