Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
Il reato di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la possibile concorrenza di più giudici derivante dalla cognizione dell'informazione offensiva da parte di più persone può essere risolta mediante l'applicazione delle regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2016, n. 33287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33287 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
33287/ 1 6 27 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/04/2016 Sent. n. sez. 1261 Composta da: PIERO SAVANI - Presidente - REGISTRO GENERALE N.42513/2015 FRANCESCA MORELLI - Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO LUCA PISTORELLI ROBERTO AMATORE a Milano il 12/10/74 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: faile 1. PARTE CIVILE avverso la sentenza del 06/07/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del GIULIO ROMANO che ha concluso per il• rizetto del ricorso A Udit i difensor Avv.; na Lania del Fow di Rome i Rossana qualità di difensore delle parte civile Feile in emilio, che ha concluso for it"I rigetto del ricorso, depositano onclusion scritte. aw. Salvatore Tino, difensore di fiducia del Tali che ho conclum per l'accoglimento del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 2.12.2008, aveva condannato PA AB, imputato del A delitto di cui all'art. 595, co. 1 e 3, c.p., commesso in danno di ED MI, nel corso di una trasmissione televisiva trasmessa in diretta, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto PA per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione i l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Lorenzo La Marca, del Foro di Roma, lamentando violazione di legge in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale, rigettata da entrambi i giudici di merito, volta a far valere l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese, in quanto, trattandosi di reato commesso attraverso una trasmissione televisiva, ai sensi dell'art. 30, co. 5, 1. 6 agosto 1990, n. 223, il giudice territorialmente competente andava individuato in quello del luogo di residenza della persona offesa (Barcellona Pozzo di Gotto) ما ovvero, in subordine, ai servi dell'art. 9, c.p.p., del luogo di residenza dell'imputato (Roma) ovvero, in ulteriore subordine, del luogo in cui era ubicata la sede televisiva da cui sono partiti i segnali della trasmissione (Cologno Monzese). A 3. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
4. Correttamente la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta dalla difesa dell'imputato nel giudizio di appello. Vero è che l'art. 30, comma quinto, secondo periodo, I. 6 agosto 1990, n. 223, prevede una competenza per territorio in capo al giudice del luogo di residenza della persona offesa dal reato di diffamazione commesso con il mezzo della trasmissione televisiva. Tuttavia la medesima disposizione normativa limita l'applicazione di tale deroga ai principi generali in tema di competenza territoriale, al solo caso contemplato dal comma quarto dello stesso articolo, riguardante i reati di diffamazione, commessi attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato ed in questo senso si sono espressi sia la dottrina, sia l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che, nelle più recenti pronunce, ha ribadito la vigenza di tale regola derogatoria, qualunque sia il soggetto autore del reato di diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 18.9.2014, n. 4158, rv. 262168). Ne consegue che quando la diffamazione commessa attraverso una trasmissione televisiva non consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, come nel caso in esame, in cui il PA, intervenendo in diretta nel corso del notiziario televisivo "TG4", offendeva la reputazione di ED MI, conduttore, nonché direttore del suddetto telegiornale, apostrofandolo con l'epiteto "cornuto", troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio, previste dall'art. 8, co. 1, del codice di rito, secondo cui la competenza per 2 territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Occorre, dunque, individuare quale sia il luogo di consumazione del delitto di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso in diretta attraverso una trasmissione televisiva, avente contemporanea diffusione su tutto il territorio nazionale Orbene, come è noto, in tema di diffamazione a mezzo stampa (di cui le trasmissioni, televisive o radiofoniche, di informazione giornalistica, sono pur sempre una particolare forma di espressione), la giurisprudenza ha individuato nel giudice del luogo di "prima diffusione" della notizia avente contenuto offensivo dell'altrui reputazione, l'autorità giudiziaria competente a procedere, sul presupposto che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone si verifica immediatamente all'uscita dalla tipografia, così integrando l'elemento costitutivo del reato di cui si discute, rappresentato dalla comunicazione con più persone (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 12.6.2007, n. 25804, rv. 237339; Cass., sez. V, 4.12.2012, n. 5781; Cass., sez. I, 24.3.2015, n. 22580, rv. 263785). In considerazione della particolare natura del mezzo radiotelevisivo, che funziona attraverso l'utilizzazione di radio- onde ovvero di onde elettromagnetiche, appare evidente che il reato di diffamazione non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale, al pari della diffamazione "telematica" (cfr. Cass., sez. V, 21.6.2006, n. 25875), si consuma non al momento dell'invio del segnale radiotelevisivo nell'etere, ma al momento, necessariamente successivo, della percezione 3 della trasmissione televisiva e del suo contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi rispetto al soggetto agente ed alla persona offesa, che, ovviamente, possono trovarsi in ogni parte del territorio nazionale (quindi, per tornare al caso in esame, anche a Milano), legittimando in tal modo l'intervento dell'autorità giudiziaria nel cui territorio si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva, essendo ragionevole la presunzione che la trasmissione in diretta di un notiziario possa essere fruita da più persone. Né si oppone a tale ricostruzione interpretativa l'osservazione che, in tal modo, potrebbe verificarsi una concorrenza di più giudici ordinari nel prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, in quanto, ove si verifichi un conflitto di tal genere e non sia possibile individuare il luogo in cui le prime due persone abbiano avuto percezione della diffamazione, troveranno applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9, c.p.p.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione, in favore della parte civile costituita delle spese del presente giudizio di legittimità, che si fissano in complessivi euro 1800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. 4 Così deciso in Roma il 21.4.2016. Il Presidente Il Consigliere Estensore TM Pie DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Calmela Lenzuise 5