Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2016, n. 33287
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Il reato di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo di trasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa, per cui la competenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nella trasmissione televisiva. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la possibile concorrenza di più giudici derivante dalla cognizione dell'informazione offensiva da parte di più persone può essere risolta mediante l'applicazione delle regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2016, n. 33287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33287
    Data del deposito : 21 aprile 2016

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