Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora si verifichino successive edizioni di un libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assume carattere autonomo, siccome dotata di propria, se non di rinnovata valenza lesiva, essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente diversa da quella che ha letto la prima edizione. Ne consegue che, in tal caso, le distinte fattispecie di reato, integrate dalle successive edizioni del testo e suscettibili in astratto di essere avvinte dal vincolo della continuazione, mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione, il cui termine può ben essere decorso per talune di esse con conseguente estinzione dei relativi reati ed, invece, tuttora in corso per le edizioni più recenti.
Commentario • 1
- 1. Diritto all’oblio: se le notizie di cronaca giudiziaria si rivelano infondateGarzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 7 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2012, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 04/12/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - rel. Consigliere - N. 1376
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 24495/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parti civili AB RM ed AB NI, quali eredi del defunto AB LO;
nel procedimento penale nei confronti di:
BI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/02/2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, pronunciando ai sensi dell'art.425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di
ON AN, in ordine al reato lui ascritto - ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 1, e L. n. 47 del 1948, art. 13, perché quale autore del libro dal titolo "Ragazzi di malavita", diffamava l'onore di AB LO, in particolare, nella descrizione ricostruzione dell'attività criminale dell'organizzazione indicata come la "Banda della Magliana" della quale l'AB era stato uno dei principali componenti, attribuiva allo stesso responsabilità per fatti, quali l'omicidio di ER MA (a pagg. 100 e 101 del libro) e sequestri di persona (a pagg. 144, 193), in relazione ai quali lo stesso era risultato assolto in sede giudiziaria o comunque mai dichiarato colpevole, riportando testimonianze e fonti antecedenti alle pronunce giudiziali (Corte d'assise d'appello di Roma del 19/01/1989 per l'omicidio ER e Tribunale di Roma del 13/07/1979 per il sequestro "filippini" e senza dare conto di queste ultime;
in Trebaseleghe nell'ottobre 2007 (luogo ed epoca di stampa del libro) - in quanto lo stesso era estinto per intervenuta prescrizione.
2. Rilevava il giudicante che, nonostante il fatto che la querela fosse stata presentata solo il 04/08/2009 avanti alla Procura di Roma, tuttavia il presunto delitto di diffamazione a mezzo stampa si sarebbe consumato sin dalla data di prima pubblicazione del libro, risalente (come si desume dalle prime pagine del libro) al 1995; le successive edizioni (per quanto si desume dalla copia del testo agli atti) sono datate 1997, 2004, 2005, 2006, ne' risulta che nelle edizioni precedenti all'ultima mancassero i passaggi posti all'attenzione con querela, relativi a AB LO. Riteneva, pertanto, che fosse maturato il periodo prescrizionale, non essendovi stata alcuna rinunzia alla prescrizione (per contro perorata dal difensore dell'imputato con memoria depositata il 14/02/2012).
3. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore delle parti civili, avv. Carlo Quattrino, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 595, 157, 158, 160 e 161 c.p.; nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Contesta, al riguardo l'interpretazione del giudice a quo, sul riflesso che le nuove edizioni costituissero autonoma fattispecie di reato, dalla quale, dunque, avrebbe dovuto farsi decorrere il termine prescrizionale in conformità con il nuovo regime dettato dalla L. n.251 del 2005, per l'istituto della continuazione, astrattamente applicabile alla fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto accoglimento. Ed invero, il ragionamento del giudice a quo, che reputa maturato, nel caso di specie, il termine prescrizionale, non appare affatto condivisibile. In proposito, non par dubbio infatti che, in ipotesi di successive edizioni di un libro, recanti riferimenti diffamatori, ciascuna di esse assuma carattere di autonoma fattispecie di reato, siccome dotata di propria - se non di rinnovata - valenza lesiva, essendo, per sua natura, diretta ad una platea sempre nuova di lettori, ovviamente diversa da quella che aveva avuto modo di leggere la prima pubblicazione.
L'assunto che precede è in linea con datato insegnamento di questa Corte regolatrice - meritevole, nondimeno, di essere ribadito - secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, dopo la consumazione del reato coincidente con la diffusione della prima edizione, possono essere commessi altri reati di diffamazione con successive edizioni. L'edizione di un libro, successiva alla prima, non si risolve necessariamente in un fatto penalmente irrilevante poiché, contrariamente ai meri atti riproduttivi di più esemplari mediante il procedimento della stampa è compiutamente autonoma sul piano fenomenico e su quello giuridico - amministrativo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 6 del 29/09/1983 - dep. 04/01/1984, Katz, rv. 161976).
2. Se così è, distinte fattispecie di reato - integrate dalle successive edizioni del testo, suscettibili in astratto di essere affamiate con il vincolo della continuazione - mantengono la loro autonomia ai fini del computo della prescrizione secondo il nuovo regime, di talché, se talune di esse sono oramai estinte per decorso de. termine prescrizionale, altre non sono certamente tali. 3. - Il rilevato errore di giudizio ha effetto invalidante della pronuncia impugnata, che va, dunque, annullata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013