Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive relativamente al reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. escludendola, invece, per il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355, comma primo, cod. pen. E invero, pur essendovi alla base di entrambe le fattispecie l'inadempimento di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, tale comportamento illecito nella previsione dell'art. 355 cod. pen. diventa penalmente rilevante solo se ne derivi la "mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio: condizione che denota la volontà del legislatore di tutelare l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, reprimendo non qualsivoglia inadempimento ma solo quello che, facendo mancare beni od opere necessarie al servizio pubblico, appare idoneo ad arrecare un concreto pericolo al regolare funzionamento del servizio. Tale condizione non ricorre, invece, in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 356; il che consente di escludere qualsiasi irragionevolezza nel diverso trattamento delle due disposizioni.
Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 cod. pen., l'appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l'appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione.
Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall'art. 355 cod. pen. non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere "necessarie" allo stabilimento o al servizio pubblici. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere "necessarie" alla pubblica amministrazione (Nella specie si sono ritenute necessarie per il corretto servizio di nettezza urbana le attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, non eseguite per più giorni consecutivi, con conseguente degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 17/11/1998
Dott. Antonino Assennato Consigliere SENTENZA
Dott. Tito Garribba Consigliere N. 1570
Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 22239/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: BI ON e BI UA la sentenza del 19 gennaio 1998 della Corte d'appello di Palermo;
Udita la relazione svolta dal cons. dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dr. ON Albano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori avv.ti Tullio Padovani e Gaetano Caponnetto, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.
1. Con sentenza del 19 gennaio 1998 la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna pronunciata dal tribunale nei confronti di LE ON e LE UA per il reato previsto dall'art. 355, comma 1, cod.pen., per avere, quali soci e amministratori della SAP srl, società aggiudicataria dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Sciacca, omesso di provvedere allo svuotamento, lavaggio e disinfettazione dei cassonetti nonché di raccogliere i rifiuti anomali e ingombranti, dal maggio 1989 all'agosto 1992. Gli imputati ricorrono per cassazione per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione dell'art. 355 cod.pen. in riferimento alla ritenuta integrazione della fattispecie obiettiva, perché è stata attribuita rilevanza penale ad una serie di mere inadempienze contrattuali, senza verificare se, per effetto delle stesse, erano venute a mancare le "opere necessarie" per il pubblico servizio di nettezza urbana;
si sostiene inoltre che la norma penale, nell'ipotesi che l'inadempimento faccia mancare cose od opere necessarie ad un servizio pubblico, postulerebbe che detto servizio fosse gestito da un ente pubblico, e non, come nella fattispecie, dal soggetto privato cui l'inadempimento viene attribuito;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condotta contestata, perché i dati concernenti lo svuotamento e la pulitura dei cassonetti, essendo stati ricavati da schede compilate da capisquadra analfabeti, i cui rilievi venivano controllati dal coordinatore del servizio quando la situazione di fatto era ormai cambiata, non potevano essere ritenuti attendibili;
si sostiene inoltre che il contratto d'appalto non contemplava la raccolta anche dei rifiuti anomali e ingombranti;
3. inosservanza dell'art. 51. comma 1, cod.pen. in riferimento all'art. 1460 cod.civ. e alla normativa in materia di revisione dei prezzi, perché tanto le norme di legge (art. 33 legge 1986 n. 41) quanto le clausole contrattuali (art. 22) attribuirebbero alla società appaltatrice il diritto, e non un mero interesse legittimo, alla revisione del prezzo, diritto la cui mancata soddisfazione da parte della pubblica amministrazione avrebbe legittimato l'inadempimento dell'altro contraente;
4. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza del dolo, perché la responsabilità a titolo di dolo, e non di colpa, sarebbe stata illogicamente ricavata dalla "reiteratezza degli inadempimenti, protrattisi per un lungo arco temporale e spesso riguardanti varie zone della città";
5. illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 60 legge 1981 n. 689 in ordine all'esclusione delle pene sostitutive per l'ipotesi di reato prevista dal primo comma dell'art. 355 cod.pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
2. Cominciando dall'esame del primo motivo di gravame, si rileva che i ricorrenti, pur muovendo da una corretta interpretazione della norma penale, giungono a una conclusione infondata. Invero è esatto che ad integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall'art. 355 cod.pen., non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere "necessarie" allo stabilimento o al servizio pubblici. Di talché si può dire che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione: l'inadempimento contrattuale è punito in quanto determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere "necessarie" alla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, tale evento, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, si è verificato.
I giudici di merito, soprattutto quello di primo grado, hanno adeguatamente motivato sul punto, osservando che lo svuotamento e la pulitura dei cassonetti e l'asporto dei rifiuti ingombranti costituivano attività necessarie per il corretto espletamento del servizio di nettezza urbana e che le inadempienze accertate, consistite nel mancata svuotamento dei cassonetti in varie zone della città e per più giorni consecutivi, avevano prodotto "un vistoso degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario", al punto da provocare le allarmate proteste del Medico provinciale e della Capitaneria di porto.
È stato dunque compiutamente dimostrato il rapporto di congruità offensiva tra l'inadempimento e il venire meno delle opere "necessarie" al servizio pubblico.
P.
3. Non è poi pertinente l'assunto difensivo, proposto in via subordinata nell'ambito del primo motivo, secondo cui la norma penale punirebbe l'azione di chi fa mancare le cose od opere necessarie al servizio pubblico soltanto nel caso che fossero altri a gestire il servizio medesimo.
Tale assunto, esatto allorquando l'inadempimento riguardi un contratto di fornitura concluso "con un'impresa esercente servizi pubblici", non è invece proponibile allorquando - come è avvenuto nel caso di specie - l'inadempimento riguardi un contratto di fornitura di opere concluso "con lo Stato o con un altro ente pubblico". È evidente che, in quest'ultima ipotesi, a differenza della precedente, l'autore del reato non può essere altri che il soggetto che gestisce il pubblico servizio.
P.
4. Il secondo motivo è infondato.
Invero i giudici di merito hanno fornito ampia e logica spiegazione delle ragioni per cui hanno ritenuto affidabili e veritieri i dati risultanti dai verbali di accertamento compilati dai dipendenti comunali incaricati di controllare l'espletamento del servizio di nettezza urbana. Hanno chiarito che gli errori di compilazione di talune schede, dovuti al fatto che qualche caposquadra era analfabeta, non avevano avuto ripercussioni sull'esito finale del controllo, perché il coordinatore del servizio, quando rilevava sulle schede delle anomalie, interpellava i compilatori e, se residuavano delle perplessità, si recava immediatamente sul posto per accertare di persona la reale situazione di fatto.
I giudici di merito hanno altresi puntualmente confutato l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui essi non erano tenuti a raccogliere i rifiuti anomali e ingombranti, richiamando l'articolo del capitolato speciale d'appalto che espressamente prevedeva tale obbligo.
P.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo.
A prescindere dalla questione sulla natura discrezionale o meno del potere della pubblica amministrazione di accordare la revisione dei prezzi, va pregiudizialmente osservato che la società appaltatrice, nel corso del rapporto, non aveva mai formalmente sollevato eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod.civ. a giustificazione delle proprie inadempienze, assumendo anzi la regolarità e la puntualità delle proprie prestazioni (v. sentenza di primo grado pag. 17). Non solo, ma - come rileva il giudice d'appello - il capitolato speciale d'appalto, all'art. 23, prevedeva che "per nessuna ragione la ditta appaltatrice [potesse] sospendere i servizi o rifiutarsi alla loro continuazione, rispondendone sia civilmente che penalmente", il che porta a escludere che la SAP potesse invocare la mancata revisione dei prezzi quale causa di giustificazione del proprio inadempimento.
P.
6. Il giudice d'appello, colmando una lacuna della sentenza di primo grado, ha spiegato che il fatto ascritto agli imputati non poteva essere sussunto nella fattispecie colposa prevista dal terzo comma dell'art. 355 cod.pen., perché la reiterazione, l'ampiezza e la rilevanza degli inadempimenti erano "sicuro indice di un comportamento doloso".
Tale deduzione, seppure criticata dai ricorrenti, non appare manifestamente illogica. Infatti, considerato che l'amministrazione comunale provvide con tempestività a contestare alla società appaltatrice le inadempienze anche applicando le penalità previste in contratto, non è irragionevole ritenere che la condotta di persistente violazione degli obblighi contrattuali fosse cosciente e volontaria. Pertanto è infondato anche il quarto motivo. P.
7. Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata con il quinto motivo. La norma, desunta dall'art. 60 legge n. 689 del 1981, che consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato punito dall'art. 356 cod.pen., non può fungere da valido termine di comparazione per sostenere l'illegittimità costituzionale della disposizione, sempre contenuta nel citato art. 60, che esclude invece l'applicazione delle cennate sanzioni al reato previsto dall'art.355, comma 1, cod.pen.; ciò perché vi è palese diversità
tipologica tra i fatti tipici descritti nelle rispettive norme incriminatrici.
Infatti, pur essendovi alla base di entrambe le fattispecie l'inadempimento - caratterizzato ora da dolo ora da frode - di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, tuttavia tale comportamento illecito, nella previsione dell'art. 355 cod.pen., diventa penalmente rilevante - come si è già visto sopra al õ2 - soltanto se ne derivi "la mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Questa ulteriore condizione, che denota la volontà del legislatore di tutelare l'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, reprimendo non qualsivoglia inadempimento, ma solo quello che, facendo mancare beni od opere necessarie al servizio pubblico, appare idoneo a produrre concreto pericolo al regolare funzionamento della pubblica amministrazione, contraddistingue il reato di cui all'art.355 cod.pen. e non quello di cui all'art. 356 cod.pen., e, quindi,
impedisce di ritenere irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di riservare un trattamento sanzionatorio più severo ad una azione che esprime una potenzialità lesiva del bene protetto maggiore di quella connessa al fatto tipico costituente il reato impropriamente preso come termine di paragone.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999