Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 1174
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive relativamente al reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. escludendola, invece, per il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355, comma primo, cod. pen. E invero, pur essendovi alla base di entrambe le fattispecie l'inadempimento di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, tale comportamento illecito nella previsione dell'art. 355 cod. pen. diventa penalmente rilevante solo se ne derivi la "mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio: condizione che denota la volontà del legislatore di tutelare l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, reprimendo non qualsivoglia inadempimento ma solo quello che, facendo mancare beni od opere necessarie al servizio pubblico, appare idoneo ad arrecare un concreto pericolo al regolare funzionamento del servizio. Tale condizione non ricorre, invece, in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 356; il che consente di escludere qualsiasi irragionevolezza nel diverso trattamento delle due disposizioni.

Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 cod. pen., l'appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l'appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione.

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall'art. 355 cod. pen. non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere "necessarie" allo stabilimento o al servizio pubblici. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere "necessarie" alla pubblica amministrazione (Nella specie si sono ritenute necessarie per il corretto servizio di nettezza urbana le attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, non eseguite per più giorni consecutivi, con conseguente degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 1174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1174
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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