Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10208 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOME DE TOP ITANANO10208 ZIONE LA CORTE SUPR Oggetto Pagamento spese di SEZIONE TERZA CIVILE causa. Opposizione a precetto. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22192/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Presidente Consigliere Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 22818 Dott. Francesco TRIFONE DURANTE Consigliere Rep. 3427 Dott. Bruno TALEVI Rel. Consigliere Ud. 30/03/01 Dott. Alberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta conia stucSOLE WORE dal Sig. per diritti L1500 sul ricorso proposto da:
2.6 LUG, 2001 FE RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il IL CANCELLIERE ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell'avvocato ANGELO COLUCCI, che lo difende insieme all'avvocato LIRE 1500 CANCELLESERGIO ZAPPI, giusta delega in atti;
ricorrente contro 0401227 IC VITO;
intimato avversO la sentenza n. 489/98 del Tribunale di RAVENNA, I SEZ. CIVILE emessa il 5/5/1998 depositata 2001 il 09/06/98; RG.1358/97; 622 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per la cassazione della sentenza senza rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 22.10.1996 – 6.2.97 il Pretore di Ravenna così provvedeva: "...definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da RI ST
contro
DE Vito, così provvede: a) respinge la domanda attrice;
b) compensa per un terzo le spese processuali fra le parti e condanna l'attore a rifondere al convenuto i due terzi delle spese da questi anticipate che liquida in L. 157.750 per spese vive, in L.
1.046.000 per competenze ed in L. 700.000 onorario, oltre IVA e contr. profess....". Il procuratore del DE avv. Cardia quantificava le spese in £ 2.879.339 ivi comprendendo anche il rimborso forfettario del 10% su competenze ed onorari ex art. 15 T.P.. Il procuratore del RI avv. Zappi rimetteva all'avv. Cardia £2.651.638 a saldo (detto 10% non veniva conteggiato in quanto non menzionato nel dispositivo della sentenza). La controparte notificava atto di precetto per £ 721.464 oltre successive. Il RI proponeva opposizione a precetto innanzi al Giudice di Pace di Ravenna. Resisteva in giudizio il convenuto. Con sentenza 7-11.8.97 il Giudice di Pace di Ravenna rigettava la domanda dichiarando valido ed efficace il precetto. Proponeva appello il RI. Resisteva in giudizio la controparte. Con sentenza 5.5 9.6.98 il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello condannando il RI a rimborsare al DE le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il RI. 3 La controparte non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza 7-11.8.97 (con cui il Giudice di Pace di Ravenna ha rigettato la domanda sopra citata dichiarando valido ed efficace il precetto sopra indicato) costituisce una decisione secondo equità ex art. 113 secondo comma c.p.c.. Infatti le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni sono da ritenersi sempre pronunciate secondo equita' (anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita'; cfr. tra le altre Cass. SEZ. U n. 716 del 15/10/1999).; e nella specie il valore della causa è certamente inferiore a detta somma (v. sopra l'importo di cui al precetto). Di conseguenza la sentenza di primo grado non poteva essere impugnata con l'appello (art. 339 terzo comma c.p.c.). L'inammissibilità del proposto appello può e deve essere accertata d'ufficio da questa Corte Suprema. L'impugnata decisione va dunque cassata senza rinvio. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva. 109T 250.000|
P.Q.M.
456T20000 La Corte cassa senza rinvio l'impugnata sentenza;
nulla per le spese. TOT: 270000 Così deciso aRoma il 30.3.2001 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL/PRESIDENTE Albur th 10 DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gate 6 NOV 2001 Serie 4 ain5.084 versate £. 270.000 DUECENTOSETTANTAMILA IL CANCELLIERE C1 (lire p. II Dirigente Arca Servizi Giovanni Giambattista (D.ssa Maria Grazia DF POT O Il Responsabile Servizio Giudizian T W Rad fceleria Deposita O H oggi, li 26 LUG 2001- 11 3 IL CANCELLIERE C1 0 Giovanni Giambattista