Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2015, n. 22580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22580 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/03/2015
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 829
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 50228/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE TORINO;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE MONZA;
con l'ordinanza n. 18715/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 12/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
tette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pinelli Mario, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Monza. udito il difensore avv. Grosso Enrico, il quale si è associato alle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1- Con sentenza in data 11.6.2014, il G.I.P. del Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione ai reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo, rispettivamente ascritti a ER ED, autrice dell'articolo "Liste pulite, da Bonsignore a Giovine i politici piemontesi impresentabili" pubblicato sul quotidiano LA REPUBBLICA del 6.11.2012, e a AU EZ, direttore responsabile del predetto quotidiano, commessi in danno di BONSIGNORE IT.
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo di "prima diffusione", di solito coincidente con quello della stampa, "per la ragionevole presunzione che la possibilità che lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in senso potenziale, si verifichi immediatamente all'uscita dello stampato dalla tipografia" (Sez. 1, n. 25804/07), il G.I.P. di Monza osservava che non pareva corretto invocare criteri "privi di univocità" - come quello della sede dello stabilimento tipografico che aveva iniziato il procedimento di stampa o quello dello stabilimento che lo aveva concluso - in quanto, nella maggior parte dei casi, non era possibile individuare il luogo di prima diffusione.
Poteva ipotizzarsi, ad esempio, per il Giudicante, che venissero consegnate per prime le copie stampate per ultime, ovvero che da una stessa stamperia venissero mandati alle edicole notturne prima del termine della tiratura, ne' poteva escludersi che tutti i vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale avessero iniziato e concluso le operazioni di stampa nello stesso momento. In difetto di una sicura applicazione dei criteri di cui all'art. 8 c.p.p., doveva venire in rilievo quello di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1, radicante la competenza nel luogo dove è avvenuta una parte dell'azione da ritenersi essenziale per il perfezionamento del reato. Nel caso dei reati commessi con il mezzo della stampa, il luogo ultimo essenziale non poteva che essere quello in cui si era sviluppata una frazione di condotta certa, ossia dove era avvenuta la decisione in ordine alla fotocomposizione del quotidiano e la sua trasmissione ai centri di stampa: pertanto, con riferimento all'articolo in contestazione, detto luogo coincideva necessariamente con la sede della redazione del quotidiano LA REPUBBLICA, ovvero (nel caso dell'edizione piemontese) Torino.
2. Con ordinanza in data 12.11.2014, il G.I.P. del Tribunale di Torino denunciava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.
Osservava il Giudicante:
- che il criterio enunciato dalla giurisprudenza per stabilire la competenza territoriale in materia di diffamazione a mezzo stampa era di assoluta ragionevolezza e logicamente ineccepibile, essendo il luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello della stampa, quello in cui, per la prima volta, il giornale, inteso come oggetto materiale nella disponibilità (potenziale) di più persone, ove contenga la notizia in ipotesi diffamatoria, è in grado di giungere a conoscenza di soggetti indeterminati e può così realizzarsi l'evento del reato;
- che, sulla base di tali premesse, non era affatto necessario ricorrere ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., destinati ad operare solo nel caso in cui non sia possibile stabilire la competenza in base all'art. 8 e, pertanto, non poteva essere individuato il Tribunale di Torino quale Giudice territorialmente competente nel caso di specie.
Sono state depositate in data 4.11.2014 e 3.3.2015, nell'interesse di ER ED e AU EZ, memorie adesive alla decisione del G.I.P. di Torino, in cui, essenzialmente, si deduce che il criterio presuntivo affermato da consolidata giurisprudenza, anche di merito, è l'unico che individua il locus commissi delicti a un dato certo e inoppugnabile (il luogo da dove è materialmente uscita la copia stampata del giornale), mentre tutti gli altri criteri proposti in alternativa sono privi di un analogo livello di certezza. Si richiama negli scritti la sentenza della Sezione 1^ di questa Corte n. 25804 del 12.6.2007, Rv. 237339 (emessa su conflitto di competenza suscitato dal Tribunale di Monza), in cui è stato escluso che il criterio da seguire debba essere quello dove viene presa la decisione sulla fotocomposizione del quotidiano e, tanto meno, il luogo del deposito delle "copie d'obbligo" (obbligo, tra l'altro, eliminato a seguito dell'intervento abrogativo ad opera della L. 15 aprile 2004, n. 106).
In quella decisione, da cui non ci si è più discostati, la Suprema Corte ha ribadito che il luogo di "prima diffusione" deve continuare ad essere determinato con riferimento al luogo di stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito dalla tipografia lo stampato, si verifichi l'immediata possibilità che venga letto da terzi.
Il difensore degli imputati formula rilievi critici in ordine alla motivazione addotta dal G.I.P. di Monza, osservando:
- che l'edizione torinese del quotidiano LA REPUBBLICA non è stampata in varie stamperie, ma in una sola, che, da trent'anni, è sempre la stessa, sita in Pademo Dugnano;
- che è indubbio, perciò, che, nella specie, il luogo di stampa coincida con quello di "prima diffusione";
- che non è, quindi, alle edicole che occorre fare riferimento, anche per la evidente impossibilità, in concreto, di conoscere l'ubicazione della prima edicola dalla quale la prima copia (anzi, la seconda idonea a integrare la comunicazione con più persone) venga venduta;
- che il criterio alternativo individuato dal G.I.P. monzese (quello della frazione di condotta "essenziale" per il perfezionamento del reato) non può considerarsi affatto pacifico, posto che la decisione in ordine alla diffusione della copia da lui firmata viene assunta dal direttore responsabile del quotidiano, il quale vive e lavora a Roma, sicché non può affermarsi che la decisione in ordine all'invio alla tipografia venga assunta necessariamente presso la redazione locale, potendo la stessa essere assunta anche presso la redazione nazionale;
- che neppure il luogo dove l'articolo è stato scritto è di univoca determinazione, dal momento che - come noto - il giornalista può scriverlo da qualsiasi luogo in cui in quel momento si trovi. In sintesi e in conclusione, l'unico luogo davvero "certo", sebbene sul piano meramente presuntivo, non può che essere quello della stampa, ossia il luogo dove ha sede la tipografia, ubicata, come detto, in Paderno Dugnano, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.
Vi è in atti anche la memoria depositata in data 12.11.2014 nel procedimento di merito dal difensore della parte civile BONSIGNORE IT adesiva alla tesi della competenza del Tribunale di Monza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza. La soluzione discende da principi già affermati e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello ove avviene la stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale (cfr., "ex multis", Sez. 1, n. 25804 del 12/6/2007, Confl., comp. in proc. Belpietro Rv. 237339). La regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale;
in tal caso però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato (Sez. 1, n. 15523 del 26/1/2006, Confl., comp. in proc. Pistacchi e altro, Rv. 234346 Sez. 1, n. 7259 del 21/12/2005, dep. 27/2/2006, Confl., comp. in proc. Costa e altri, Rv. 234065; Sez. 1, 26.11/5.12.2002, confl., comp. in proc. Calabrese).
Solo eccezionalmente si è invece fatto riferimento al deposito in Prefettura delle copie, ma limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincide con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifica successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti, ecc.) stampate in luoghi diversi (Cass., Sez. 1, 5.6/12.10.2000, confl., comp. in proc. PA ed altri).
Va, tuttavia, ricordato, a quest'ultimo riguardo, che, dall'entrata in vigore, in data 2.9.2006, del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, contenente il regolamento attuativo della L. 15 aprile 2004, n. 106 (recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"), è stata abrogata la L. 2 febbraio 1939, n. 374, che, all'art. 1, stabiliva che ogni stampatore aveva l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale aveva sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura del Regno.
La normativa oggi vigente sancisce, pertanto, di fatto, l'impossibilità di ricorrere al criterio del luogo di consegna delle copie d'obbligo per l'individuazione della competenza territoriale nel caso di diffamazione a mezzo stampa, in quanto prescrive anch'essa un deposito legale obbligatorio entro sessanta giorni dalla prima diffusione al pubblico, ma prevede che lo stesso debba avvenire, indipendentemente dal luogo di stampa o di diffusione, presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso due archivi della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art.
8. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, con riguardo al caso di specie, che, risultando pacificamente stampata l'edizione piemontese del quotidiano LA REPUBBLICA presso lo stabilimento di Paderno Dugnano, è quest'ultimo che deve essere individuato quale luogo di "prima diffusione", il che determina il radicamento della competenza territoriale in capo al G.I.P. del Tribunale di Monza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015