Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2016, n. 18476
CASS
Sentenza 26 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l'imputato, nel corso di un controllo stradale, richiesto, tra l'altro, di riferire sull'esistenza di precedenti a suo carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammonito circa le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, aveva consapevolmente dichiarato non avere precedenti penali).

Commentari2

  • 1L'indagato va avvertito che ha diritto al silenzio anche alle domande sulle sue condizioni personali
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 giugno 2023

    Con la sentenza n. 111/23 la Corte Costituzionale, in tema di diritto al silenzio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano …

     Leggi di più…

  • 2Il diritto al silenzio va garantito anche sulle qualità personali dell’imputatoAccesso limitato
    Stefano Corbetta · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2016, n. 18476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18476
Data del deposito : 26 febbraio 2016

Testo completo