Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l'imputato, nel corso di un controllo stradale, richiesto, tra l'altro, di riferire sull'esistenza di precedenti a suo carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammonito circa le conseguenze penali in caso di false dichiarazioni, aveva consapevolmente dichiarato non avere precedenti penali).
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- 1. L'indagato va avvertito che ha diritto al silenzio anche alle domande sulle sue condizioni personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 giugno 2023
Con la sentenza n. 111/23 la Corte Costituzionale, in tema di diritto al silenzio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano …
Leggi di più… - 2. Il diritto al silenzio va garantito anche sulle qualità personali dell’imputatoAccesso limitatoStefano Corbetta · https://www.altalex.com/ · 7 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2016, n. 18476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18476 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
1 8 4 7 6/ 1 6 76 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.615 MARIA VESSICHELLI - Presidente - Dott. - Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE N. 43510/2015 -Rel. Consigliere - FRANCESCA MORELLI Dott. - Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO Dott. PAOLO MICHELI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IB N. IL 02/10/1963 avverso la sentenza n. 1140/2014 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 12/03/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCA MORELLI che ha concluso per l'inamissbilité del falasso Udito il Procuratore Generale inin persona del Dott. Amelo Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 24.4.14 che aveva condannato VR NO alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. per avere falsamente dichiarato agli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta, intenti ad un atto del loro ufficio, di non avere precedenti penali.
2. Propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato articolando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali là dove il giudice di appello non ha tenuto conto del contesto in cui l'episodio si è verificato e dell'assenza di dolo in capo all'imputato. Si sostiene che la dichiarazione di non avere precedenti penali è inutilizzabile in quanto resa in un contesto in cui il VR avrebbe dovuto ricevere gli avvertimenti prescritti dall'art. 64 c.p.p. e, segnatamente, quello della facoltà di non rispondere alle domande, ed essere assistito da un difensore.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l'esistenza di un errore di fatto riconducibile alla convinzione, in capo all'imputato, di essere incensurato, stante l'estinzione della pena inflittagli con la precedente condanna in virtù dell'indulto.
2.3. Con il terzo motivo si sostiene che il fatto sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art.496 c.p.
2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza in ordine alla mancata motivazione sul motivo di appello relativo alla concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità personale, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (nella specie falsa dichiarazione ad un P.U. di non essere sottoposto a procedimento penale rilasciata in sede di richiesta del passaporto): (Sez. 5, n. 41166 del 03/07/2008 Rv. 241593) Nel caso in esame, il ricorrente ha sottoscritto un verbale in cui sono enunciate le generalità ed è contenuta l'affermazione di non avere precedenti 1 penali, previo ammonimento delle conseguenze in caso di falso;
la circostanza addotta dalla difesa, peraltro in ripetizione di quanto enunciato nell'appello, vale a dire che il VR non avrebbe fatto caso a quanto firmava, è generica, indimostrata e contraddetta dal contenuto del verbale.
1.2. Quanto alla inutilizzabilità del verbale, va evidenziato che, secondo quanto prevede l'art 21 disp.att. c.p.p., l'indagato può rifiutarsi di rispondere alle domande relative ai propri precedenti penali senza incorrere in responsabilità, poichè l'obbligo di rispondere si riferisce, ai sensi della norma citata e dell'art.64 c.p.p., soltanto alle generalità ed agli altri dati finalizzati alla sua identificazione;
tuttavia, se l'indagato risponde anche sui propri precedenti penali e la risposta è mendace, tale condotta integra il reato di cui all'art.495 c.p. ( in tal senso Sez. 5, n. 37571 del 08/07/2015 Rv. 264944). Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, nel verbale redatto dalla P.G. si dà conto del fatto che il VR viene ammonito delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni. Poichè l'atto di cui si tratta è un verbale di identificazione ed elezione di domicilio e non già un interrogatorio, è del tutto impropria la pretesa che la sua redazione fosse preceduta dagli avvisi di cui all'art.64 c.p.p.ed assistita dalle garanzie ivi previste.
2. L'eventuale errore, da parte del ricorrente, sull'esistenza di precedenti penali a suo carico, essendo stata dichiarata estinta per l'indulto l'unica condanna inflitta, non ha rilevanza alcuna al fine di escludere la responsabilità, trattandosi di errore che verte, in ultima analisi, su norme penali.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto nei motivi di appello non era contenuta alcuna doglianza in merito alla derubricazione nella diversa fattispecie di cui all'art.496 c.p., di tal che, in adesione al principio devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado non ha esaminato il punto specifico della sentenza del Tribunale ( in tal senso vedi Sez. 5, Sentenza n. 48416 del 06/10/2014 Rv. 261029 e precedenti conformi: N. 22362 del 2013 Rv. 255940, N. 28514 del 2013 Rv. 255577) 4. La Corte d'Appello ha correttamente replicato anche in ordine al motivo di appello afferente la concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, evidenziando che il precedente penale da cui il VR è raggiunto si riferisce sostanzialmente alla stessa tipologia di condotta per cui è processo.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene 2 di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis cod. pen.. Sez. 1, Sentenza n. 866 del 20/10/1994 Ud. (dep. 26/01/1995) Rv. 200204 Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna in ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 febbraio 2016 Il Presidente Maria Vessichelli Chibe Il Consigliere estensore Francesca Morelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 3 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Kenzuise : 3