Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 459 cod. pen. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati "alterati". (La Suprema Corte ha affermato il suddetto principio di diritto sulla base di una interpretazione sistematica della norma incriminatrice effettuata in relazione all'art. 464 cod. pen. che equipara, ai fini della punibilità del fatto, l'uso dei valori " alterati" a quello dei valori "contraffatti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2012, n. 13780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13780 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
1 37 80 / 1 3 80 M. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2846 Sent. n. GIULIANA FERRUA - Presidente UP 21/11/2012 - Consigliere ANTONIO BEVERE R.G.N. 13740/12 GENNARO MARASCA - Consigliere - Consigliere ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere rel.- GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AU NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2011 della Corte d'appello di Napoli R.G. 3151/2009 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Luigi Severino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/06/2011, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato NN AU alla pena di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 61, n. 9, 453, 459 e 640, cpv., cod. pen.
2. La Corte territoriale, nel richiamare integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato non potesse essere esclusa, in relazione alla sua affermazione di non avere concorso alla commissione dei reati volti alla contraffazione di valori bollati, che egli aveva acquistato da un soggetto a lui ignoto, ma che avrebbe potuto riconoscere. In particolare, la Corte ha sottolineato che l'art. 453, n. 3, e l'art. 459 cod. pen., incriminano la condotta di colui che, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione valori bollati. L'imputato, in sede di interrogatorio, aveva ammesso parzialmente i fatti, dichiarando di sapere che le marche erano contraffatte e di essere stato costretto ad acquistarle da uno sconosciuto. A fronte di tali elementi, l'AU non aveva specificamente indicato nel gravame alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la sua buona fede o la sua estraneità alla vicenda, mentre le critiche contenute nel gravame erano generiche e non offrivano in altro modo una ricostruzione plausibile, diversa ed alternativa dei fatti.
4. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,. il ricorrente duole del fatto che la Corte territoriale, rinviando alla motivazione della sentenza di primo grado, abbia omesso di operare la valutazione delle censure mosse con l'appello e non abbia illustrato le ragioni della ritenuta mala fede dell'imputato e del suo coinvolgimento nel vasto mercato dell'emissione e distribuzione di valori bollati non autentici.
4.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta violazione degli art 453 e 459 cod. pen., in quanto la Corte aveva affermato la sua responsabilità, nonostante che la sua condotta, frutto della minaccia subita, non potesse considerarsi realizzata di concerto con i materiali falsificatori dei valori. A sostegno di tale conclusione, il ricorrente rileva inoltre le sue parziali ammissioni e il fatto che le marche rinvenute in suo possesso erano state emesse dalla tabaccheria di un soggetto estraneo.
4.3. Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 459 cod. pen., dal momento che la norma limita la punibilità all'acquisto, alla detenzione e alla messa in circolazione di valori contraffatti e non contempla la condotta contestata all'imputato, relativa alla detenzione e alla messa in circolazione di valori alterati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre considerare che i capi A), B) e C) di imputazione riguardano 142 valori di bollo che risultano emessi, con motivazione non contestata, dalla tabaccheria dell'AU (pag. 13 della sentenza di primo grado). Il capo G) riguarda 69 valori che risultano emessi dalla macchina emettitrice in dotazione alla tabaccheria della quale era titolare altro soggetto. Ciò posto, la Corte territoriale ha puntualmente esaminato i motivi di gravame formulati dall'AU, valorizzando l'ammissione da parte di quest'ultimo di avere saputo che anche i 2 69 valori bollati di cui al capo G) erano falsificati e l'assenza di qualunque prova idonea a dimostrare la sua buona fede. Peraltro, l'assenza di gravame relativamente ai restanti capi di imputazione non deve condurre a svalutare il ruolo dell'AU nella diretta falsificazione di valori bollati.
2. Anche il secondo motivo è infondato, dal momento che, ai fini dell'accertamento del concerto di cui all'art. 453, n. 3) cod. pen., è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto" d'altro canto può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura (v., ad es., Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, Cuius Iuculano, Rv. 247903).
3. Il terzo motivo è del pari infondato. Non si ignora che questa Corte ha, in passato, ritenuto che non integra la violazione della previsione di cui all'art. 459 cod. pen., nella parte in cui punisce "l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori da bollo contraffatti" (comma 1), la detenzione, al fine di rivenderle per lucrare maggiori guadagni, di marche da bollo alterate nell'importo (artificiosamente corretto da Euro 0,05 a Euro 14, 62), in quanto l'oggetto materiale della predetta previsione incriminatrice è limitata ai valori bollati contraffatti, e in virtù del divieto di letture analogiche della norma penale, non è consentito estenderne l'applicazione ai valori alterati (Sez. 5, n. 38533 del 12/06/2009, Sbrizzi, Rv. 245145). Tuttavia, tale esegesi del dato normativo, ancorata al dato letterale, appare avulsa da una interpretazione sistematica del dato normativo, giacché omette di considerare che l'art. 464 cod. pen., nel punire la meno grave condotta dell'uso di valori bollati da parte di chi non sia concorso nella falsificazione, equipara le due ipotesi dell'alterazione e della contraffazione. Risulterebbe allora irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso lasciare fuori dell'area della rilevanza penale l'ipotesi di messa in circolazione di valori bollati alterati, sanzionando invece il meno grave comportamento dell'uso di tali valori. In definitiva, l'analisi della complessa disciplina cui il legislatore ha affidato la repressione del falso in valori bollati impone una lettura estensiva dell'art. 459 cod. pen., la quale, lungi dall'essere vietata, è lecita e, anzi, doverosa, quando sia dato stabilire, attraverso un uso corretto della logica e della tecnica giuridica, che il precetto legislativo ha un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali utilizzate dal legislatore (di recente, V., in termini, Sez. 5, n. 15047 del 22/02/2012, Di Pippo, Rv. 252473).
4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/11/2012 Il Componente estensore Giuseppe De Marzo Risplay Il Presidente Giuliana Ferrua DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 MAR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise on Jura