Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2015, n. 37571
CASS
Sentenza 8 luglio 2015

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Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, sebbene l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato sia limitato, a norma dell'art. 64, comma primo, cod. proc. pen., alla dichiarazione delle generalità e degli altri dati strettamente finalizzati alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., alla quale si può ben rifiutare di rispondere senza incorrere in responsabilità, tuttavia, qualora si risponda a tale domanda in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen.).

Commentario1

  • 1L'indagato va avvertito che ha diritto al silenzio anche alle domande sulle sue condizioni personali
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 giugno 2023

    Con la sentenza n. 111/23 la Corte Costituzionale, in tema di diritto al silenzio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2015, n. 37571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37571
Data del deposito : 8 luglio 2015

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