Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, sebbene l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato sia limitato, a norma dell'art. 64, comma primo, cod. proc. pen., alla dichiarazione delle generalità e degli altri dati strettamente finalizzati alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., alla quale si può ben rifiutare di rispondere senza incorrere in responsabilità, tuttavia, qualora si risponda a tale domanda in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del reato di cui all'art. 495 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. L'indagato va avvertito che ha diritto al silenzio anche alle domande sulle sue condizioni personaliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 giugno 2023
Con la sentenza n. 111/23 la Corte Costituzionale, in tema di diritto al silenzio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2015, n. 37571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37571 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
37 5 7 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2460 Dott. Gennaro MARASCA - Presidente- Sent. n. sez. UP 8/7/2015 Consigliere -Dott. Grazia LAPALORCIA Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - R.G.N. 11712/2015 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - - Consigliere Relatore. Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: RA NG, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 3/6/2014 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di RA NG, pronunziata in giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 495 c.p. commesso nel corso di un interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria cui falsamente riferiva di non aver riportato condanne nel territorio dello Stato. 5. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione rilevando come una delle due sentenze di cui lo RA avrebbe nascosto l'esistenza agli inquirenti in realtà riguardava un patteggiamento e non dunque una condanna in senso proprio intesa, tanto da non comportare la sua iscrizione nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati. Quanto all'altra si tratta di condanna a pena condizionalmente sospesa cui è seguita l'estinzione del reato e con la quale era stato concesso il beneficio della non menzione, talchè parimenti la stessa non compariva sul certificato rilasciabile per uso privato. Non di meno il ricorrente lamenta il difetto di motivazione sulla sussistenza del dolo del reato. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione giacchè la richiesta di informazioni sui precedenti penali non era stata preceduta dalla somministrazione all'imputato dell'avviso della facoltà di non rispondere con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni ritenute mendaci. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere rigettato.
2. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione processuale sollevata con il secondo motivo di ricorso, che peraltro deve ritenersi infondata. Come ricordato anche nella sentenza impugnata, questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il delitto di cui all'art. 495 c.p. la falsa attestazione dell'indagato alla polizia giudiziaria - delegata dal PM all'interrogatorio del predetto - in ordine ai propri precedenti penali, non rilevando in proposito la circostanza per cui l'art. 66, comma primo, c.p.p. limita l'obbligo di rispondere del soggetto interrogato alla dichiarazione delle generalità e di quelle strettamente finalizzate alla sua identificazione, con esclusione, pertanto, della dichiarazione relativa ai precedenti penali, prevista invece dall'art. 21 disp. att. c.p.p.. A tale domanda egli può certo rifiutarsi di rispondere senza incorrere in responsabilità penale, ma, qualora decida invece di rispondere in modo contrario al vero, ricorrono gli estremi del summenzionato reato (Sez. 5, n. 18677 del 6 marzo 2007, Cussino, Rv. 236923).
3. Infondato è altresì il primo motivo.
3.1 Ai sensi dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p. la sentenza di applicazione della pena è equiparata ad una pronunzia di condanna, salvo che per gli specifici effetti previsti dalla disposizione in questione, talchè non vi è dubbio che la stessa debba ritenersi ricompresa tra quelle cui fa riferimento l'art. 21 disp. att. c.p.p.
3.2 Irrilevante è invece che si siano compiuti gli effetti estintivi di cui all'art. 445 comma 2 c.p.p. giacchè l'obbligo per il soggetto che conduce l'interrogatorio di interpellare l'interrogato sui precedenti penali del medesimo non è un effetto penale della sentenza di patteggiamento.
3.3 Parimenti irrilevante, ai fini della configurabilità del reato per cui si procede, è la circostanza che la sentenza di patteggiamento così come quella con la quale è stato - concesso il beneficio della non menzione non risultino nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati, giacchè la stessa non influisce sulla portata del disposto dell'art. 21 disp. att. c.p.p., né tantomeno fa venir meno il fatto storico della intervenuta condanna, oggetto dell'interpello cui si riferisce il contestato mendacio.
3.4 Quanto infine al lamentato difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la doglianza si rivela invero manifestamente infondata, atteso che la Corte territoriale ha espressamente affrontato la questione, qualificando correttamente quello eventualmente compiuto dall'imputato come mero errore di diritto di per sé irrilevante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/7/2015 IL Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Gennaro Marasca Мил DEPOSITATA IN CANCELLERIA adell 16 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Germela Lanzuise ou juin ма