Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
L'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, come modificato dall'art. 4, D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2009, n. 27478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27478 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
ATP M REPUBBLICA ITALIANA
27478 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/05/2009
SENTENZA
N 1027/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 040865/2008 2. Dott. GALBIATI RUGGERO
3. Dott. MAISANO GIULIO 11
4.Dott.IZZO FAUSTO IT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : 1) BERNARD CLAUDIO MOTORS & C.S.N.C. N. IL 00/00/0000
avverso ORDINANZA del 26/09/2008
TRIB. LIBERTA' di TRENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GALBIATI RUGGERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto il rigetto del ricorso-
FATTO E DIRITTO
1.In data 15 agosto 2008, i Carabinieri di Vigo di Fassa procedevano al sequestro del mezzo tg ZA932RG TS PE in esecuzione del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Trento in data 28-7-2008. Detto provvedimento era stato emesso dal GIP nell'ambito del procedimento penale pendente nei confronti di CO NA, indagato per il reato ex art. 186 comma 2 lett. c) D.L.G.S. 285/1992 commesso il 30-3-2008. Nelle more del procedimento, il veicolo menzionato era stato alienato, con atto in data 31-7-2008, da CO NA in favore della Società NA LA OT C. s.n.c. con legale rappresentante
LA NA, legato da vincoli di parentela con CO.
2. La Società NA LA s.n.c. proponeva istanza di riesame avverso il provvedimento. Il Tribunale del Riesame di Trento, con ordinanza in data 26-9-2008,
respingeva la richiesta. Rilevava che i fatti contestati configuravano il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'autoveicolo sequestrato appariva pertinente e strumentale alla perpetrazione del reato e tuttora risultava in disponibilità di CO
NA. D'altro canto, le modalità ed il tempo della vendita ed i rapporti di parentela sussistenti tra CO e LA NA attestavano il carattere verosimilmente simulato della compravendita;
né l'appartenenza del bene ad un terzo soggetto escludeva di per sé la legittimità del sequestro preventivo.
3. La Soc. NA LA OT & C. s.n.c. avanzava ricorso per cassazione.
Il D.L. 23-5-2008 n° 92 convertito in L. 24-7-2008 n°125 aveva stabilito l'applicazione della misura di sicurezza della confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato ex art. 186 Cod. Strad., nell'ipotesi più grave di cui al comma
2 lett. c) di detto articolo. Peraltro, il disposto non poteva essere applicato al caso di specie perché il reato era stato commesso in precedenza e, quindi, non poteva ammettersi una sua applicazione retroattiva, atteso il carattere sostanzialmente punitivo dell'istituto. Ne discendeva anche l'inapplicabilità della connessa misura cautelare ex art. 321 C.P.P. finalizzata a detta confisca. Osservava che l'eventuale applicazione retroattiva della citata nuova norma in tema di confisca avrebbe violato l'art. 7 della "Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", che escludeva l'attuazione retroattiva di misure con carattere comunque punitivo repressivo.
Rilevava che il sequestro preventivo risultava illegittimo perché disposto nei confronti del proprietario del veicolo, estraneo al reato. Né sussistevano seri elementi di fatto attestanti il carattere fittizio dell'intestazione del bene. Chiedevano
l'annullamento dell'ordinanza e della misura cautelare.
4. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Si rileva che l'art. 4 L. n° 125/2008 stabilisce che, nel caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica a séguito dell'accertamento di un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art. 240 2° comma C.P., salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ne consegue il chiaro intendimento del legislatore di qualificare detta misura nell'ambito delle misure di sicurezza patrimoniali e quale confisca obbligatoria. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel qualificare la confisca come una misura fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di una cosa utilizzata per commettere il reato;
l'istituto come tale ha carattere cautelare e non punitivo, tende a prevenire la commissione di nuovi reati. Parimenti, conforme è l'avviso secondo cui il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli art. 2 C.P. e 25 comma 2° Costit., è operante nei riguardi delle norme incriminatici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (v. da ultimo, Cass. 8-11-2007 n° 7116).
Sotto altro profilo, va detto che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha espresso una giurisprudenza cauta e non univoca in tema di interpretazione dell'art. 7 della
C.E.D.U. (“nessuna pena senza legge") e di qualificazione delle misure di sicurezza.
Inoltre, come è noto, le relative norme non hanno efficacia diretta nel nostro ordinamento, e l'eventuale contrasto tra la norma interna e quella della C.ED.U. così come interpretata dalla Corte Europea potrebbe solo comportare, sussistendone le condizioni, il che non si profila nel caso in esame, l'insorgenza di una questione di costituzionalità della norma nazionale (v. Cort. Costit. 24-10-2007 n° 349).
In ordine all'ulteriore motivo di doglianza, si evidenzia che il Tribunale del Riesame ha correttamente motivato in ordine al carattere fittizio della vendità del mezzo in disponibilità dell'imputato, avvenuta in epoca successiva alla consumazione del fatto reato (v. Cass. 20-12-2.000 n° 6365).
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione IV° Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13-5-2009.
Il Presidente
Il Consigliere Est.
Rfelbret.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 6 LUG. 2009 E IO R E R E N E A C EM r a N M A lio C iu IL G