Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
Costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, invece, l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale si era esclusa l'autonomia di un cosiddetto sportello o dipendenza di una banca che svolgeva solo attività meramente strumentali e ausiliarie rispetto a quelle della banca di appartenenza, avente sede in altro comune).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9881 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SOC. COOP. a r.l.
quale incorporante la AN Regionale Calabrese, già AN PO di Polistena S.p.A., per atto notar Cuomo del 22.01.1999, rep. N. 4509, a sua volta incorporante la AN PO di PA S.p.A., per atto notaio Tripodi di Polistena del 24.10.1997, rep. n. 6941, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Dino Marchiorello, rapp.to e difeso dagli avv.ti Umberto Giaquinto, Giuseppe De Poli e Giuliana Poletti Pane, presso la quale ultima elett.te domicilia in Roma, via Licinio Calvi, n. 41, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
EG UL
rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Baietta, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Ciccotti, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
e contro
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio, Correra, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, c/o Avvocatura Centrale PS, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
e da
EG UL
rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Baietta, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Ciccotti, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale,
- ricorrente incidentale -
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SOC. COOP. a r.l. p.a. - intimata avverso il ricorso incidentale -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di PA n. 01606/2000 del 24 giugno 2000, depositata il 26 luglio 2000 e pubblicata il 12 settembre 2000, R.G. n. 00936/1996,, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 giugno 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Sergio Magrini, in virtù di delega dell'avv. Giuseppe De Poli, per la AN, e Gaetano Baietta per EG IO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, e per l'accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 00495/95 del 18 ottobre 1995 il RE di PA dichiarava la illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla AN PO Cooperativa di PA a IO EG, già dipendente della AN con funzioni di Direttore, in data 20 novembre 1977, e condannava la AN stessa al pagamento in favore dell'EG della indennità sostitutiva del preavviso determinata in quattro mesi e mezzo di retribuzione, oltre accessori;
con la medesima sentenza il RE rigettava la domanda dell'EG per il risarcimento danni da licenziamento ingiurioso, le domande dello stesso di cui ai procedimenti nn. 1114/91 e 1964/91 relative al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso PS) per il periodo successivo al licenziamento e di ricostituzione di pensione di vecchiaia;
spese di lite interamente compensate tra le parti.
Il Tribunale di PA, in parziale accoglimento dell'appello principale dell'EG, dichiarava che lo stesso aveva diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dalla data del licenziamento a quella del compimento del 65^ anno, e condannava la AN al risarcimento del danno in lire 1.021.321.497 a titolo di retribuzione come da consulenza ed esclusa la voce di gratifica natalizia, oltre accessori, e in lire 121.847.772 per trattamento di fine rapporto, oltre accessori;
rigettava, quindi, la domanda di risarcimento per licenziamento ingiurioso e dichiarava inammissibile quella per differenza tra il valore degli immobili alienati e quello ricavato dalla vendita di essi, e, in accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale dell'PS, condannava la AN al versamento in favore dell'Istituto dei contributi relativi alle retribuzioni non corrisposte nel periodo dicembre 1977 - 13 maggio 1991 limitatamente al periodo non coperto da prescrizione, oltre sanzioni civili e interessi come per legge, nonché a carico dell'PS al relativo adeguamento del trattamento pensionistico dell'EG; rigettava l'appello incidentale della AN;
spese del doppio grado per metà compensate tra le parti e per metà a carico della AN ed in favore dell'EG, interamente a carico della AN ed in favore dell'PS, interamente compensate tra le parti EG ed PS. Osservava il Tribunale: pacifica l'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 anche ai licenziamenti intimati ai sensi dell'art. 2119 c.c., tanto più che, nello specifico, il licenziamento per giusta causa era contrattualmente previsto tra i provvedimenti disciplinari (artt. 56 e 58 ccnl), certamente la contestazione degli addebiti era avvenuta contestualmente alla intimazione di licenziamento;
in realtà, l'EG aveva solo ricevuto in precedenza una richiesta di chiarimenti in ordine ad un non meglio precisato notevole movimento giornaliero del conto Vita e la comunicazione del provvedimento di allontanamento temporaneo in relazione alla "natura della mancanza che si ravvisa in quanto emerge allo stato e dalla necessità degli opportuni accertamenti", e non altro;
sussisteva il requisito dimensionale per la configurabilità della tutela reale;
la sede di PA aveva 14 dipendenti compreso il direttore, lo sportello di IN solo due dipendenti;
dalla istruttoria era emersa l'assoluta mancanza di autonomia dello sportello, sicché, i dipendenti di esso si sommavano a quello della sede di PA, così superandosi il limite minimo per l'applicabilità della tutela reale;
le lungaggini processuali, anche per la definizione dell'affare penale, rendevano attuabili solo misure risarcitorie, che, nei termini in cui risultavano liquidate, erano assoggettabili a contribuzione;
la domanda di risarcimento danni per licenziamento ingiurioso era inammissibile in grado di appello, in quanto fondata su un fatto costitutivo diverso da quello introdotto con il ricorso al RE, ed era comunque infondata nel merito, non potendosi ricondurre la pubblicizzazione del fatto al comportamento degli organi della AN;
la domanda per il danno subito dalla vendita dei beni immobili era inammissibile perché tardiva;
il regime delle spese - processuali seguiva l'andamento della decisione di merito.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la AN NT PO VE Società Cooperativa a r.l. per azioni (in appresso sempre AN) con cinque motivi di censura. L'PS si è costituito con controricorso.
EG IO si è costituito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi di censura, notificato alla sola AN ricorrente principale.
La AN non si è costituita avverso il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso principale la AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per erronea, incompleta e contraddittoria motivazione, e dell'art. 360, n. 3, c.P.C., con riferimento agli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 1 della legge n. 604 del 1966, 2104, 1176 e 1218 c.c.: una corretta applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non poteva prescindere dall'analisi contemporanea della violazione contrattuale e della volontarietà del comportamento;
anche a pervenirsi alla insussistenza nel comportamento dell'EG di una inadempienza ad obblighi contrattuali, ma sostanzialmente di un fatto illecito, o comunque contrario alle regole dell'affidamento, commesso nella convinzione di operare nell'interesse della AN da lui diretta, si verterebbe comunque in una violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., sanzionabile con il licenziamento a prescindere dalle garanzie dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Il motivo è inammissibile.
Ai fini dell'applicabilità o meno della procedura di garanzia di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 al licenziamento in esame (questione specificamente devoluta con i motivi di appello al giudice di secondo grado) il Tribunale esplicita due diverse motivazioni. L'una riferita all'ormai pacifico indirizzo giurisprudenziale sulla nozione ontologica del licenziamento disciplinare per il comportamento imputabile a titolo di colpa (in senso lato) al lavoratore, al quale, pertanto, vanno riservare le garanzie della procedura di cui all'art. 7 citato anche allorché non vi sia una espressa previsione contrattuale in tal senso, l'altra, nello specifico, riferita alla espressa motivazione da parte della AN circa la intimazione del licenziamento all'EG "ai sensi dell'art. 58, lettera d), del C.C.N.L. 27 luglio 1977" - sul presupposto che la precedente disposizione contrattuale ex art. 56, lettera e), contemplava tra i provvedimenti disciplinari "il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)". Ed allora, la contraddizione del motivo di ricorso appare evidente, ove si rilevi che, da un lato, la ipotesi di specie viene agganciata incontestabilmente alla violazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., cui si riconduce quale motivo del provvedimento la giusta causa di licenziamento, e, dall'altro, tace su qualsiasi riferimento alla pur prevista procedura ex art. 7 dello Statuto per tutte le ipotesi di giusta causa di licenziamento, adombrando una non prevista (citato art. 56 dell C.C.N.L.) esclusione da tali garanzie della ipotesi di assenza del "profilo psicologico".
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto subordinatamente al rigetto del precedente, la AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 7 della legge n. 300 del 1970 e 1 della legge n. 604 del 1966, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: anche in presenza di un licenziamento ontologicamente disciplinare, il Tribunale, avrebbe dovuto rilevare non solo la piena conoscenza dei fatti addebitati all'EG, come dall'ampia, completa e dettagliata difesa esercitata nelle decine di pagine del ricorso introduttivo del giudizio, ma anche la sussistenza della giusta causa di licenziamento per un comportamento, ancorché non doloso e volontario, comunque tale da arrecare grave danno all'azienda.
Il motivo è infondato.
Esso in realtà si fonda sull'equivoco di fondo che la contestazione degli addebiti prevista dalla procedura disciplinare in argomento abbia come solo scopo la conoscenza dei fatti da parte del dipendente. Il che, certamente non è, anche perché ovviamente essa sarebbe superflua nella stragrande, se non proprio totalità, dei casi. La contestazione, invece, è un momento essenziale della procedura disciplinare, e non a torto essa è temporalmente cadenzata, sia in ragione della commissione dei fatti (tempestività della reazione del datore di lavoro), sia in ragione dello stesso provvedimento espulsivo (costituisce pacifico principio giurisprudenziale che il licenziamento non può essere intimato prima della scadenza del termine, ove ne residui qualche frazione, concesso al datore di lavoro dopo le giustificazioni del dipendente), ed essenzialmente informa l'intera procedura, costituendo il momento determinante, più che della comunicazione dei fatti, della diversa, e più importante, interpretazione che di quei fatti ne assume il datore di lavoro, e che costituirà (immodificabilità degli addebiti) la materia del contendere nella (eventuale) contestazione giudiziaria. Ne deriva che l'assunta conoscenza dei fatti da parte dell'EG è assolutamente irrilevante circa la questione proposta, ed anzi, proprio il riferimento alle ventuno pagine dell'atto introduttivo del giudizio potrebbe essere (diversamente) letto quale onere di una difesa a largo raggio, e, proprio per la non conoscenza degli specifici addebiti, come tale, possibilmente anche incerta e/o lacunosa e/o inconferente;
il che costituisce comunque lesione del diritto di difesa, al cui esercizio la contestazione è preordinata. L'omessa contestazione degli addebiti desunta dal Tribunale dalla cadenza cronologica dei fatti, e non contestata in questa sede se non con l'equivoco di cui sopra, ripropone le conseguenze di cui già si è fatto cenno nell'esame del precedente motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo di ricorso principale la AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c., e 7 e 35 della legge n. 300 del 1970, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed assenza di prove a fondamento della decisione sul punto nodale e più complesso della decisione: il tema di indagine proposto dal giudice di primo grado e i correlativi accertamenti e lo stesso criterio di valutazione proposto dall'EG concludevano per un requisito dimensionale della sede di PA di 14 dipendenti e delle due o tre ore giornaliere dei due dipendenti dell'agenzia di IN (indicata come sportello nella istanza di autorizzazione e come dipendenza nell'autorizzazione stessa rilasciata dalla AN d'Italia) effettuate presso la sede di PA, il che era insufficiente per la individuazione di almeno 16 dipendenti.
Con il quarto motivo di ricorso principale la AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c., e 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, nonché erronea, incompleta ed illogica individuazione di unità produttiva anche con riferimento alle leggi che disciplinano l'esercizio del credito: la prova testimoniale, a conferma anche delle medesime circostanze dedotte nel ricorso introduttivo, deponevano per l'autonomia della Filiale di IN, svolgendosi in essa, ancorché in frazione o momento essenziale, attività tipica e fondamentale di ogni azienda di credito.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione delle questioni in essi trattate, sono infondati.
La motivazione del Tribunale sul cd. punto nodale e più complesso della decisione, circa il requisito della tutela reale ai dipendenti della sede di PA della AN ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 330 del 1970, si articola nell'esame logico e completo dei diversi punti essenziali da non meritare la censura ad essa opposta con i motivi in esame.
Il giudice di appello si preoccupa, invero - proprio nello specifico di una sede aziendale, pacificamente in PA di quattordici dipendenti e di una sede (sportello o dipendenza, come pur sembra diversamente denominata nella richiesta e nel rilascio dell'autorizzazione, come si vedrà, è assolutamente irrilevante) territorialmente dislocata nel diverso comune di IN - di richiamare i momenti interpretativi delle norme applicabili, tutti in verità di ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale anche in sede di legittimità, operando i necessari collegamenti, anche ratione temporis, fra di esse. E tale operazione interpretativa dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, è correttamente articolata, da un lato, sul presupposto che il requisito dimensionale del numero dei dipendenti della unità produttiva da considerarsi è influenzato anche da "quello strutturale organizzativo dell'autonomia della singola struttura aziendale ovvero dell'insieme di dipendenze operanti nell'ambito dello stesso comune, e non, dall'altro, sulla considerazione di una non diversa previsione dell'art. 9 della convenzione del settore del 18 giugno 1970, norma contrattuale meramente specificatrice e chiarificatrice del secondo comma dell'art. 35 citato in riferimento alla organizzazione dell'impresa del settore bancario, e, dall'altro ancora, sulla valutazione della consistenza, organizzazione, attività e interferenze con la sede di PA del cd. sportello o dipendenza di IN. A tale ultimo proposito - pacifici, come si è detto, gli altri ed in linea con la consolidata giurisprudenza - il giudice di appello fonda la insussistenza di qualsiasi autonomia dello sportello-dipendenza di IN sulle risultanze istruttorie. Da esse, infatti, sarebbe emerso che i due dipendenti non avevano potere di firma con riferimento a qualsiasi tipo di operazione, che nessun servizio bancario, fra i pochi prestati, poteva essere fornito senza il passaggio per la sede di PA (richieste di apertura di conti correnti, di fido e di assegni circolari), che le stesse operazioni materiali di cassa (prelievi e depositi) si riferivano a rapporti previamente instaurati con la stessa sede, che la struttura di IN, con dotazione strumentale assai limitata (era finanche priva di affrancatrice, microfilmatrice o fotocopiatrice), non conservava le pratiche dei clienti, tant'è che esse venivano di volta in volta ritirate a PA, dove era anche inviata e ricevuta la corrispondenza della struttura, sicché in sostanza quest'ultima non era altro che il tramite tra i clienti gravitanti nel relativo territorio e la sede di PA, non avendo essa possibilità alcuna di autodeterminazione. Ed a tale accertamento la sentenza impugnata riconduce correttamente alla struttura di IN la esclusione, in radice, di una qualsiasi, e anche estrema, lettura della cd. unità produttiva, se per unità non debba anche intendersi un mero punto di appoggio inteso a facilitare i contatti con i clienti locali, con attività meramente strumentale e ausiliaria, cui sono completamente estranei i concetti di attività bancaria intesa quest'ultima come "ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale". E tanto, anche in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte nel senso che "costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300/1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune -, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, invece, l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso l'autonomia di una base della Soc. S.A.I.P.E.M. avente la sola funzione di appoggio ai mezzi navali dell'azienda operanti in Adriatico)." (Cass. 19 luglio 1995, n. 0 7848, conformi Cass. n. 00 354 del 1984, Cass. n. 13911 del 1991, Cass. 20 aprile 1995, n. 0 4432, Cass. 24 marzo 1998, n. 3129). La conseguenza (ovvia) del Tribunale sulla base di tale accertamento è stata che anche i dipendenti della struttura di IN erano da ricomprendersi tra quelli della sede di PA ai fini dell'applicabilità al caso di specie della tutela reale. Tali l'accertamento e le conclusioni sul cd. punto nodale e più complesso della causa da parte del Tribunale, peraltro in questa sede neanche censurabile se non sotto il profilo del difetto di motivazione, la censura si prospetta in termini non pertinenti, del tutto riduttivi e apodittici, assolutamente insufficienti ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione. Si oppone, infatti, una pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. per essere stata circoscritta la materia del contendere alla sola individuazione del numero e delle modalità orarie della prestazione lavorativa presso la struttura di IN, quasi che la natura delle prestazioni non dovesse costituire, in una ad altri elementi fisici, l'intima essenza dell'accertamento, e potesse contemporaneamente immaginarsi una prestazione lavorativa senza uno specifico e individuato oggetto, ovvero potesse discutersi di fatti diversi, estranei e non riconducibili al tema della controversia;
ne', peraltro, si denunzia in ricorso un qualche vizio in relazione alla fonte dei fatti accertati, e poi, come si è detto correttamente, valutati dal giudice di appello. Si argomenta in opposizione, ancora, sulla denominazione della struttura (sportello? dipendenza?), il che è assolutamente superato e non pertinente, tenuto conto della conclusiva configurazione ad essa affidata dal Tribunale. Si oppone, infine, l'assenza dagli elementi istruttori di alcuni di essi posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata (mancanza dei poteri di firma dei dipendenti della struttura di IN, conservazione delle pratiche di quest'ultima presso la sede di PA), così, genericamente, formulandosi una critica fondata su mere affermazioni contrarie a quelle esposte dal giudice di appello. Con il quinto motivo di ricorso principale la AN denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 1223 e 1227 c.c. e 18 della legge n. 300 del 1970, nonché difetto di motivazione: il Tribunale aveva affermato di aver tenuto conto nella determinazione del danno risarcibile del cd. aliunde perceptum;
l'EG, in realtà, pur ammettendo spontaneamente di aver lavorato altrove, non aveva provato, come pur doveva per l'onere ricadente a suo carico, l'ammontare del guadagno stesso, e quindi, sostanzialmente, la sussistenza di un danno risarcibile.
Il motivo è infondato.
In sintesi, si oppone oggi in ricorso che non sussiste un danno risarcibile perché non provato da parte del lavoratore l'ammontare di esso. Sta di fatto che il Tribunale, come è espressamente indicato in sentenza, ha tenuto conto dell'aliunde perceptum nella determinazione del danno. Va da sè che ogni diversa supposizione andava confortata dalla indicazione di diversi dati contabili, il che è decisamente omesso. La pretesa di annullamento della sentenza, sul punto, è paralizzata dalla totale incertezza sulla - decisività della circostanza che si intende diversamente valutata dal giudice di merito.
Il ricorso principale, pertanto, va rigettato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale EG IO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e dei principi generali in materia di diritto all'onore, anche in relazione all'art. 212 c.c.: non sussisteva l'inammissibilità della domanda di risarcimento per licenziamento ingiurioso, essendosi voluto, con il riferimento al dileggio recato nella relazione al bilancio letta in assemblea il 19 marzo 1978, e cioè in data successiva al deposito del ricorso introduttivo, utilizzare la circostanza quale elemento presuntivo di prova di un fatto pregresso;
nel merito, non solo sussisteva la presunzione desumibile dalla gravissima diffamazione coram populo della richiamata relazione, ma doveva rilevarsi anche che, ai fini della sussistenza della lesione della reputazione, era sufficiente la ripercussione del provvedimento sospensivo e poi espulsivo, tant'è che richieste di lavoro presso altre banche erano state disattese.
Anche questo primo motivo di ricorso incidentale è infondato. Il giudice di appello ha, sul punto, rilevato che l'azione risarcitoria in secondo grado era stata ricondotta ad una causa petendi diversa da quella introdotta in primo grado, essendo la prima proposta in relazione "al tenore della relazione di accompagnamento al bilancio dell'esercizio 1977, poi pubblicata e diffusa negli ambienti bancari, ed in particolare all'accostamento tra la vicenda dell'ex direttore EG a quella di altro direttore in passato condannato per appropriazione indebita al danni della AN", domanda ritenuta nuova in relazione a quella di prima grado fondata sulla "ispirazione e condensazione (da parte della AN datrice di lavoro) della voce pubblica che il direttore era scappato portando via una valigia di miliardi".
Premesso che non ben si intende a quale scopo viene espressamente specificato che il petitum della domanda originaria riguardava non soltanto il danno economico ma anche quello morale ["l'espressione (?
n.r.)], pur se onnicomprensiva, alla stregua della specificità (?
n.r.) della fattispecie, non poteva che riguardare il danno ingiurioso", così svuotandosi di ogni interesse l'assunta violazione dell'art. 112 c.p.c., in realtà, in ricorso, e con riferimento alla motivazione del Tribunale, non si contesta l'affermata diversità della causa petendi, sol che la si giustifica con gli assunti della posteriorità temporale della relazione al bilancio in rapporto allo stesso - atto introduttivo del giudizio, e al suo significato di "utilizzarla quale elemento presuntivo di prova di un fatto pregresso". E tanto, evidentemente, non è sufficiente, atteso che la detta posteriorità non annulla la diversità della causa, e il riportato significato non svuota di contenuto la prima prospettazione della domanda.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale EG IO denunzia violazione di legge in riferimento all'art. 91 c.p.c. e alla tariffa professionale forense, nonché difetto di motivazione: premesso che la liquidazione globale delle spese era inammissibile, il Tribunale, anche nella liquidazione degli onorari, si era mantenuto al di sotto dei minimi delle tabelle vigenti all'epoca della decisione come da nota sviluppata in controricorso;
il riferimento ai minimi, tuttavia, doveva considerarsi solo a prova della violazione, ma in sostanza, in considerazione della mole di lavoro svolto, si sollecitava questa Corte ad una più equa liquidazione;
l'accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale faceva, peraltro, anche venir meno l'unica motivazione addotta dal Tribunale alla decisa compensazione parziale delle spese di lite.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Premesso che resta la parziale compensazione delle spese, che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito con il solo limiti che non può essere posto a carico della parte completamente vittoriosa l'onere delle spese in favore della controparte soccombente, è certo che, con riferimento, come da richiesta, ai soli onorari, sussiste la violazione dei minimi tariffari, con la sola differenza in rapporto alle voci analiticamente indicate nel motivo di ricorso, che debbono essere detratte quelle relative alle "memorie" e al ricorso in riassunzione, quest'ultimo non ricompreso tra le voci dell'attività professionale compensata con gli onorari, ma solo con i diritti, e non essendo le prime previste nel rito del lavoro, e non se ne indica la eventuale autorizzazione da parte del giudice nei limiti in cui essa è ammessa. Esse, pertanto, dovendosi, in tal caso, da parte di questa Corte, decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, vanno riliquidate, in ragione della metà per la disposta compensazione, e in relazione ai minimi tariffari e in considerazione del valore della causa (da tre a cinque miliardi), come in appresso: per il giudizio di primo grado, studio della controversia lire 2.600.000, consultazioni col cliente lire 1.320.000, ricerca documenti lire 680.000, preparazione e redazione dell'atto introduttivo lire 2.080.000, assistenza ad almeno 8 udienze di trattazione lire 4.160.000, assistenza ai mezzi di prova lire 2.080.000, discussione in udienza lire 2.660.000, il tutto per complessive lire 7.790.000;
per il giudizio di secondo grado, studio della controversia lire 2.600.000, consultazioni col cliente lire 1.320.000, ricerca documenti lire 680.000, redazione atto introduttivo lire 2.080.000, partecipazione a dieci udienze di trattazione lire 5.200.000, discussione in udienza lire 2.660.000, il tutto per complessive lire 7.270.000.
Il ricorso principale, pertanto, va rigettato, e così il primo motivo del ricorso incidentale;
va accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, in relazione al quale, questa Corte, pronunciando nel merito, decide come da dispositivo. Per il principio della soccombenza la AN va condannata al rimborso in favore dell'EG e dell'PS delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta nel resto lo stesso ricorso e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e, decidendo nel merito, limitatamente alla misura degli onorari, liquida, in sostituzione di questi ultimi come determinati dal Tribunale, lire 7.790.000 per il giudizio di primo grado e lire 7.270.000 per il giudizio di secondo grado, e condanna la AN NT PO VE Società Cooperativa a r.l. al rimborso in favore di EG IO delle spese del giudizio di cassazione in lire 135.000, oltre a lire 15.000.000 (quindici milioni) per onorari di avvocato, e in favore dell'PS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle medesime spese in lire oltre a lire 5.000.000 (cinque milioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001