Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9881
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Sentenza 20 luglio 2001

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Costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, invece, l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale si era esclusa l'autonomia di un cosiddetto sportello o dipendenza di una banca che svolgeva solo attività meramente strumentali e ausiliarie rispetto a quelle della banca di appartenenza, avente sede in altro comune).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9881
    Data del deposito : 20 luglio 2001

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