Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 2
In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, a quest'ultimo riservato dall'art. 165 d.P.R. v. 1229 del 1959), sono nulli e non già inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravvisarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo - e non già con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari- le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'UNEP) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'UNEP. Ne consegue che siffatta nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto.
In tema di esecuzione forzata, il pignoramento - quale atto dell'ufficiale giudiziario - che venga eseguito da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente non è inesistente (per tale dovendosi intendere l'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, come accade per i commessi addetti all'UNEP) bensì affetto da nullità, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ILEXVETRO SRL, corrente in Collesalvetti (LI), in persona del legale rappresentante Sig. De CO NZ, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, difesa dall'avvocato ANTONIO GNESI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PILKINGTON SIV SPA, in persona del suo procuratore Dott. Tonino COne, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL POZZETTO 117, presso lo studio dell'avvocato MANLIO VALCHERA, difesa dall'avvocato FRANCO DA RE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 348/99 della Pretura di PISA SEZ DIST CASCINA, emessa e depositata il 20/09/99 (R.G. 3244/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Ercole ERCOLI (per delega Avv. F. DA RE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6.11.1997 al Pretore di Pisa, la S.r.l. Vetreria Englas, assoggettata a pignoramento mobiliare dalla S.p.a. Ilved, proponeva opposizione denunciando, tra l'altro l'invalidità del pignoramento, perché eseguito dall'aiutante ufficiale giudiziario. L'opposta resisteva.
Il pretore, con sentenza del 20.9.2000, considerava che l'opposizione doveva essere proposta, quale opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dal pignoramento, al quale era presente il legale rappresentante della società esecutata, e la respingeva.
Avverso la sentenza la S.r.l. Ilexvetro (già S.r.l. Vetreria Englas) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo. Ha resistito, con controricorso, la S.p.a. Pilkington Siv (incorporante della S.p.a. Ilved).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 492 e 518 c.p.c., la ricorrente assume che erroneamente il pretore ha ritenuto intempestiva l'opposizione agli atti esecutivi;
sostiene che, essendo il pignoramento atto riservato all'ufficiale giudiziario, il pignoramento eseguito dall'aiutante ufficiale giudiziario costituisce atto affetto da giuridica inesistenza, denunciabile, nell'ambito del processo esecutivo, senza limiti temporali, in ragione dell'incompetenza funzionale dell'aiutante, alla quale consegue anche la carenza di una valida ingiunzione al debitore, elemento essenziale dell'atto di pignoramento.
2. Il motivo non è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C. il pignoramento costituisce atto dell'ufficiale giudiziario, che è nullo, ma non inesistente, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario sia incompetente per territorio, e che la nullità deve essere fatta valere mediante l'opposizione agli atti esecutivi (sent. n. 6544/90;
n. 3774/76).
All'ipotesi del pignoramento eseguito da ufficiale giudiziario incompetente, va equiparata quella del pignoramento eseguito dall'aiutante ufficiale giudiziario nell'ambito della competenza dell'UNEP al quale è addetto.
L'aiutante ufficiale giudiziario, ai sensi del D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 (art. 1), è un ausiliario dell'ordine giudiziario, inserito nell'organizzazione dell'UNEP, tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, che è invece riservato all'ufficiale giudiziario (art. 165 d.P.R. n. 1229 del 1959). Si tratta quindi di soggetto addetto all'UNEP, con attribuzioni limitate.
Qualora l'aiutante compia atti di esecuzione, questi risultano indubbiamente effettuati da soggetto incompetente, ma devono, in ragione di tale vizio, ritenersi nulli, e non inesistenti. L'atto del processo va ritenuto inesistente quando è privo degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge e quando, per conseguenza, esorbita dallo schema legale (sent. n. 8804/97; n. 272/96). La detta ipotesi non si configura nel caso in cui il pignoramento, compiuto secondo lo schema normativamente delineato, sia tuttavia compiuto da un soggetto incompetente, qual è l'aiutante ufficiale giudiziario, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravvisarsi solo nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade per i commessi addetti all'UNEP), o addirittura da soggetto del tutto estraneo all'UNEP (v., in relazione alla ritenuta inesistenza della notificazione, perché compiuta da soggetto estraneo all'ufficio degli ufficiali giudiziari: sent. n. 2635/99; n. 1195/99). Consegue che, nel caso in esame, la nullità del pignoramento, in quanto asseritamente eseguito dall'aiutante ufficiale giudiziario (negli atti non risulta il fascicolo dell'esecuzione, sicché sul punto non è possibile svolgere indagini), era rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale del pignoramento, ed avrebbe quindi dovuto essere denunciata, mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine di cinque giorni dal compimento dell'atto, a pena di preclusione.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 100,00, per spese vive, oltre Euro 500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003