Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
La norma di cui all'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.Lgs. n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al cod. pen. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all'art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell'art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2006, n. 20570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20570 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/05/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 685
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 015397/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP AR NA, N. IL 04/04/1955;
avverso SENTENZA del 18/01/2005 TRIBUNALE di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FERRI Enrico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il tribunale di Aosta applicò la pena concordata di gg. 30
di reclusione, sostituiti con Euro 1.140,00 di multa, nei confronti di SP EL NA, imputata del delitto di cui all'art. 483 c.p. per avere falsamente attestato, a sostegno di una domanda di partecipazione ad una gara di appalto indetta dalla Regione, di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputata, sostenendo che il fatto a costei addebitato sarebbe stato da ritenere privo di rilievo penale, alla luce di una decisione del Consiglio di Stato secondo la quale sarebbe invalida l'autocertificazione non sottoscritta in presenza del dipendente della pubblica amministrazione addetto alla ricezione o non accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, comma 3, (T.U. sulla documentazione amministrativa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto, anche a voler ritenere, in linea con la richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 7140/2004, la inidoneità, ai fini amministrativi, di un'autocertificazione prodotta senza l'osservanza di una delle due condizioni previste dal citato D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 3, ciò non escluderebbe comunque -
contrariamente a quanto sostenuto anche dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta - la configurabilità del reato, dal momento che la condizione prevista dall'art. 483 c.p. che l'atto sia "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati sussiste anche quando la prova possa essere poi ritenuta, da chi è preposto alla sua valutazione, invalida o insufficiente (il che non equivale a dire "inesistente") e, d'altra parte, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 1, al quale occorre richiamarsi, ai fini della verifica circa la sussistenza o meno del reato, descrive direttamente la condotta penalmente rilevante come quella di "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico", rimandando quindi, per la sanzionabilità di tale condotta, al "codice penale" ed alle "leggi speciali in materia", senza minimamente prevedere, come ulteriore requisito, la oggettiva idoneità probatoria (per quanto qui particolarmente interessa) delle dichiarazioni anzidette;
e ciò per la evidente ragione che essa è insita nella loro stessa natura, quale emerge dalla formulazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 secondo cui sono "comprovati" mediante dette dichiarazioni gli "stati, qualità personali e fatti" successivamente indicati nella medesima disposizione normativa e tra i quali figura, alla lett. p), anche l'"assolvimento di specifici obblighi contributivi".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2006