Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2001, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 046 04/0 1 IN NOME DEL POPOLNITALIANO LA CORTE S Oggetto Risor to SEZIONE TERZA CIVILE clave exact 1591 . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente- R.G.N. 5800/99 Cron.9862 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep.1590 Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Michele LO PIANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. -SOLE 24 ORE- sul ricorso proposto da: per diritti L3000. 29 MAR 200 I.M.I.S.A. SPA, in persona del legale rappresentante il IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 19, CASSIODORO presso lo studio dell'avvocato LUIGI --- CANCELLERIA JANARI, difesa dall'avvocato STEFANO FACCINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA CLASS E TR RG;
UFFICIO COPIE Richiesta, - intimato Gay 3000 dal Sig. avverso la sentenza n. 106/98 della Corte d'Appello di per dirit:: 29 MAG. 2001 2000 VENEZIA, emessa il 27/01/98 e depositata il 27/01/98 2037 (R.G. 1314/93); -1- LIRE 1000 CANCELLE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
AU618238 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del ricorso. BF964366 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 18 giugno 1993 il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di risarcimento dei danni ex art. 1591 c.c. proposta dalla s.p.a. I.M.I.S.A.. locatrice di un immobile ad uso commerciale sito in S. Marco n. 372, condannando il conduttore RG TR al pagamento della somma complessiva di L. 46.104.118, oltre accessori, quale indennità di occupazione per il periodo dall'1/6/87 (data fissata per il rilascio) al 12/3/90, indennità calcolata sulla base del canone corrente di mercato. Proponeva gravame il TR al quale resisteva l'I.M.I.S.A. e la Corte di Appello di Venezia, con sentenza 27 gennaio 1998. lo accoglieva, rigettando tutte le domande originariamente proposte dall'appellato che condannava alle spese del doppio grado, ritenendo giustificato il mancato tempestivo rilascio dell'immobile dal mancato pagamento (e mancata offerta reale) dell'indennità 3 2 di avviamento. Ha proposto ricorso per cassazione l'I.M.I.S.A. affidandolo a tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre mezzi, da esaminare congiuntamente per la correlazione delle rispettive censure, la società ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1590, 1591 e 1219 c.c., 69 L. n. 392 del 1978, nonché la omessa o quanto meno insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) critica la sentenza impugnata per avere andando in avviso contrario al Tribunale riconosciuto un diritto di ritenzione dell'immobile locato a favore del TR in mancanza del pagamento dell'indennità per l'avviamento, escludendo la sua mora ed affermando invece la mora di essa locatrice, nonché per avere violato il principio fondamentale secondo cui la durata del processo non può pregiudicare chi, nella specie, l'abbia promosso. La complessa doglianza non può essere accolta. Essa ripropone la questione delle conseguenze giuridiche che si determinano quando, nelle locazioni non abitative, cessato il rapporto, il locatore non paga o non offre di pagare l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale al conduttore e quest'ultimo rifiuta la restituzione finché non abbia ottenuto tale indennità. Questione assai problematica perché attinge a due diverse disposizioni. l'art. 3 2 1591 c.c. (secondo cui il conduttore in mora nella restituzione è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno) e l'art. 69 L. n. 392 del 1978, che condiziona l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato all'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui sopra. E tale problematicità è evidenziata anche dal contrasto interpretativo sorto all'interno di questa stessa Sezione e che le Sezioni Unite hanno composto con la recentissima sentenza 15 novembre 2000 n. 1177 dalla quale può estrarsi il principio che, con riguardo alle locazioni non abitative (artt. 69, 71, 73 ovvero 27 e 34 L. n. 392 del 1978), scaduto il contratto, il conduttore che rifiuta il rilascio dell'immobile in attesa di ricevere dal locatore il pagamento dell'indennità per l'avviamento commerciale dovutagli, è obbligato a corrispondere il solo corrispettivo convenuto, a nulla rilevando che continui o meno ad utilizzare l'immobile. Alla luce di tale principio, la motivazione dell'impugnata sentenza, che ha disatteso la domanda risarcitoria dell'I.M.I.S.A. ex art. 1591 c.c. (per la differenza del canone corrisposto con quello corrente di mercato) in mancanza del pagamento o, quanto meno, dell'offerta reale dell'indennità per l'avviamento, risulta (a parte qualche imprecisione terminologica circa il preteso diritto di ritenzione del conduttore) corretta e, quindi, incensurabile in questa sede, restando così travolte le censure proposte dalla ricorrente. sostanzialmente sulla base di un precedente di questa stessa Corte (sent. n. 6270/97), peraltro espressivo dell'orientamento giurisprudenziale disatteso dalle S.U. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schetom T Depoottato in Cam ic OGGI, 29 MAR 2001 IL CANCELLERE 01 LEA Concetta Ammendola IL COLLABO AEG CANCELLERA COL (Concetta Ammendola) ROMA DELLE MAG. 200 4 UFFICIO Registrato in data versate £ 290.000 DUECENTONOVANTAMILA 10000 21386 p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servio Atti Giudiziari 290000 dire CHINI) MA 001 AT R