Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
Il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull'ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da giudice dell'esecuzione, è impugnabile solo mediante l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2017, n. 14251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14251 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
1425 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 562 Giovanni Conti Di Stefano Pierluigi Massimo Ricciarelli -relatore- C.C. 02/03/2017 Bassi Alessandra R.G.N. 40145/16 Corbo Antonio ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da VA NZ, nato il [...] a [...] avverso il decreto del 09/09/2016 del G.I.P. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria presentata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per la qualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Genova. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con decreto del 30/6/2016 il G.I.P. del Tribunale di Genova ha disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in Rapallo, nei confronti di VA NZ, indagato per il reato di cui all'art. 644 cod. pen. Con successivo provvedimento dell'8/8/2016 lo stesso G.I.P., su richiesta del difensore dell'indagato, ha revocato un ordine di sgombero dell'immobile да emesso dal P.M., mentre su sollecitazione del P.M., con ulteriore provvedimento del 9/9/2016, ha revocato il proprio provvedimento dell'8/8/2016. 2. Propone ricorso VA NZ tramite il proprio difensore, che ha depositato due distinti atti in data 4/10/2016 e 5/10/2016. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., peraltro in concreto sottolineando l'abnormità del provvedimento di revoca del 9/9/2016, in quanto emesso senza fissazione di udienza ex artt. 127 e 666 cod. proc. pen. e a seguito di irrituale richiesta di revoca da parte del P.M. che avrebbe dovuto semmai proporre ricorso avverso il provvedimento dell'8/8/2016, ove invasivo di competenze esclusive del P.M.
2.2. Con il secondo atto denuncia violazione degli artt. 127, 666, 667, comma 4, cod. proc. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, a voler intendere la richiesta di revoca formulata dal P.M. in data 22/8/2016 quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il G.I.P. avrebbe dovuto comunque procedere a fissare l'udienza in camera di consiglio, cosicché il provvedimento del 9/9/2016 risulta viziato dalla violazione del contraddittorio.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al G.I.P del Tribunale di Genova.
4. Le conclusioni del Procuratore Generale meritano condivisione. Nel caso di specie non si discute della validità e della permanenza della misura cautelare reale, bensì della sua concreta esecuzione, la quale spetta al P.M. sotto il controllo del Giudice, che peraltro nell'esercizio di esso opera quale giudice dell'esecuzione. In particolare è venuto in rilievo l'ordine di sgombero dell'immobile sottoposto a sequestro, ordine dapprima impartito dal P.M. e poi revocato dal Giudice ed infine ripristinato attraverso la revoca da parte del Giudice del proprio precedente provvedimento. Va al riguardo osservato che «in tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale» (Cass. Sez. 3, n. 30405 del 8/4/2016, Murino, rv. 267586). 2 In tale quadro il provvedimento in questa sede impugnato deve considerarsi emesso dal G.I.P. del Tribunale di Genova quale giudice dell'esecuzione. D'altro canto tale provvedimento, poiché concernente cosa sequestrata e dunque rientrante in materia evocata dall'art. 676 cod. proc. pen., deve ritenersi soggetto alla disciplina dettata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal citato art. 676 cod. proc. pen., alla cui stregua il provvedimento, emesso de plano, è soggetto non a ricorso bensì ad opposizione, in modo che il giudice provveda in contraddittorio ed emetta all'esito un provvedimento ricorribile. Ciò significa che il provvedimento nel caso di specie non era direttamente soggetto a ricorso, bensì ad opposizione e che dunque il ricorso, possedendone tutti i requisiti e risultando a tal fine tempestivo, deve essere riqualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione al G.I.P. del Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione di cui agli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova, ufficio G.I.P. Così deciso il 2/3/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Conti Massimo Ricciarelli gruk DEPOSITATO IN CANCELLERIA) 23 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GKCIZIARIO Piera Esposito. 3