Sentenza 27 gennaio 2001
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La Direzione Regionale ........... ha trasmesso un\'istanza di interpello presentata ai sensi dell\'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla societa\' "XX.", concernente il trattamento tributario ai fini IVA dell\'indennita\' per perdita di avviamento di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Quesito La societa\' "XX" chiede se l\'indennita\' per perdita di avviamento commerciale, di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che il proprietario dell\'immobile in cui si trovano i locali della societa\' intende corrispondere a seguito della risoluzione del contratto di locazione per decorrenza dei termini, debba ritenersi o meno soggetto ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2001, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2001 |
Testo completo
! Aula 'A' 0 1 1 7 7 /01 REPUBBLICA ITALIANA NOM DEL OPOLO ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 12314/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.2418 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 01/12/00 ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE E sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CRISTOFORI ILVANA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE per diritti L.3000. 27 GEN. 2001 DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IL CANCELLIERE GIULIARI GAETANO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, CGS75507 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, " presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati STARNONI 2000 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla 5133 copia notificata del ricorso;
-1- resistente con mandato avverso la sentenza n. 576/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 18/03/98 R.G.N. 93/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 12314/98 Svolgimento del processo indicata in epigrafe, il Tribunale di Con la sentenza -pronunciando sull'appello proposto da TO Verona Ilvana avverso la sentenza del Pretore della stessa città che l'aveva condannata a restituire all'INPS l'eccedenza pensionistica indebitamente riscossa- disponeva non farsi luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso e condannava l'appellante a restituire la quota Ciò, residua, compensando le spese. in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 261, della legge n.662 del 1996, avendo accertato la verificazione dell'indebito in epoca del Jay anteriore al 1° gennaio 1996, la mancanza del dolo soggetto percipiente e la titolarità, da parte del medesimo, di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 d'importo superiore a sedici milioni. La TO ha quindi proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 10 R.D.L. 14/4/1939 n.636 e dell'art. 1 comma 261 ]. 23/12/1996 n.662 con riferimento all'art. 360 n.3 e n.5 c.p.c. e conseguentemente erronea e contraddittoria motivazione". 3بنا Richiamando la sentenza di questa Corte n.6369 del 1997, deduce (in estrema sintesi) che la disciplina dell'indebito previdenziale dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge 1996/n.662 ha carattere residuale rispetto alla normativa previgente applicabile alla fattispecie e, pertanto, potrebbe operare solo nell'ipotesi d'indebito risultato ripetibile alla stregua di tale disciplina anteriore e non anche nell'ipotesi in cui il percettore nulla avrebbe dovuto restituire in base a questa stessa disciplina;
come, appunto, nel caso di essa TO, rispetto alla quale i ratei di pensione d'invalidità indebitamente percepiti nel 1990 e 1991 per superamento del тии reddito previsto dall'art. 8 del d.l. 1983/n.463 avrebbero potuto essere recuperati, a norma dell'art. 10, u. c., r.d.l. 1939/n.636, solo in sede di erogazione della stessa pensione negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995. Osserva, inoltre, che la normativa dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996, ove interpretata nel senso (del suo carattere interamente sostitutivo della precedente) ritenuto dal Tribunale, sarebbe viziata da illegittimità costituzionale.
2. Il ricorso è infondato. Il problema del rapporto fra la disciplina dell'indebito dettata dall'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del н -la questione cioè se la nuova 1996 e quella anteriore completamente, per gli indebiti disciplina si sostituisca anteriori al 1° gennaio 1996, alle norme previgenti oppure si integri con queste, nel senso che possa operare solo quando l'indebito già risulti ripetibile alla stregua delle medesime- deve, infatti, considerarsi definitivamente risolta dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.30 del 21 febbraio 2000. Tale sentenza -confermando l'orientamento largamente maggioritario, espresso sia da sentenze della Sezione Lavoro (17 maggio 1997 n.4424, 30 maggio 1997 n.4786, 28 giugno 1997 n.5814, 3 luglio 1997 n.5953, 25 agosto 1997 n.7967, 26 agosto flee 1997 n.8018, 23 ottobre 1997 n.10446, 4 novembre 1997 n.10809, 26 maggio 1999 n.5155) che da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (17 marzo 1997 n.2337) e disattendendo la tesi espressa dalla sentenza 14 luglio 1997 n.6369 (citata dall'attuale ricorrente)- ha affermato (fra gli altri) il principio che le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260, 261, 262, 263 e 265, della legge 23 dicembre al riguardo, sostituiscono per intero la1996 n.662, che, precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione 5 non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile. Il Collegio non ha ragione di discostarsi da tale principio -enunciato a seguito di ampia motivazione (da intendersi qui richiamata)- e deve quindiintegralmente ribadirlo;
con l'ulteriore osservazione (anch'essa peraltro mutuata dalla sentenza delle S.U. n.30 del 2000) che il carattere interamente sostitutivo assegnato alla citata disciplina del 1996 non appare in contrasto con precetti costituzionali e, in particolare, con gli artt. 3 e 38 Cost., dovendosi considerare: тиг a) che il Legislatore, con disciplina di carattere transitorio finalizzata al superamento di un vasto contenzioso, ha operato un bilanciamento dei contrapposti interessi degli enti previdenziali e degli assicurati, senza limitarsi a disporre a sfavore di questi ultimi;
b) che la ratio sottesa alla disciplina dell'indebito previdenziale è pur sempre quella di salvaguardare esigenze vitali del pensionato e della sua famiglia e non quella di consolidare certi assetti patrimoniali illegittimamente formatisi.
3. Le considerazioni svolte comportano il rigetto del ricorso, indipendentemente dalla verifica della fondatezza o no della tesi secondo cui l'indebito in questione sarebbe stato irripetibile alla stregua della della citata normativa anteriore 6 (art. 10. u. C., r.d.l. 1939/n.636. Il Collegio nulla deve disporre in ordine alla spese del giudizio di cassazione, essendosi l'INPS limitato al deposito della procura (v. Cass. 16 maggio 1994 n.4780). .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 1° dicembre 2000 Florerds Ieficcialenalle I) Presidente Il Cons. Est. Shillin IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE/ A E R DI CANCELLERIA I P D U A S , S T O S R L A 0 L O T 1 C 3 O , . 3 B A T 5 S I R E D . P A ' S N A L I T L N S 3 E G 7 O D - P O I 8 S - M A I 1 N D 1 E A E S D , E I O E A G R T T G N O S E E I T S L G T I E E R R A I L D L E O D N