Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 25905
CASS
Sentenza 16 aprile 2015

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Massime1

Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 388 comma secondo cod.pen. non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice.

Commentario1

  • 1Trasferimento unilaterale all'estero di una minore è reato? (Cass. 28401/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2022

    Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p., la condotta elusiva deve essere connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte. Con riferimento all'elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388 c.p., comma 2, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 25905
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25905
Data del deposito : 16 aprile 2015

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