Sentenza 16 aprile 2015
Massime • 1
Per la sussistenza del delitto di cui all'art. 388 comma secondo cod.pen. non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del giudice.
Commentario • 1
- 1. Trasferimento unilaterale all'estero di una minore è reato? (Cass. 28401/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2022
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p., la condotta elusiva deve essere connotata da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese della controparte. Con riferimento all'elusione dei provvedimenti del giudice civile relativo all'affidamento di minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui art. 388 c.p., comma 2, occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2015, n. 25905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25905 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 16/04/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 547
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 48598/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM GI N. IL 12/01/1955;
avverso la sentenza n. 759/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 21/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2014 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa il 3 dicembre 2009 dal Tribunale di Salerno - sezione distaccata di Nocera Inferiore, che ha condannato IO GI alla pena di Euro 400,00 di multa e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili per il reato di cui all'art. 388 c.p., commesso il 1 aprile 2006 per avere, nella sua qualità di proprietario di un immobile, eluso il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 16 febbraio 2006, continuando i lavori, e in particolare procedendo alla pavimentazione del terrazzo e alla realizzazione dell'intonaco, oltre che alla pitturazione della facciata esterna dell'immobile.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione agli artt. 336 e 120 c.p.p., per l'improcedibilità dovuta a difetto di querela, non contenendo la denuncia presentata ai Carabinieri di Angri in data 1 aprile 2006 alcuna espressa istanza di punizione.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per illogicità manifesta, in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 388 c.p., erroneamente ritenuta dalla Corte di merito poiché le persone offese avevano lamentato, nella denunzia di nuova opera al Tribunale di Nocera Inferiore, la violazione del regime delle distanze nella costruzione in sopraelevazione al fabbricato già esistente, limitandosi a chiedere solo la sospensione dei lavori denunziati di sopraelevazione, tanto è vero che il Giudice civile non aveva ordinato la sospensione di tutti i lavori, con la conseguenza che gli effetti preclusivi di tale provvedimento dovevano considerarsi circoscritti ai lavori oggetto del ricorso cautelare presentato in sede civile, ossia alla "nuova opera" costituita dalla mansarda (e non certo a quelli che nulla avevano a che fare con presunte violazioni di distanze, come intonaco, tinteggiatura, pavimentazione), mentre qualsiasi interpretazione estensiva al riguardo operata dai Giudici di merito sarebbe del tutto arbitraria. La Corte d'appello, inoltre, diversamente dal primo Giudice, che aveva espresso dubbi al riguardo, ha affermato con certezza che l'ordine di sospensione si riferiva anche agli altri lavori assentiti, muovendo dall'errato presupposto che il tetto termico era già completo nella struttura, mancando solo delle tegole, al momento della notifica del provvedimento di sospensione.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'errata applicazione degli artt. 42 c.p. e segg., non avendo la Corte d'appello motivato riguardo alla denunziata mancanza dell'elemento psicologico del reato, atteso che il IO, nel proseguire gli altri lavori, non aveva certamente la coscienza e volontà di violare il provvedimento del Giudice civile.
2.4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per la mancata valutazione di una prova essenziale, avendo i Giudici di merito considerato unicamente le dichiarazioni delle persone offese, senza tener conto dell'accesso ai luoghi effettuato dai Carabinieri di Angri, i quali non trovarono operai al lavoro, ne' segni di prosecuzione dei lavori.
2.5. Si eccepisce, infine, l'erroneo computo dei termini di prescrizione del reato, il cui decorso è in realtà già maturato prima della sentenza di secondo grado.
2.6. Con memoria difensiva pervenuta presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 marzo 2015 si richiamano le argomentazioni già esposte a sostegno dei motivi di ricorso, insistendo nel loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Sulla prima questione oggetto di doglianza - non dedotta nei motivi d'appello e in questa Sede solo genericamente prospettata - si è già motivatamente espresso il Giudice di primo grado (v. pag. 2 della sentenza del 3 dicembre 2009), che l'ha esaminata e disattesa con argomenti congruamente illustrati, che il ricorrente ha omesso di censurare con il sostegno di valide obiezioni puntualmente esposte nell'atto d'impugnazione.
Parimenti inammissibili devono ritenersi le residue doglianze, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa.
3. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione:
a) che gli interventi eseguiti dopo il provvedimento di immediata sospensione dei lavori denunciati non potevano, per la loro natura, considerarsi autonomi ed indipendenti rispetto alla costruzione del volume che si assumeva avesse violato i rapporti tra i proprietari;
b) che gli stessi sono consistiti in una modifica dello stato dei luoghi che null'altra finalità aveva se non quella di completare e rendere utilizzabile la nuova opera denunziata, sebbene fosse stato giudizialmente inibito in sede cautelare ogni ulteriore intervento diretto a renderla più agevolmente fruibile, avuto riguardo al fatto che i lavori di sopraelevazione erano già stati interamente realizzati;
c) che il fatto, direttamente riferibile all'imputato, che ebbe ad occuparsi concretamente di commissionare ed organizzare i lavori con presenza costante sul cantiere, ha integrato gli estremi di un'attiva elusione del provvedimento cautelare emesso dal Giudice civile a tutela della proprietà dei ricorrenti in sede civile. Sulla base di tali considerazioni, dunque, devono ritenersi corrette le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, pienamente uniformatisi, del resto, ai principii da tempo statuiti in questa Sede (Sez. 3^, n. 897 del 03/06/1968, dep. 18/07/1968, Rv. 108809), secondo cui, per la sussistenza del delitto di cui all'art. 388 c.p., comma 2, non è richiesto il dolo specifico, ma solo la volontà
cosciente del colpevole di eludere la esecuzione di un provvedimento del Giudice.
4. I rilievi al riguardo formulati dal ricorrente, in definitiva, si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo seguito dalle sentenze di merito, nei cui lineari passaggi motivazionali è rinvenibile ampia e puntuale risposta alle correlative doglianze. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
5. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi l'ultima doglianza dal ricorrente prospettata (v., supra, il par. 2.5), avendo la Corte d'appello correttamente considerato, nel rigettare la su indicata eccezione, l'ulteriore lasso temporale di mesi nove e giorni quattro, da aggiungere al decorso del termine ordinario per effetto della sospensione dei termini di prescrizione disposta all'udienza del 17 maggio 2013 ai sensi della L. n. 125 del 2008, art.
2-ter, di conversione del D.L. n. 92 del 2008. Al riguardo, infatti, deve ribadirsi:
a) che la sospensione del termine di prescrizione, prevista dal D.L. n. 92 del 2008, art.
2-ter, convertito in L. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., può essere disposta anche dal giudice d'appello (Sez. 5^, n. 22878 del 15/05/2014, dep. 30/05/2014, Rv. 259886);
b) che, ai sensi del comma secondo del su citato art. 2 ter, il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio;
c) che, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la sospensione del termine di prescrizione disposta ai sensi dell'art. 2 ter del su citato D.L. n. 92 del 2008 per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non può aver luogo de plano, ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 2^, n. 3343 del 13/11/2012, Morganti, Rv 254778); d) che il contraddittorio, come avvenuto nel caso in esame, deve ritenersi certamente rispettato qualora il provvedimento del giudice sia "adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato" (Sez. 2^, n. 32368 del 17/07/2013, Marotta, Rv 255983). Deve, infine, rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., quand'anche la prescrizione del reato sia eventualmente maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015