Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi dell'art. 2-ter D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., non può aver luogo "de plano", ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio. (La S.C. ha precisato che l'imputato ha diritto di essere avvisato per essere messo in condizione di esercitare la facoltà di opporsi al rinvio).
Commentario • 1
- 1. Processo, durata ragionevole, equo indennizzo, norme comunitarie, conflittoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2012, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 2733
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 14755/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA FRANCO N. IL 28/05/1949;
avverso la sentenza n. 463/2007 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 19/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
Udito il Difensore, Avv. Rizzi Vittorio che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
GA FRANCO.
1.1) - ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso in data 19.01.2012 che, in riforma della decisione presa in primo grado dal Tribunale della stessa città, aveva condannato il predetto alla pena di gg. 20 di reclusione perché ritenuto responsabile del reato ex art. 635 cpv. c.p., in ordine al danneggiamento di acque pubbliche;
reato commesso nella qualità di gestore del depuratore del Comune di Guardiaregia mediante il ripetuto versamento di scarichi non depurati ed inquinanti nel fiume Quirino, affluente del fiume Biferno;
fatti commessi fino al maggio 2003;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 2.1) - violazione dell'art. 157 c.p. e artt. 178 e 179 c.p.p. nonché della L. n. 125 del 2008, art. 2 ter;
- il ricorrente deduce:
- in primo luogo, la prescrizione del reato;
- in secondo luogo, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il reato non fosse prescritto applicando in via automatica la sospensione dei termini di prescrizione di cui alla L. n. 125 del 2008, art. 2 ter nonostante che dell'applicazione di tale normativa non sia stata mai data notizia all'imputato ed al suo difensore e nonostante l'assenza delle condizioni di legge per la sua applicazione;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - Il Presidente della Corte di appello di Campobasso, in data 31.10.2008, ha motivatamente differito la trattazione del procedimento in esame per il periodo di mesi diciotto, disponendo altresì la sospensione della prescrizione con decreto emesso ai sensi del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. n. 125 del 2008. 3.2) - In sede di giudizio di merito, la Corte di appello ha rigettato l'eccezione di prescrizione del reato sulla scorta di tale provvedimento, ma la pronunzia risulta emessa in violazione di legge, avendo trascurato di considerare che il provvedimento è stato emesso "de plano" mentre, incidendo sulla pena perché esclude la prescrizione del reato, doveva sottostare al principio del contraddittorio riconosciuto all'imputato nel procedimento penale. 3.3) - L'imputato aveva dunque il diritto di essere avvisato del provvedimento, ancorché emesso "de plano" onde opporsi al rinvio, opposizione che discende dalla lettera della norma che prevede espressamente al comma 3 che: "il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone";
- al riconoscimento di un diritto (nella specie: l'opposizione al rinvio) non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farlo valere davanti ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, e l'azione in giudizio è essa stessa il contenuto di un diritto costituzionalmente protetto, annoverabile fra quelli inviolabili, ai sensi dell'art. 2 Cost., e caratterizzanti lo Stato democratico di diritto;
(Corte Costituzionale, 11/02/1999, n. 26). - pertanto, il diritto di opposizione andava garantito con la comunicazione del provvedimento, che non risulta effettuata. 3.4) - Ne deriva che, nella formale regolarità dell'atto, il decreto di rinvio non può ritenersi nullo ma, a seguito della mancata notifica all'imputato e, comunque, nel negato diritto dell'esercizio del diritto di opposizione e di difesa riguardo ad un atto incidente sulla pena e quindi sullo stato di libertà, il rinvio medesimo, quantunque formalmente valido, resta privo di efficacia ai fini della sospensione della prescrizione che non opera.
3.5) - In mancanza dell'effetto sospensivo il reato, commesso nel maggio 2003, era già prescritto all'atto dell'emissione della sentenza di appello in data 19.01.2012.
3.6) - Consegue l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, dovendosi prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013