Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2012, n. 3343
CASS
Sentenza 13 novembre 2012

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Massime1

La sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi dell'art. 2-ter D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., non può aver luogo "de plano", ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio. (La S.C. ha precisato che l'imputato ha diritto di essere avvisato per essere messo in condizione di esercitare la facoltà di opporsi al rinvio).

Commentario1

  • 1Processo, durata ragionevole, equo indennizzo, norme comunitarie, conflittoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2012, n. 3343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3343
Data del deposito : 13 novembre 2012

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