Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
La sospensione del termine di prescrizione, prevista dall'art. 2-ter D.L. n. 92 del 2008, convertito in l. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., può essere disposta anche dal giudice d'appello.
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La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2014, n. 22878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22878 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/05/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1471
Dott. PISTORELLI L. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 23424/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.S. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza emessa il 23/11/2012 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile B.M. l'Avv. Amodio
Silvestro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di V.S. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 25/10/2007 nei confronti della sua assistita dal Tribunale di Salerno;
l'imputata risulta essere stata condannata a pena ritenuta di giustizia per reati di cui agli artt. 610 e 56 e 614 cod. pen., in ipotesi commessi in danno di B.M. .
Nell'interesse della ricorrente si deduce violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., segnalando che tra la data della pronuncia di primo grado e quella della decisione impugnata risultano intercorsi più di cinque anni, corrispondenti al termine ordinario di prescrizione prima delle modifiche introdotte con la L. n. 251 del 2005 (il testo previgente si assume, secondo la difesa, doversi applicare al caso di specie, visto che i fatti risalgono al (OMISSIS) ): in detto periodo non appaiono essersi verificati eventi interruttivi. Il difensore della V. lamenta altresì erronea applicazione della L. n. 125 del 2008, art.
2-ter relativamente a due ordinanze emesse dalla Corte di appello di Salerno il 18/05/2010 e il 02/03/2012 (entrambe espressamente impugnate): in tali provvedimenti, a seguito di un pregresso decreto del Presidente della suddetta Corte, il collegio risulta avere disposto il differimento del processo con sospensione dei termini di prescrizione, senza tuttavia evidenziare quali criteri di priorità sarebbero stati osservati nel caso di specie. In ogni caso, la tesi difensiva è che la norma de qua, così come formulata, possa trovare applicazione soltanto in ordine ai giudizi di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati.
È infatti da ritenere pacifico che, a prescindere da quale regime normativo dovesse applicarsi nel caso di specie in tema di prescrizione, ai provvedimenti emessi dal Presidente della Corte di appello di Salerno, se trasfusi in atti formali assunti dal collegio giudicante nel contraddicono delle parti, dovesse riconoscersi valenza sospensiva dei termini stabiliti dagli artt. 157 e segg. cod. pen.. Inconsistente è il rilievo avanzato dalla difesa circa la mancata esplicitazione dei criteri di trattazione prioritaria applicati, ed in relazione ai quali i giudici di secondo grado si sarebbero determinati al rinvio del presente processo: stante l'espresso richiamo alla lettera della legge, contenuto sia nel decreto del Presidente della Corte salernitana che nelle ordinanze adottate dal collegio giudicante, è in re ipsa che il processo a carico della V. rientrasse fra quelli da trattare non prioritariamente, in quanto relativo a fatti commessi prima del (OMISSIS) e per i quali era stata irrogata una pena abbondantemente inferiore ai limiti previsti dalla L. n. 241 del 2006. Nè può intendersi in alcun modo sostenibile la tesi difensiva secondo cui la previsione di cui alla L. n. 125 del 2008, art.
2-ter dovrebbe considerarsi esclusivamente applicabile ai giudizi di primo grado.
La norma, intitolata "misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria", non consente infatti alcuna distinzione in proposito, richiamando al comma 1 in via generale i "processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto": vero è che, al comma 3, si stabilisce che il rinvio non può essere disposto (se l'imputato si oppone ovvero) se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento, ma quest'ultimo riferimento non può valere ad escludere dall'area di operatività dell'istituto i giudizi di appello, cui un dibattimento - ove in ipotesi rinnovato - non può dirsi ontologicamente estraneo. Al contrario, risulta invece evidente una chiara ed espressa scelta lessicale laddove il legislatore del 2008 ha inteso riferirsi ai soli processi di primo grado, visto che il comma 6 dello stesso articolo confina in quel solo ambito la praticabilità di richieste di applicazione di pena da avanzare in ordine a reati suscettibili, in caso di condanna, di pene coperte da indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006. Deve peraltro ricordarsi che, in un caso sostanzialmente sovrapponibile al presente, con la difesa a censurare "il disposto differimento per due volte del processo d'appello ex art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., pur non potendo considerarsi non prioritaria la trattazione di processi relativi a reati per i quali sia prevista una pena superiore nel massimo a quattro anni", questa Corte ha già avuto modo di affermare la manifesta infondatezza della doglianza, osservando che "il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art.
2-ter, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, attribuisce ai dirigenti degli uffici la facoltà, sempreché l'imputato non si opponga, di rinviare i processi concernenti reati che possano beneficiare dell'indulto concesso con la L. n. 241 del 2006 nel caso in cui sia da irrogarsi una pena detentiva non superiore a tre anni e una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, non superiore a Euro 10.000; ed i reati di cui al caso di specie rientravano astrattamente nella suddetta categoria in relazione alla quale era possibile il rinvio della trattazione, alla quale non risulta che l'imputato si sia opposto" (Cass., Sez. 2, n. 44806 del 06/11/2012, Ndiaye). Situazione, come detto, certamente verificatasi anche nel caso oggi sub judice, atteso che nelle due udienze del 18/05/2010 e 02/03/2012, quando vennero disposti i differimenti sopra ricordati, l'imputata rimase contumace, mentre il suo difensore nulla oppose ai provvedimenti di rinvio assunti in quelle occasioni. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato che "la sospensione del termine di prescrizione, disposta ai sensi del D.L. n. 92 del 2008, art.
2-ter convertito in L. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'art. 132-bis disp. att. cod. proc. pen., non può aver luogo de plano, ma richiede la previa instaurazione del contraddittorio" (Cass., Sez. 2, n. 3343 del 13/11/2012, Morganti, Rv 254778);
contraddittorio certamente rispettato qualora il provvedimento del giudice sia "adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell'imputato" (Cass., Sez. 2, n. 32368 del 17/07/2013, Marotta, Rv 255983).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della V. al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà della ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
L'imputata deve altresì essere condannata a rifondere alla parte civile le spese di costituzione nel presente giudizio di legittimità, che la Corte reputa congruo liquidare - in ragione delle incombenze cui il difensore ha dovuto adempiere e dell'impegno professionale richiesto - nella misura di cui al dispositivo. Dal momento che il processo riguarda reati commessi nell'ambito di rapporti fra persone già in rapporto di convivenza, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori secondo legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2014