Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 2
Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito. Ad un tale riguardo, ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente.
In relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo", ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio. Pertanto, deve pronunziarsi sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a conoscere della controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10911 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON RO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Trevi n. 85, presso l'avv. Maria Teresa Barbantini, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. RO Bernardini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR LA, elettivamente domiciliato in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Lucio Moscarini, che lo difende unitamente a disgiuntamente all'avv. Raffaele Poggeschi, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 349/98 del 16 gennaio 1998, deliberata il 23 gennaio 1998 e pubblicata il 24 marzo 1998 (R.G. n. 350/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 giugno 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Lucio Moscarini per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 24 luglio 1989 il presidente del tribunale di Ravenna condannava ON RO al pagamento, in favore di OR LA, della somma di lire 14.775.100, oltre spese, da quest'ultimo pretesa a titolo di canoni e interessi per l'affitto di un podere agricolo.
Proposta, innanzi al tribunale di Ravenna in composizione ordinaria, opposizione con atto 7 agosto 1989 il ON chiedeva la revoca del decreto eccependo, nell'ordine, da un lato, la incompetenza del presidente del tribunale a emettere il decreto in questione, sussistendo al riguardo, la competenza per materia del pretore del lavoro, dall'altro, la inefficacia del contratto di affitto azionato da controparte, perché non corrispondente ad alcuna volontà negoziale.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 8 - 12 gennaio 1996 dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria dello stesso tribunale di Ravenna, cui rimetteva la causa, con fissazione di un termine per la riassunzione.
Gravata dalle pronunzia in via principale dal OR (in punto spese del giudizio) e in via incidentale dal ON (per ottenere la revoca del decreto opposto) la corte di appello di Bologna con sentenza 16 gennaio 1998, deliberata il 23 gennaio 1998 e pubblicata il 24 marzo 1998, in accoglimento dell'appello proposto dal OR condannava il ON al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, dando atto che nessun provvedimento doveva adottarsi in ordine all'appello incidentale avendovi l'appellato rinunziato. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso ON RO, affidato a due motivi. Resiste, con controricorso OR LA. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva OR LA ha chiesto ed ottenuto, dal presidente del tribunale di Ravenna, decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte di ON RO, di canoni di affitto relativi a un fondo condotto da quest'ultimo. Proposta dal ON opposizione avverso tale decreto innanzi al tribunale di Ravenna in composizione ordinaria eccependo, in limine, l'incompetenza dell'adito presidente del tribunale a concedere il decreto in questione, per essere competente il pretore in funzione di giudice del lavoro, il tribunale, pur disattendendo tale ultima deduzione, ha ritenuto - ciononostante - la propria incompetenza ratione materiae a conoscere della domanda per essere competente la sezione specializzata agraria presso lo stesso tribunale di Ravenna, cui ha rimesso atti e parti, ponendo a carico del OR le spese di lite, ritenendo quest'ultimo soccombente.
Diversamente la corte di appello di Bologna ha affermato che doveva ritenersi soccombente il ON, atteso, da un lato, che la sua eccezione (competenza del pretore giudice del lavoro a emettere il decreto opposto) era stata disattesa, dall'altro, che un decreto per il pagamento di canoni di affitto agrario può essere emesso oltre che dal presidente della sezione specializzata agraria, ai sensi dell'art. 26, l. 11 febbraio 1971, n. 11, anche dal presidente del tribunale e, per l'effetto, ha condannato il ON al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
2. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando "erronea applicazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c. in rapporto all'art. 360 c.p.c.), denunzia che erroneamente esso concludente è stato ritenuto, dalla sentenza gravata, "soccombente", ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.
Allo scopo il ricorrente, riassunti i fatti di causa, fa presente e che la propria impostazione difensiva è stata accolta dal tribunale, che ha disatteso le conclusioni del OR (che aveva chiesto "respingersi l'opposizione ... confermando il decreto [opposto] in ogni sua parte") e che a seguito della riassunzione del giudizio innanzi alla sezione specializzata agraria (dopo la sentenza del tribunale di Ravenna in composizione ordinaria) detta sezione ha revocato il decreto opposto, perché emesso senza il previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 con pronunzia in data 6 giugno 1996,
confermata dalla corte di appello di Bologna sezione specializzata agraria, per cui tutti i suoi assunti sono - comunque - risultati fondati.
Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, il ricorrente denunzia, ancora, "contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c.) per avere i giudici a quibus omesso di considerare il giudicato interno formatosi sulla tempestività e ritualità della proposta opposizione innanzi al tribunale ordinario.
3. I riassunti motivi, nei limiti di cui appresso, sono fondati e meritevoli di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte ... ".
Al riguardo, in relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo", ai sensi dell'art. 91 c.p.c., questa Corte in moltissime occasioni ha affermato - con una giurisprudenza assolutamente costante - che non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone una anche per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva di una fase del giudizio (cfr. Cass. 19 gennaio 1999 n. 469). È evidente, pertanto, in primis, contrariamente a quanto adombrato dalla difesa del controricorrente specie nel corso della discussione orale, che esattamente il tribunale di Ravenna in composizione ordinaria, investito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel tribunale, nel dichiarare la propria incompetenza a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria presso quello stesso tribunale, ha liquidato le spese del giudizio svoltosi innanzi a sè (tra le tantissime, nel senso che deve pronunziare sulle spese anche il giudice che dichiari la propria incompetenza a conoscere della controversia, Cass., sez. un., 10 agosto 1999 n. 583).
3.2. Precisato quanto sopra, si osserva, ancora, come sopra accennato, che il giudice che chiude il processo davanti a lui condanna "la parte soccombente" al rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare.
Al riguardo le valutazioni del giudice del merito, sull'attribuzione dell'onere delle spese si sottraggono, per la loro ampia discrezionalità, al sindacato di questa Corte.
A questa, in particolare, compete esclusivamente di verificare in concreto il rispetto del principio fondamentale della soccombenza, posto dall'art. 91 c.p.c., cioè del divieto di porre, sia pure in quota, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 23 giugno 2000 n. 8532; Cass. 10 giugno 1997 n. 5174; Cass. 11 novembre 1996 n. 9840; Cass. 9 luglio 1993 n. 7535; Cass. 13 settembre 1991 n. 9578). Deducendo, in buona sostanza, l'attuale ricorrente che lo stesso non poteva essere considerato "soccombente" e che, pertanto, la corte di appello di Bologna ha violato il precetto di cui all'art. 91 c.p.c., allorché ha posto a suo carico le spese del giudizio, è palese la ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 19 novembre 1999 n. 12879, nonché Cass. 29 aprile 1999 n. 4347).
3.3. Sempre al riguardo si osserva, ancora, che l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 30 maggio 2000 n. 7182).
3.4. In tema non può tacersi, infine, che nella specie non erano state oggetto di censura innanzi alla Corte di appello di Bologna [nè, del resto, potevano esserle, cfr. art. 42 c.p.c.] le affermazioni, eventualmente erronee in diritto, contenute nella pronunzia dei primi giudici relativi alla "competenza". È evidente, pertanto, che sono irrilevanti, al fine del decidere, tutte le considerazioni svolte nella sentenza gravata - e poi ampiamente riprese in questa sede negli scritti difensivi del controricorrente, sulla base di una lettura affrettata dei principi contenuti nella sentenza 1° marzo 1994, n. 2022 di questa Corte - in ordine alla ritenuta "concorrente competenza" in tema di crediti nascenti da rapporti agrari sia del tribunale c.d. ordinario, che della sezione specializzata agraria, in deroga ai principi generali posti dall'art. 26, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nonché, da ultimo, dall'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29. In realtà ex art. 637 c.p.c. [nel testo in vigore all'epoca in cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo per cui ora è controversia] "per l'ingiunzione è competente ... il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria" e, quindi, in caso di credito il cui accertamento in via ordinaria è di competenza della sezione specializzata agraria, del presidente di quest'ultima.
Contemporaneamente non può tacersi che nel vigore dell'art. 47, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo come sostituito dall'art. 10, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 [anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza dal 2 giugno 1999, dall'art. 12, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51] "il presidente del tribunale ordinario può presiedere qualsiasi altra sezione". Se, pertanto, alla luce di tale ultima disposizione, non è causa di nullità del decreto per ingiunzione la circostanza che questo sia emesso dal presidente del tribunale, anziché dal presidente della sezione specializzata agraria, ciò non esclude che per verificare il giudice innanzi al quale deve essere proposta la relativa opposizione occorre fare riferimento [non alla persona fisica che ha emesso l'ingiunzione ma] in via esclusiva al giudice "adito" dall'istante nel ricorso per ingiunzione.
A prescindere, quindi, dal magistrato che ha emesso il decreto ingiuntivo, non essendo applicabili - nei rapporti tra la sezione specializzata agraria e il tribunale in composizione ordinaria, i principi affermati da questa Corte con riguardo ai rapporti tra sezione del lavoro e sezione ordinaria dello stesso Ufficio giudiziario, come dimostrato - tra l'altro - dalla circostanza che mentre per i rapporti tra sezione agraria e tribunale ordinario è ammissibile il ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5124, nonché Cass. 10 maggio 1999 n. 4618) questo non è esperibile per risolvere i contrasti tra la sezione "lavoro" e quella ordinaria (cfr. Cass. 8 novembre 1999 n. 12436, nonché Cass. 2 giugno 1983 n. 7209). È evidente, pertanto - come del resto ritenuto dal tribunale di Ravenna con statuizione coperta da giudicato - che correttamente, alla luce delle considerazioni svolte sopra [il ricorso per ingiunzione era diretto non alla "sezione specializzata agraria" presso il tribunale di Ravenna, ma al "tribunale di Ravenna" in composizione ordinaria] il ON ha proposto opposizione, nelle forme del rito ordinario e non di quello di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., innanzi al tribunale ordinario per dedurre l'incompetenza del giudice [ordinario] adito dalla controparte e che, pertanto, lo stesso non poteva considerarsi, neppure sotto tale profilo "soccombente".
3.5. In una fattispecie sotto molti profili analoga alla presente questa Corte ha affermato - recentemente - non solo, come già evidenziato sopra, che agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito, ma anche che ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente (Cass. 8 settembre 1999 n. 9512).
È evidente, pertanto, concludendo sul punto, la violazione dell'art. 91 c.p.c. da parte della Corte di appello di Bologna. Questa, infatti, pur non essendo controverso che il primo giudice aveva ritenuto - con statuizione coperta da giudicato - e in conformità delle difese svolte dal ON, l'incompetenza per materia del giudice adito dalla controparte per far valere il proprio credito nascente da un rapporto agrario, ha - ciononostante - ritenuto il ON parte "soccombente" e non parte "vincitrice", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 c.p.c. Atteso che il ON aveva visto accogliere anche se in forza di considerazioni non perfettamente coincidenti con quelle fatte proprie dai giudici le proprie conclusioni, quanto alla carenza di competenza per materia del primo giudice, è evidente, come anticipato, la violazione dell'art. 91 c.p.c. Specie tenuto presente che nella specie il OR aveva assunto delle conclusioni (rigetto della opposizione di controparte con conferma del decreto opposto in ogni sua parte) totalmente disattese dal tribunale adito.
4. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Bologna, altra sezione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
Il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c., provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa corte di appello di Bologna, altra sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 giugno 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.