Sentenza 10 maggio 1999
Massime • 1
È impugnabile con regolamento di competenza la sentenza con la quale il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di una prima dichiarazione di incompetenza abbia a sua volta declinato la propria competenza a favore di un terzo giudice, senza sollevare conflitto di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/1999, n. 4618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4618 |
| Data del deposito : | 10 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE- Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, difeso dall'avvocato ANTONIO CUPINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE ERCOLI, difeso dall'avvocato FAUSTO CERRITO, giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza n. 477/97 del Tribunale di FROSINONE, emessa il 13/06/97 e depositata il 23/06/97 (R.G. 2106/84);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/12/98 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si accolga il ricorso e si dichiari la competenza del Tribunale di Frosinone in composizione ordinaria, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa promossa nel 1982 da NG IO
contro
ZI PI per ottenere il rilascio di un fondo di sua proprietà detenuto dal convenuto in parte abusivamente e in parte a titolo di comodato, il pretore di Frosinone, con ordinanza del 9 maggio 1984, accogliendo una delle due eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto, declinava la propria competenza ritenendo competente per valore il Tribunale. Nel costituirsi in questa fase il ZI reiterava l'altra eccezione di incompetenza per materia, essendo competente la Sezione specializzata agraria, avendo egli proposto domanda riconvenzionale di accertamento di un rapporto agrario di colonia miglioritaria, sia pure atipico rispetto a quelli praticati nella zona.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 23 giugno 1997, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, essendo competente il giudice specializzato.
Propone regolamento di competenza il NG e resiste con memoria il ZI. Il P.G. ha concluso per la competenza del tribunale di Frosinone in composizione ordinaria.
Il ZI ha depositato una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è dell'avviso che la declinatoria di competenza emessa dal Tribunale a favore del giudice specializzato sia erronea per tre motivi: 1) perché il ZI concluse davanti al pretore chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in riconvenzionale il risarcimento dei danni, previa rimessione della causa al Tribunale, competente per valore, e solo in via subordinata ed eventuale eccependo l'incompetenza per materia del giudice adì to, ossia in termini tra loro incompatibili che devono indurre a ritenere l'eccezione come non proposta;
2) per avere il pretore deciso esplicitamente, accogliendola, l'eccezione di incompetenza per valore e implicitamente, rigettandola, l'eccezione di incompetenza per materia, con la conseguenza che il ZI avrebbe dovuto impugnare col regolamento di competenza l'ordinanza sentenza del 9 maggio 1984, senza di che sulla competenza del giudice ordinario e non specializzato si è formato il giudicato;
3) perché infine la compiuta istruttoria dimostra l'infondatezza nel merito dell'eccezione di incompetenza per materia. Il ricorso, le cui ragioni appaiono prive di pregio, è destituito di fondamento.
Quanto, in primo luogo, alla pretesa inconciliabilità logica e giuridica tra le richieste di merito e l'eccezione di incompetenza per materia, basta rispondere che, secondo il sistema del previgente art. 38 c.p.c., ancora applicabile alla causa in esame "ratione temporis", l'incompetenza per materia poteva essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, onde la superfluità della stessa eccezione di parte e l'irrilevanza dei termini e dei modi della sua formulazione.
Si osserva poi, a proposito dell'eccepito giudicato, che il Tribunale in composizione ordinaria, indicato dal pretore come competente per valore (pronuncia nella quale era implicita la negazione della propria competenza per materia: Cass. 27 febbraio 1995 n. 2236), ritenendo a sua volta competente per materia un terzo giudice (quello specializzato agrario), avrebbe dovuto sollevare conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c. e non pronunciare invece una nuova declinatoria di competenza (Cass. 16 dicembre 1988 n. 6860;
conf. Cass. 4 aprile 1997 n. 2942 e 16 settembre 1995 n. 9789). Come è altresì noto, la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, anche se pronunciata (implicitamente) in tema di competenza per materia, rende incontestabili l'incompetenza del giudice che l'ha emessa e la competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta solo se non impugnata con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza e se il giudice indicato come competente non abbia sollevato conflitto (Cass. 10 febbraio 1994 n. 1347). In altri termini, secondo il combinato disposto degli artt. 44 e 45 c.p.c., la mancata impugnazione, col regolamento di competenza,
della sentenza resa sulla competenza per materia (nella specie quella del pretore), lascia intatto il potere del giudice indicato come competente di contestare la propria competenza sotto il medesimo profilo.
Nè l'errore del giudice nella scelta del mezzo per contestare la propria competenza per materia (nuova sentenza di incompetenza piuttosto che ordinanza di conflitto) può determinare l'effetto, non previsto dalla legge, di renderla incontestabile, giacché in tal caso (cd. conflitto negativo reale) l'iniziativa si trasmette alla parte, cui deve riconoscersi il potere di ottenere, senza preclusione alcuna (Cass. 3 settembre 1990 n. 9103), col rimedio dell'art. 42 c.p.c., avverso quella che pur sempre resta una sentenza sulla competenza, lo stesso risultato che si sarebbe conseguito se il secondo giudice si fosse attenuto alle norme processuali, ossia una statuizione definitiva della Corte di Cassazione sulla competenza;
e ciò anche ad evitare l'eventualità di una serie di successive dichiarazioni di incompetenza, quale potrebbe ingenerarsi qualora anche il terzo giudice investito della causa dovesse ritenersi incompetente a favore di un giudice diverso da quello "a quo" (cfr. per quest'ultimo aspetto, Cass. 4 aprile 1997, n. 2942 cit.). Escluso così che si sia formato il giudicato interno sulla competenza per materia del giudice ordinario, resta da osservare, per confutare il terzo motivo del ricorso, che la riconvenzionale del ZI, volta all'accertamento del contratto agrario di colonia, non appare, così come formulata "in limine" (e senza che si possano trarre argomenti, nell'uno o nell'altro senso, dall'espletata istruzione), "prima facie" manifestamente infondata o pretestuosa, sicché non è lecito dubitare, alla stregua della copiosa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, della competenza per materia del giudice specializzato agrario, correttamente perciò affermata dalla sentenza impugnata. Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza della Sezione specializzata agraria del tribunale di Frosinone;
compensa le spese. Così deciso a Roma, addì 22 dicembre 1998.