Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E 60028 ITY N . IO ee da BBLICA 86 Z 19 оргие A R T U 26/ IS 1 G . E .R N R .P T - D U B A IB L D L. E L D E R A SI T T B. N EN E A S S T E A I 1 RI A 3 1 E . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N Oggetto A M IVA - FATTURAZIO. SEZIONE TRIBUTARIA NE PEROPERAZION INESISTENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8485/98 Dott. Enrico PAPA - Presidente 10890/98 - Rel. Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI Cron.5945 Dott. Antonio MERONE - Consigliere - - Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere - Ud. 09/11/00 Dott. Antonino DI BLASI 'ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NCELLER A MARTELLI LATINO GABRIELE, MARTELLI RENZO, in persona di Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 13, presso lo studio dell'avvocato NICOSIA ERNESTO, difesi dall'avvocato VAIANI ANTONIO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
UFF. IVA PRATO;
- intimato . N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n° 10890/98 proposto da: UFFICIO COPIE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2000 MINISTERO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE #1846 temp elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 3000 ore, per diritti L. 5 MAR 2001 IL CANCELLIERE 3 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
MARTELLI LATINO GABRIELE, MARTELLI RENZO;
- intimati Commissione avverso la sentenza n. 24/97 della il tributaria regionale di FIRENZE, depositata 20/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica سميا udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GARCEA (con delega), che si riporta al ricorso;
insiste nell'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato QUADRI, che si riporta al ricorso incidentale insiste per il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. $ 1. Svolgimento del processo TI RI e NZ EL, nella loro ri- spettiva qualità di presidente e consiglire delegato della Martel Creazioni s.p.a., con sede in Prato, im- 2 pugnavano dinanzi alla commissione tributaria di Firen- ze l'avviso di rettifica, relativo al 1985, emesso dall'ufficio i.v.a. di Prato sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in cui venivano accertate violazioni all'obbligo di fattu- razione per cessioni di beni e conseguenti violazioni all'obbligo di dichiarazione annuale, derivanti da pre- sunte alterazioni di bolle di accompagnamento. La commissione accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento soltanto per operazioni re- lative alle bolle di cui, attraverso perizia grafica, how risultava provata la falsità. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. L'ufficio ribadiva la tesi dell'alterazione di tut- te le bolle indicate nell'accertamento, contestando le conclusioni del perito. Gli originari ricorrenti, nel frattempo nominati : liquidatori della società, posta in liquidazione e poi dichiarata fallita il 10 dicembre 1990, ripropo- nevano le originarie censure di nullità dell'avviso di rettifica, perchè fondato su documentazione irreglar- mente acquisita tramite operazioni non autorizzate da organo legittimato, e quindi in violazione dell'art. 52, comma 1°, del d.P.R. n. 633/72; nel merito deducevano che le bolle di cui risultava l'alterazione avrebbero 3 portato ad una differenza di 3268 capi non fatturati per un importo di lire 100.075.964, e non di 85.613 ca- pi non fatturati per lire 2.621.726.899, come risultava dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza;
che i detti 3268 capi risultavano forniti dal pantalonificio Mery s.r.l. e dal lavorante RZ Fran- cesco ( rispettivamente, 1544 e 1724 capi ) e che la commissione di primo grado di IA e la commissio- ne di primo e secondo grado di NT avevano accolto la tesi dei detti cedenti. has Riproponevano, inoltre, la questione di nullità dell'avviso di accertamento, in quanto fondato su ele- سمه menti acquisiti da organo non legittimato;
nel merito, concludevano per l'infondatezza della pretesa fiscale. La commissione regionale, con sentenza 11 luglio - rigettava entrambi gli appelli, OS- 20 ottobre 1997, servando che le 68 bolle rano state regolarmente acqui- site, come ammesso dalla stessa società; nel merito, che dovessero essere condivise le conclusioni del peri- to. Avverso tale sentenza TI RI e NZ Mar- telli, nella loro qualità di liquidatori della Martel Creazioni s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazio- ne, sulla base di due mezzi d'annullamento. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finan- ziaria la quale ha, altresì, proposto ricorso inciden- tale, fondato su un motivo. $ 2. I motivi del ricorso principale 2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla affermata illegittimità delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza e conseguente nul- lità dell'avviso di rettifica. Deducono in proposito: il primo comma dell'art.52 del d. P.R. n.633/72 dispone che «Gli impiegati che eseguono l'accesso devo- bar no essere muniti di apposita autorizzazione che ne in- dica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono». Tale disposizione è applicabile anche alle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, per espresso richiamo dell'art. 63, che dispone: « La Guar- dia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento procedendo di propria iniziati- degli elementi utli va e su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art.52 . . . » . Nella specie, il foglio di servizio contenente l'ordine di accedere presso la Martel s.p.a. per effet- tuare una verifica parziale ai fini dell'i.v.a, delle imposte dirette e di bolle d'accompagnamento non era 5 firmato dal comandante del reparto, ma dal sottufficia- le «comandante della la squadra volante ». L'art. 197 del regolamento di servizio della Guardia di Finanza recita testualmente: « Le verifiche sono di- sposte dall'ufficiale comandante del reparto, o per sua delega dagli ufficiali capi - sezione;
nelle brigate sono disposte dal comandante di brigata». L'art. 68 del- lo stesso regolamento dispone che in assenza del coman- dante i fogli di servizio relativi a servizi da intra- prendere sono sono affidati in busta chiusa al sottuf- ficiale di ispezione o al piantone che consegnerà la busta al capo pattuglia prima di intraprendere ilkeur servizio. Nel caso di specie esisteva un comando compagnia presieduto da un capitano coadiuvato da un tenente, unico ufficiale, quest'ultimo, abilitato a sostituire il primo in caso di assenza. Il maresciallo che aveva firmato il foglio di ser- vizio non ne aveva, pertanto, competenza, non potendo neppure agire come comandante della compagnia in via interinale, trattandosi di un sottufficiale. Tali prescrizioni sono state ribadite in circolari del Comando Generale, e in particolare dalla circolare 1/88, dove si chiarisce che le stesse hanno la funzio- ne di evitare iniziative di singoli militari. 6 Dalla documentazione in atti risulterebbe, inoltre, l'infondatezza della tesi dell'ufficio, secondo cui le operazioni non sarebbero iniziate il 6 aprile 1989 ( data del foglio di servizio sottoscritto da organo in- competente ), ma il 13 febbraio 1989, e cioè la data in cui era stato effettuato il controllo delle bolle di accompagnamento.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa ° insufficiente motivazione circa il rigetto delle eccezioni di nullità e di illegittimità delle سما operazioni di acquisizione delle bolle di accompagna- mento e degli atti conseguenti. Rilevano, in proposito, che l'acquisizione delle bolle era un atto a sè stante, compiuto nell'ambito di un mero controllo, e non di una verifi- ca.
2.3. La difesa dell'amministrazione eccepisce l'inammissibilità del gravame, sia perchè i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna dimostrazione della loro qualità di liquidatori della società, sia perchè la stessa era fallita, e non risultava ritornata in bonis. Inoltre, nonostante quanto affermato nella senten- soltanto l'ufficio aveva proposto appello, per cui, za, nei confronti della società, si era formato il giudica- to. $ 3. Il motivo del ricorso incidentale Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 75, comma terzo, cod. proc. civ., in rela- zione agli articoli 62 d.l.vo n.546/92 e 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanzia- ria deduce che l'appello, in quanto proposto da sogget- ti non legittimati, essendo la società fallita, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La sentenza avrebbe dovuto essere annullata anche perchè pronunziata sull'erroneo presupposto della pro- how posizione dell'appello da parte della società. $ 4. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso principale è stato notificato direttamente all'ufficio finanziario periferico ( e cioè l'ufficio i.v.a. di Prato ), anzichè al Ministro delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come disposto dall'art. 11 r.d. n.1611 del 1933, modificato dall'art.1 della legge n.260/59, in relazione all'art. 10 del d.l.vo n.546/92, il quale attribuisce la qualità di parte agli uffici periferici soltanto nel processo dinanzi alle commissioni tributarie. Poichè agli uffici periferici del Ministero delle Finanze non compete alcuna rilevanza esterna per quanto attiene al ricorso per cassazione, si deve, aderendosi all'indirizzo espresso dalla recente e prevalente giu- ) fra le ultime, sentenze risprudenza della Corte 12315/99 e 657/2000 ), dichirare l'inammissibilità del ricorso in quanto indirizzato a soggetto diverso da quello legittimato a riceverlo, senza che possa svolge- re alcuna efficacia sanante la costituzione nel presen- te giudizio del Ministero attraverso l'Avvocatura gene- rale dello Stato. La dichiarazione d'inammissibilità per il rilevato motivo assorbe le questioni svolte dall'Amministrazione nel controricorso e nel ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso principale e as- E N O sorbito l'incidentale; compensa le spese. I A Z I 6 A 8 5 R R 9 . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 1 T A N / S I T 4 - / G U 6 B E 2 B la Sezione tributaria, il 9 novembre 2000. . R I . L R R . L A P T A . D . D B E L A E A T T I D N Il Consigliere est. Il Presidente 1 I R E S 3 S E 1 N E T E . S Enrico Altieri Enrico A N I част A M ما شیدا DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 2.7 FEB 2001Oggi Innocenze Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 9