Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti l'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al "quantum" da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del giudice civile a pronunciarsi sulle doglianze dedotte dal ricorrente, che contestava la condanna in solido subita con riguardo alle spese per intercettazioni telefoniche, attinenti a reati diversi da quelli per cui era stato condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 604/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 3445/2015 Dott. ADET TONI NOVIK - Presidente - SENTENZA Dott. ANGELA TARDIO N. 10558/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR TO N. IL 07/12/1958 avverso l'ordinanza n. 814/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 26/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Mi Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. FIMIANI Pasquale, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso, con requisitoria depositata il 15-5-2015, chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 16-2-2014 (depositata il 9-2- 2015) ha dichiarato IF ER coobligato in solido nei confronti dello Stato per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, disposte nell'ambito del procedimento n. 11386/2004. Ha, ancora, dichiarato non luogo a provvedere sulle domande residue. In particolare l'istante aveva richiesto sospendersi in via preliminare l'efficacia esecutiva della sentenza emessa il 26.10.2006 e le cartelle di pagamento indicate nelle conclusioni di Equitalia nord s.p.a., invocando rideterminazione della somma solidalmente dovuta, a titolo di spese processuali, nei limiti di quelle inerenti all'attività investigativa, finalizzata all'accertamento dell'unico reato (capo R) per il quale il medesimo era stato condannato. Ha osservato il giudice adito che la doglianza relativa alle spese per intercettazioni, cui era tenuto in solido l'istante, involgeva la portata del titolo in relazione all'interpretazione da darsi all'art 535 cod. proc. pen. ed imponeva, pertanto, l'esame in sede di incidente di esecuzione. Si è, ancora, annotato come tra le spese comuni, relative a reati non connessi, per cui vi era stata condanna, si sarebbero dovute includere le spese processuali per "finanziare" l'attività istruttoria i cui esiti avevano consentito o concorso a consentire l'accertamento in uno stesso giudizio della penale responsabilità. In particolare, spese processuali comuni erano quelle sostenute per "finanziare" un mezzo di prova o di ricerca della prova, le cui risultanze erano state utilizzate in un simultaneus processus, ai fini di giungere alla condanna di più imputati per reati diversi e non connessi. Si concludeva che le spese per intercettazioni erano, appunto, indivisibili e da porsi a carico di ciascun imputato, in solido, non risultando esse frazionabili e imputabili al singolo, in relazione alle sole intercettazioni che erano state utilizzate per fondare la prova di colpevolezza in relazione al delitto ascritto.
2. Ricorre per cassazione CI ER a mezzo del difensore e deduce erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 535 comma 2 cod. proc. pen., nella formulazione anteriore alla legge 18 giugno 2009, n. 69. Presupposto della condanna alle spese è l'accertamento della responsabilità per i reati oggetto dell'attività d'indagine. La condanna al pagamento delle spese, osserva il ricorrente, va ancorata a quella per il reato oggetto delle spese stesse e ciò al fine di evitare di addossare al soggetto giudicato innocente per un reato le spese sostenute dallo Stato per l'accertamento di quel fatto. Non è, dunque, ragionevole l'interpretazione sostenuta dal Giudice per le indagini preliminari sulle spese comuni, interpretazione che allarga notevolmente il concetto di oneri da imputare collettivamente e finisce per addossare al soggetto anche le spese per reati che sono trattati in un unico procedimento, per pura scelta dell'inquirente, pur risultando, tra loro, non connessi e commessi da persone diverse. 2 M Nel caso di specie, il CI risulta condannato per un fatto di ricettazione ed assolto per il delitto associativo e l'interpretazione nel provvedimento impugnato è contraria al testo ed allo spirito della norma. OSSERVA IN DIRITTO 1. ricorso è solo parzialmente fondato.
1.1. I temi sollevati riguardano due questioni essenziali. La prima afferisce l'esclusione del vincolo di solidarietà tra imputati condannati nel processo penale, quanto all'assolvimento dell'obbligazione del pagamento delle spese del giudizio, secondo lo statuto normativo anteriore alla modifica dell'art. 535 cod. proc. pen. L'altro riguarda l'individuazione degli strumenti che l'ordinamento appresta a tutela del condannato che intenda contestare la pretesa azionata dall'Erario con l'attivazione della procedura di riscossione, originata dal titolo giudiziale di condanna.
1.2 Sul primo tema deve premettersi che il nuovo testo dell'art. 535 cod. proc. pen., come modificato a seguito dell'intervento operato dalla L. n. 69 del 2009, non è suscettibile di applicazione retroattiva alle spese giudiziali, oggetto di statuizione di condanna, emessa anteriormente alla sua entrata in vigore. Ciò non per la natura processuale della disposizione, quanto per effetto dell'impedimento frapposto dalla disposizione contenuta nell'ultimo inciso dell'art. 2 cod. pen. (cfr. Sezioni unite di questa Corte, n. 491 del 29/9/2011, Pislor, rv. 251265). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende soltanto dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non già da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria od altra opportunità processuale (Cass. sez. 1, n. 43696 del 21/10/2010, Almadori). D'altro canto, anche recentemente, su altra vicenda analoga sottoposta alla sua valutazione, la Corte ha avuto modo di precisare che non è condivisibile, ed al riguardo va rettificata la motivazione dell'ordinanza in verifica, l'affermazione circa l'esistenza del vincolo di connessione tra i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per i quali il ricorrente aveva riportato condanna, e quello associativo del cit. D.P.R., art. 74, dal quale era stato mandato assolto. Se il rapporto di connessione oggettiva e probatoria sussisteva al momento della celebrazione del giudizio di cognizione, è venuto meno con l'intervento della statuizione assolutoria dal delitto associativo, evento di cui deve comunque tenersi conto nella determinazione delle spese processuali esigibili dallo stesso, di modo che, pur non potendo essere ripartite pro quota tra i vari condannati, le stesse vanno individuate con riferimento ai soli reati per i quali sia stata pronunciata condanna. (Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014 udienza: 27/11/2013 depositata: 22/01/2014).
1.3.Sul tema della non pertinenza alla posizione processuale del ricorrente di alcune voci di spesa, perché riferite a reati dai quali era stato assolto, deve dirsi 3 W quanto segue. La sentenza Pislor delle Sezioni Unite ha affrontato la questione ed ha attribuito all'ambito di cognizione del giudice dell'esecuzione penale la "questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535 comma 2 cod. proc. pen., recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa". La soluzione si pone in continuità con il tradizionale orientamento, secondo cui al giudice dell'esecuzione penale restano devolute tutte le questioni attinenti all'esistenza o alla validità del titolo necessario per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre per quelle riguardanti l'inclusione di singole spese negli atti predisposti dall'ufficio del campione penale, contestate come non dovute, l'interessato deve proporre opposizione all'esecuzione al giudice civile. A tale arresto si è pervenuti, anche alla luce del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che ha radicalmente riformato il procedimento per il recupero delle spese processuali ed all'art. 226 ha previsto, in alternativa ad un intervento in autotutela da parte della P.A., la possibilità di esperire il rimedio processuale ordinario dell'opposizione al giudice civile ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. e ss. avverso cartelle esattoriali con le quali fosse richiesto il pagamento di entrate non tributarie (così sez. 1, n. 16721 del 23/03/2007, Martinelli, rv. 236436; sez. 1, n. 44079 del 11/11/2008, Galiazzo, rv. 241850; sez. 1, n. 45773 del 02/12/2008, Stara, rv. 242573; sez. 1, n. 30589 del 07/04/2011, Colleoni, rv. 250273). Il riparto normativo dei rispettivi ambiti di cognizione tra giudice penale e giudice civile nella materia dell'esecuzione riferita alle spese processuali riflette la distinzione tra la fase della formazione del titolo esecutivo, il cui contenuto e portata sono oggetto di interpretazione da parte del giudice penale e la fase cronologicamente distinta e successiva del calcolo del "quantum" da esigere nei confronti del condannato, sicché tutte le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile (Sez. 1, sentenza, n. 30589 del 7/4/2011 Cc (dep. 2/8/2011) Rv. 250273).
2. Orbene le questioni dedotte dal ricorrente, il quale contesta in particolare la solidarietà della condanna con riguardo alle spese per intercettazioni telefoniche (costituenti la causale di spesa), che sarebbero state eseguite anche per reati per cui egli è stato giudicato ed assolto e, comunque, avrebbero attinenza a fatto-reato diverso e non connesso a quello per cui all'istante è stata inflitta condanna (capo R ricettazione) con la sentenza in esecuzione, si risolvono proprio nella contestazione del principale titolo di spesa e, come tali, appartengono alla competenza del giudice civile secondo la predetta costante giurisprudenza di questa Corte. Il giudice dell'esecuzione, al contrario, ha statuito sul punto, svolgendo una funzione di cognizione e d'accertamento, che competeva al giudice civile. 4 li Per quanto detto il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio in ragione della affermata solidarietà per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale disposte nel procedimento in questione, trattandosi di temi che vanno sottoposti al giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairoilus Adet Novik Toni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5