Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11604
CASS
Sentenza 15 dicembre 2015

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In tema di recupero delle spese processuali, le questioni attinenti l'esistenza del titolo esecutivo sono di competenza del giudice penale, mentre rientrano nella competenza del giudice civile le questioni, che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, si riferiscono al "quantum" da esigere nei confronti del condannato, ponendo in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del giudice civile a pronunciarsi sulle doglianze dedotte dal ricorrente, che contestava la condanna in solido subita con riguardo alle spese per intercettazioni telefoniche, attinenti a reati diversi da quelli per cui era stato condannato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2015, n. 11604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11604
    Data del deposito : 15 dicembre 2015

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