Sentenza 27 febbraio 1990
Massime • 1
In tema di truffa consumata ogni questione in ordine alla idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna Rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto. (nella specie l'imputato sia era fatto assumere da un ente ospedaliero, affermando falsamente nella domanda di avere conseguito la laurea in medicina, titolo che però non aveva esibito e che non gli era stato materialmente richiesto. Ricorreva assumendo che il reato non era configurabile per la grave negligenza dell'ente, che non aveva esercitato alcun controllo o verifica). La Corte ha invece statuito il principio di cui sopra). ( Conf mass n 151329, ed ivi citate; ( Conf mass n 171608; ( Conf mass n 173909; ( Conf mass n 177504; ( Conf mass n 183020).*
Commentari • 2
- 1. Truffa e sostituzione di persona: rilevanza degli artifizi e recidiva specificahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa tentata: sulla valutazione della idoneità astratta dell'artificio e raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta. (Fattispecie di truffa consumata ai danni di una banca, consistita nell'erogazione di un finanziamento mediante presentazione di documenti non veritieri, in cui la Corte ha escluso che la negligenza negli accertamenti da parte dei funzionari bancari potesse incidere sulla configurabilità del reato - Cassazione penale , sez. II , 25/06/2019 , n. 51166). …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/1990, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1990 |
Testo completo
10 833 33
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 27.2.1990
LA CORTE SUPREMA DI ASE
PENALE SENTENZA SEZIONE II
Composta dagli 111.mi Sigg. N. 606
Dott. NICOLA CAPUTI Presidente
1. Dott. ITALICO LIBERO TROJA Consigliere REGISTRO GENERALE
2. MARIO SOSSI >> N. 14777/89
3. ANNUNZIATA MI
+. >>> LU AR >
-
CORTE SUPREMA DI AS ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE
SENTENZA Rilasciata copia studi al- SI.Giordano L41000 sul ricorso proposto da LL RA n. 29.3.1949
- AGO. 1990per diritti
-IL CANCELLIER
Avverso la sentenza in data 26.1.1989 della Corte di Appello di Milano, che in parziale riforma della sentenza in data 26.2.1988 del tribunale di Voghera dichiarava inamissibile la costituzio ne di parte civile dell'Ordine dei Medici di Pavia escludendo CORTE SUPREMA DI ASE · la condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle UFFICIO COPIE
spese a favore della predetta p.c.; confermava nel resto la Rilasciata copia legale sentenza di I° grado, con la quale il LL veniva dichiaraLI SI TU . dannato, con le circ. attenuanti generiche equivalenti, alla "per diritti 1/0000 +4. to colpevole del delitto di cui all'art. 640 cpv n.1 c.p e con pena di mesi 9 di reclusione e lire 500.000 di multa, ed al IL CANCELLIERE risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ordine dei
$
Medici di Pavia ed USL n.79 di Voghera;
condannava lo imputa-1. CORTE SUPRA ASE to a rifondere alla USL n° 79 le spese del giudizio di appello UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. D. PALMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, per diritti € 5,31 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DR. SO S -1 40 2012 IL CANCELLERE
Mod 82
Udito, per la parte civile, l'avv. Claudio Fortisini del fo
ro di Voghera, chiede il rigetto ricorso del Casel-
la con condanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott Aponte
che ha concluso per il rigetto del ricorso Udit i difensoe L'Avv. Angelo Giorala del foro di
Milano, chiede l'accoglimento del ricorso.
FATTO
LL RA veniva tratto a giudizio dinnanzi al tribunale di Voghera per rispondere del delitto di cui agli art. 81-498 CP. per essersi arrogato il titolo di dottore in medicina, del delitto di cui all'aart. 348 C.P. per avere abusivamente esercita .3.
to la professione medica, e del delitto di cui agli artt. 640 cpv n.1 e 81 C.P. per avere tratto in erro re prima il Presidenteed: 1 Consiglio dell'Ente ospe daliero di Stradella (ottenendo di essere assunto in qualità di assistente volontario), poi il Presi-
dente ed il comitato sam tario di zona di Stradella
ed il comitato di gestione della USL di Voghera, ot tenendo l'assunzione quale medico scolastico a tempo pieno (in Stradella dal 1976 al 19/10/1982).
Il Tribunale di Voghera, con sentenza in data 26/2/
1988 dichiarava non doversi procedere nei confronti
E del LL in ordine ai reati di cui agli artt. 498
e 348 C.P. essendo estinti per amnistia (DPR 16.12.
1986 n° 865) e condannava l'imputato, ritenuto colpe vole del delitto di cui agli artt. 81 cpv - 640 cpv
n°1 C.P., con le circostanze attenuanti generiche,
alla pena di mesi nove di reclusione e di lire 500.
000 di multa, con i benefici di legge%;B condannava inoltre il LL al risarcimento dei danni cagiona ti alle costituite parti civili.
in
La Corte d'appello di Milano dichiarava inamissibile la costituzione di parte civile dell'Ordine dei Medi
ci di Pavia, osservando che non risultava essere stato cagionato a detto Ordine un danno concreto e che la sola difesa degli interessi morali della ca- .4.
tegoria non legittimava la costituzione di parte civile.
Rilevava la Corte di merito che neppure l'astratta possibilità che il posto abusivamente occupato dal
LL potesse essere assegnato ad un medico di Pa
via legittimava la costituzione di parte civile.
Faceva difetto, in ogni caso, secondo il giudizio della Corte d'Appeloo di Milano, la dimostrazione di un danno concreto ricollegabile, sotto il profilo eziologico, all'illecita condotta dell'agente.
La Corte di merito rigettava la richiesta di applica zione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n°6 C.P.e di conseguente declaratoria di amnistia.
Secondo la tesi dell'appellante, nello stabilire
1'ammontare del danno, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la retribuzione, cui il LL
avrebbe avuto diritto non in qualità di medico, ben sì con la qualifica legittimamente spettantegli.
La Corte d'Appello respingeva la predetta argomenta zione, osservando che il LL mancava del titolo di studio, che costituiva il presupposto indispensa bile per l'assunzione, con la conseguente inesisten un rapporto fra l'imputato e l'Ente, e del di-za di
ritto del LL ad una retibuzione.
Rilevava che non era pertinente il riferimento al .5.
"funzionario di fatto", la cui attività può assumere rilievo nei confronti dei terzi e non già al fine di vedersi riconosciuto un diritto alla retribuzione.
Osservava altresì la Corte di merito che non era applicabile alla fattispecie la norma dell'art. 2126
C.C. attesa l'illiceità della causa sottostante alla attività espletata dal LL (art. 1343 C.C.),
contrastante con norme imperative (necessità del diploma di laurea in medicina ai fini dell'assunzio ne in qualità di medico).
Faceva difetto inoltre l'integralità del risarcimen to, non potendo accedersi alla tesi della difesa,
secondo cui, nella determinazione del danno, avrebbe dovuto calcolarsi la differenza di stipendio fra medi co e tecnico.
Quanto alla mancata utilizzazione da parte del Casel
la di documenti falsi, veniva rilevato che l'artifi cio posto in essere dall'imputato consisteva nella falsa dichiarazione del LL, il quale aveva af-
fermato di essere laureato in medicina;
Quanto all'invocata circostanza attenuante di cui all'art 62 n°4 C.P. veniva osservato che la retribu zione mensile di circa un milione di lire escludeva la sussistenza della suindicata attenuante.
Avverso la sentenza d'appello il LL proponeva .6.
ricorso per cassazione, deducendo la nullità della decisione impugnata per "difetto di motivazione,
per travisamento del fatto%3B violazione dell'art. 62
n.6 C.P., dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 2126 e 2041 C.C." (I° motivo), per "violazione dell'art. 640 n.2 C.P." (II° motivo) e per "difetto di motivazione e violazione dell'art. 62 n.4 C.P."
(III° motivo).
Sosteneva il ricorrente=
Che il LL aveva sempre svolto le mansioni
"di fatto" di medico scolastico presso la USL di Vo
ghera con grande diligenza, senza mai dar luogo a richiami ed a censure;
-Che erroneamente era stato ritenuto inapplicabile alla fattispecie il fenomeno del "funzionario di fatto", pur vertendosi in tema di "annullabilità"
dell'atto di nomina per mancanza delle condizioni di legge;
- Che le mansioni effettivamente svolte dal LL
costituivano titolo per una retribuzione correlata alle mansioni svolte, anche ad evitare un indebito arricchimento dell'ente pubblico;
Che il medico scolastico svolgeva mansioni in par te burocratico-certificative ed in parte igienico sanitarie, e pertanto affini a quelle di un impiega .7.
to adibito al settore tecnico, con competenze in ma teria di igiene;
- Che le mansioni igienico-sanitarie, affidate al
"tecnico d'igiene" (titolo: diploma di scuola media superiore) rappresentavano il 75% dell'attività
svolta in concreto dal LL;
Che il LL era munito di diploma di scuola media superiore;
Che, tenuto conto delle mansioni esercitate dal
LL al 25% burocratiche ed al 75% igienico-sani tarie, l'imputato avrebbe avuto titolo alla corre-
sponsione di retribuzioni per complessive lire 41.075
289;
Che, sottraendo dall'importo complessivamente perce pito dal LL (lire 63.073.963) la somma di lire
41.075.289 (cui dovevano essere aggiunti gli "oneri riflessi" per lire 7.165.539) il debito a carico dello imputato risultava di lire 30.104.213.
Che nella determinazione delle somme suindicate non si era tenuto conto dell'anzianità maturata e delle ricostruzioni di carriera;
Che, tenuto conto degli interessi maturati, il debi to complessivo ammontava a lire 46.407.986;
Che dei calcoli e delle tabelle prodotte la Corte di appello non aveva tenuto conto;
.8.
Che l'offerta reale del LL ammontava a lire
55.000.000 (compresi i danni morali e le spese lega li, e senza tenere conto dell'indennità, al LL
non corrisposta, di "fine rapporto");
Che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto
"inesistente", anzichè annullabile, il rapporto di pubblico impiego;
Che l'art. 36 della Costituzione prescinde dalla sussistenza di un titolo formale, nell'affermare il diritto alla retribuzione;
Che la ritenuta "illiceità della causa" riguardava l'attività svolta dal LL quale medico scolasti co, ma non poteva essere riferita all'attività di
"tecnico" in concreto svolta (ed in ordine alla quale l'imputato era in possesso di valido titolo di studio);
Che si era verificato un arricchimento "sine causa"
dell'Ente e che pertanto, sulla base di principi consolidati, spettava in ogni caso al LL una
"..indennità calcolata in base al valore della pre stazione o dell'arricchimento della controparte"
Che sussisteva la circostanza attenuante di cui allo art. 62 n.6 C.P., attesa la dimostrata congruità
dell'offerta reale di lire 55.000.000, malgrado il parere contrario formulato dalla USL di Voghera;
.9.
Che la semplice falsa dichiarazione del LL,
non accompagnata dalla produzione di false certifi cazioni, non era sufficiente ad integrare l'estremo dell'artificio o del raggiro, attesa anche la tota le negligenza degli organi di controllo della USL.
Che, pur dovendosi tenere conto della retribuzione mensile del LL, sussisteva l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 C.P.
Il ricorrente, premesse le surriferite argomentazio ni, concludeva chiedendo a questa Superma Corte:
a) di annullare senza rinvio la sentenza impugnata
"perchè il fatto non sussiste";
b) di annullare senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per amnistia, ricorrendo le circostanze di cui agli artt. 62 n.
6-62 n.4 C.P.
c) di annullare la sentenza impugnata con rinvio,
per erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 62 n.4 e 62 n.6 C.P.
d) di annullare tutti i capi della sentenza concer nenti gli interessi civili.
DIRITTO
Il proposto ricorso è infondato.
Se ne impone pertanto il rigetto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende ed al rimborso delle spese di questo giudi- .10.
zio di Cassazione in favore della parte civile U.S.L.
n.79 di Voghera, che si liquidano in complessive li re un milione e settecentomila, di cui lire un milio ne e cinquecentomila per onorari.
Deve invero rilevarsi;
Che in ordine alla dedotta non configurabilità del delitto di truffa, erroneamente si afferma, da parte del ricorrente, che le sole false dichiarazioni rese dall'imputato, non accompagnate dalla produzione di falsa documentazione, non sarebbero sufficienti ad integrare gli "artifici o raggiri", di cui all'art. 640 C.P., attesa la grave negligenza dell'ente:
Va infatti puntualizzato (cfr. Cass. Sez. V, 17/1/
1978, Cass. Pen.Mass.Ann; 1978,II,521) che, vertendo si in tema di truffa consumata, la questione della idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non può
acquistare giuridica rilevanza, essendo l'idoneità
dimostrata dall'effetto raggiunto.
Nè, d'altro canto, ha rilievo la mancanza di diligen za, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo usato.
Che correttamente è stata esclusa dalla Corte di meri to la sussistenza della circostanza attenuante di cui .11.
all'art. 62 n.4 C.P., con riferimento alla retribu zione mensile di circa un milione di lire (epoca:
1976/1982) oggettivamente di entità tale da non po-
ter integrare un danno patrimoniale "di speciale tenuità";
Che correttamente è stata parimenti esclusa la sus-
sistenza della circostanza attenuante di cui allo art. 62 n.6 C.P.
Deve infatti osservarsi che l'attività di medico scolastico abusivamente prestata dal LL assume caratteristiche peculiari, di talchè appare arbitra ria l'invocata "scissione" di detta attività, "per centualmente" assimilabile a quella di "tecnico"
secondo l'assunto del ricorrente.
L'attività di medico scolastico deve conseguentemen te, nel suo complesso, considerarsi illecita, tale essendo la sottostante causa, per l'evidente contra sto con norme imperative (necessità del diploma di laurea in medicina ai fini dell'assunzione in quali tà di medico scolastico).
Nè può invocarsi la figura del "funzionario di fat to" nei rapporti interni con l'Ente, ai fini retri butivi, assumendo per contro tale figura giuridico rilievo nei confronti dei terzi.
Non può valutarsi, in questa sede, la "congruità dell'offer .12.
ta reale fatta dal LL (nè appariva valutabile in sede di merito) posto che il giudice penale non ha proceduto alla quantificazione ed alla liquidazione del danno cagionato alla
USL n.79 di Voghera:
Sarà compito del giudice civile provvedervi;
in tale sede po tranno trovare ingresso le questioni impropriamente dedotte nel ricorso, e relative in linea generale alla quantificazione del danno, ed in particolare alla congruità dell'offerta reale (non dimostrata nel giudizio di merito) ai limitati fini (civilisti ci) dell'eventuale corrispondenza della somma a suo tempo of-
ferta al danno effettivo sofferto dalla USL n.79, ed all'esi-
stenza di un "indebito arricchimento" dell'ente.
P.Q.M.
La Corte, v. gli art. 537 sgg-549 cpp previgente rigetta il ri corso avverso la sentenza in data 26/1/1989 della Corte diappel lo diMilano proposto da LL RA, che condanna al paga mento delle spese processuali, della somma di lire 500.000 alla
Cassa delle Ammende, nonchè al rimborso delle spese di questo giudi zio di cassazione in favore della parte civile USL n.79 di Voghe
ra, che liquida in £ 1 milione settecentomila, di cui £ 1 milio
Depositato in Cancelleria ne cinquecentomila per onorari.
Roma 27 febbraio 1990 LUG. 1090 COLLABORATORE
7 Il Presidente Dott. NICOLA CAPUTI CELLERIA 2 It AN жирий IL DI C
Il Consigliere estensore Dott. MARIO SOSSI