Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
04228/0 1 REPUBBLICA ! INNOME EL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risaremento danni da SEZIONE TERZA CIVILE incidente stradale. Giudizio ervice penale. Rapporto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13714/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 3068 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 1434 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 20/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la sequente UFFICIO COPIE SE N TE N Z A Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 3000. elettivamente domiciliati PRUNI SILVANO. PAPINI ROSA. IL CANCELLIERE 38, presso 10 studio ROMA VIALE DELLE MILIZIE che Ti difende. ell'avvocalo GIOVANNT NGZZT. NCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti 00663345
contro
IS ASSICURAZIONI S.F.A.. in persona del 300 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116. cheMONACO, la difende, presso 1'avvocato FABRIZIO 2000 giusta delega in atti;
1660 controricorrente nonchè
contro
DI US NG;
intimato avversO la sentenza n. 1895/97 della RT d'Appello ROMA, emessa il 14/5/1997, depositata 11 04/06/97: KG. 1554/95; udita ia relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato FABRIZIO MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso DOI T'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3 e 9.10.1989 RU NO e IN RO esponevano: - che il 10.3.1986 il loro figlio RU IM si trovava come trasportato nella moto condotta da Di SC LO;
-che questa aveva -sbandato, che il trasportato era deceduto;
- che il Di SC, rinviato a giudizio, era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Convenivano pertanto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Di SC LO e la ID per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni. Resistevano in giudizio i convenuti. rigettava la domanda Con sentenza 25.3 9.5.94 il Tribunale di Roma, compensando le spese. Proponevano appello NO RU e RO IN nonché ST, AB IM, IN, IO e IA RU (fratelli della vittima) quali eredi di IM RU. Il Di SC e la IS s.p.a. (questa succeduta alla ID s.p.a.) resistevano in giudizio. - Con sentenza 14.5 - 4.6.97 la RT di Appello di Roma, premesso tra l'altro che, per quanto riguardava ST, AB IM, IN, IO e IA RU, l'appello andava "...rigettato perché inammissibile..." non avendo dette parti partecipato al giudizio di primo grado, rigettava l'appello compensando le spese del grado. Contro questa decisione ricorrono per cassazione NO RU e RO IN con tre motivi. Resiste con controricorso la IS. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE I tre motivi vanno esaminati insieme. I ricorrenti RU NO e IN RO, con il primo motivo lamentano "Violazione degli artt. 651, 652, 653 e 654 c.p.p., in correlazione con gli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c." rilevando che il Giudice Civile avrebbe dovuto rivalutare il fatto storico emerso nella sede penale alla stregua di quelli che sono i criteri di responsabilità civile con la conseguenza che l'avvenuta assoluzione dell'imputato con la formula ampia non lo avrebbe esonerato dal risarcimento del danno qualora nella sua condotta potessero rinvenirsi gli estremi di una responsabilità di carattere civile. I ricorrenti trattano poi di come il giudicato penale vincola il Giudice Civile ex artt. 26-28 c.p.p. vecchio e 651-654 c.p.p. attuale, rilevando tra l'altro che la sentenza del Tribunale penale non era definitiva per essere stata la stessa tempestivamente impugnata dal P.M.; e che, tenuto altresì conto della sopravvenuta estinzione del reato a seguito dell'amnistia del 24.10.89, la sentenza del Tribunale penale di Roma resa nei confronti del Di SC non poteva avere alcuna efficacia di giudicato nel processo civile de quo. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2043 e 2054 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." ribadendo che la RT di IT .ha preferito accontentarsi della valutazione della assenza di colpa effettuata in sede penale, mentre avrebbe dovuto rivedere, in sede civile, la dinamica del sinistro sotto il profilo della negligenza, imprudenza ed imperizia per l'accertamento della responsabilità di natura risarcitoria perlomeno alla luce dell'art. 2054 cc....". Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "Vizio di motivazione per mancato o insufficiente esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, 4 n. 5 c.p.c." lamentando che l'impugnata decisione ha omesso di valutare ....la intervenuta confessione giudiziale di responsabilità resa dal sig. DI US..." I tre motivi non possono essere accolti. Occorre premettere che la RT di Appello di Roma ha in sostanza esposto la seguente ratio decidendi (in parte implicitamente): premesso che gli appellanti hanno chiesto la condanna degli appellati al risarcimento dei soli danni morali (v. le ultime righe di pag. 3; il punto appare pacifico anche per i ricorrenti: v. alla terza facciata del ricorso ove si legge: *... Gli appellanti hanno concluso per una condanna al pagamento di lire 400 milioni titolo di risarcimento per danni morali…..”) e che “... La risarcibilità del danno non patrimoniale è ammessa solo nella ipotesi che il fatto dannoso costituisca reato...", "Nella specie il reato è stato escluso con sentenza passata in giudicato..."; quindi, a prescindere da qualsivoglia problematica concernente la mancata partecipazione di parti al giudizio penale e concernente l' “…… attribuibilità o meno del sinistro anche a colpa del Di SC...", l'appello va respinto. In altri termini (se si procede oltre nell'indagare tutta la parte implicita della motivazione in esame, che nella sua parte esplicita è indubbiamente sintetica) l'intera tesi del Giudice di secondo grado è in realtà la seguente: debbono essere considerate irrilevanti tutte le questioni concernenti l'efficacia del giudicato penale nel processo civile ex artt. 26-28 c.p.p. vecchio o ex artt. 651-654 c.p.p. attuale, in quanto tali questioni concernono la ricostruzione dei fatti al fine di individuare il (od i ) responsabile(i) di un atto illecito;
infatti nella specie, qualunque sia la ricostruzione dell'incidente, e quindi anche nel caso che il Di SC risulti responsabile (dal punto di vista civilistico) in tutto od in parte, comunque potrebbe essere condannato solo se risultasse colpevole (non solo di un illecito civile, ma anche) di un reato (del quale dovrebbero sussistere tutti gli elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi). Circa la sussistenza o meno del reato sussiste però un giudicato penale, che l'ha escluso. Pertanto i danni morali (gli unici richiesti) non possono essere liquidati. Appare chiaro a questo punto che i motivi di ricorso debbono ritenersi non rilevanti (e quindi inammissibili) in quanto non prendono ritualmente in esame detta vera ratio, ma hanno ad oggetto le problematiche che la RT di Appello ha considerato invece irrilevanti (decidendo pertanto di non fondare sulle medesime la decisione) e cioè quelle concernenti l'efficacia del giudicato penale nel processo civile al fine di stabilire se il soggetto in questione si è reso responsabile di un illecito civile e quindi, tra l'altro, al fine di stabilire se può essere considerato in colpa secondo le regole del diritto civile (che prevedono anche presunzioni come quella ex art. 2054 c.c.); e non considerano invece che secondo la decisione in esame, anche qualora il Di SC dovesse essere considerato responsabile (dal punto di vista civilistico) dell'atto illecito in questione, la loro tesi non diverrebbe per ciò solo accoglibile;
in quanto, essendo stati richiesti solo i danni morali, sarebbe comunque necessario l'accertamento della sussistenza di un reato in tutti i suoi elementi (e quindi, nella specie, tra l'altro, l'accertamento della colpa secondo i principi del diritto penale); cosa giuridicamente impossibile poiché sussiste un giudicato penale in senso opposto. Quanto all'assunto dei ricorrenti secondo il quale in realtà non sussisterebbe detto giudicato penale [e più precisamente la sentenza del Tribunale penale non era definitiva per essere stata la stessa tempestivamente impugnata dal P.M. (vedasi timbro della Cancelleria sul frontespizio della sentenza). A causa della intervenuta amnistia del 24/10/89 il processo di appello non è mai stato celebrato ragion per cui il reato di omicidio colposo per il quale era imputato il DI US è stato dichiarato estinto per sopravvenuta statuizione legislativa..."], va rilevato che si è di fronte ad una doglianza inammissibile per tre ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto la sentenza di primo grado aveva parlato di sentenza penale divenuta irrevocabile di assoluzione del Di SC "perché il fatto non costituisce reato" e sul punto non era stato proposto un (rituale) motivo di appello;
- B) in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti non precisano ritualmente neppure l'esatto contenuto del timbro predetto - né la sussistenza ed il contenuto di altre risultanze processuali a suffragio della loro tesi - (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: "Nel giudizio di legittimita', il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonche' di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"); -C) in quanto comunque, anche l'eventuale sussistenza di un timbro attestante la proposizione di impugnazione non costituirebbe di per sé risultanza avente il carattere della decisività (non sembra inutile rilevare che la controricorrente IS assume tra l'altro che il P.M aveva espressamente rinunciato all'impugnazione). Il ricorso va dunque rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
PQ.M.
La RT rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 20.10.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE About. The IL PRESIDENTE F lu енииit CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista Oggi, lì 23 MAR. 2001 7 1 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista Z O (800 N E hoooo 290000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 210c el Art. n. a