Sentenza 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02390/2026REG.PROV.COLL.
N. 00923/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 15541/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della parte appellata;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la Cons. UD NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in appello il Ministero dell’Interno chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Prima, n. 15541/2024, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato ai fini dell’annullamento dei seguenti atti:
(i) della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-A/U.C./994/2573/PP del 10.07.2013, con la quale l'Amministrazione ha richiesto il riesame del parere espresso dal Consiglio di Stato in data 20.02.2013 sull’Affare n. 7730/2012;
(ii) dei pareri rescindenti e rescissori del Consiglio di Stato n. 918 del 2014 e n. 741 del 2015;
(iii) del D.P.R. del 5 maggio 2015 di decisione del Ricorso Straordinario.
2. In punto di fatto l’amministrazione appellante espone le seguenti circostanze:
- con atto del 10 aprile 2012, l’appellato, primo dirigente della Polizia di Stato, in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento del Questore di Roma, reso in data 9 gennaio 2012, con il quale gli era stata negata la corresponsione del compenso sostitutivo del congedo ordinario dallo stesso maturato negli anni 2009, 2010 e 2011, ma non fruito prima della sua cessazione volontaria dal servizio, avvenuta in data 19 dicembre 2011;
- con relazione del 19 ottobre 2012, trasmessa il 26 ottobre successivo, il Ministero dell’Interno ha richiesto al Consiglio di Stato il prescritto parere vincolante, formulando le proprie osservazioni difensive circa l’infondatezza dei motivi prospettati dall’istante;
. in data 16 novembre 2012, il ricorrente ha potuto visionare la relazione ministeriale e la documentazione allegata e ha quindi presentato memoria difensiva;
- con relazione del 7 febbraio 2013 il Ministero ha ulteriormente argomentato, contestando le pretese dell’esponente e, in particolare, distinguendo la posizione dell’istante con riguardo ai giorni di ferie dallo stesso maturati fino al 31 dicembre 2010 (e cioè negli anni 2009 e 2010) e a quelli ulteriormente maturati dopo tale data (anno 2011);
- il Consiglio di Stato, con il parere reso sull’Affare n. 7730/2012, secondo il Ministero appellante, senza considerazione le documentate “differenze” fattuali esistenti tra i diversi periodi di ferie oggetto di impugnativa (maturati ante e post 1.1.2011), si è pronunciato per l’accoglimento del ricorso straordinario, motivandolo con il mero richiamo del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore”;
- ritenendo il parere reso dal Consiglio di Stato affetto da un evidente “errore di fatto”, secondo il Ministero, consistente nella mancata percezione di atti e fatti di causa e nell’omessa statuizione su censure ed eccezioni ritualmente dedotte nel presente contenzioso amministrativo, e ritenendo sussistere i presupposti per l’esperimento di un’azione revocatoria di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., ha avanzato con relazione del 10 luglio 2013 richiesta di riesame per ottenerne la revoca del parere;
- la richiesta di riesame è stata portata a conoscenza del ricorrente il quale ha presentato a sua volta una nuova memoria di osservazioni in data 23 agosto 2013 con cui si è opposto alla presa in esame e all’accoglimento della richiesta dell’amministrazione;
- nella richiesta di riesame del parere 7730 del 2012, l’amministrazione ha inoltre comunicato di aver parzialmente riconsiderato, alla luce dei principi espressi nel suddetto parere, la precedente determinazione e di aver rilasciato alla Questura di Roma il nulla osta alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito dal dipendente per l’anno 2011 a causa della dispensa per inabilità fisica;
- l’amministrazione ha quindi depositato nel procedimento di ricorso straordinario una nuova relazione difensiva e il ricorrente ha replicato alla stessa, insistendo nell’inammissibilità del riesame in seguito alla definitiva “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario e contestando la giurisprudenza citata a sostegno della richiesta ministeriale;
- con parere n. 918 del 18.3.2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto la richiesta di riesame ammissibile, ancorché successiva all’entrata in vigore “ del disposto dell’art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha riconosciuto la natura giustiziale del rimedio adito ”, nonché rilevante e fondata ritenendo nella fattispecie sussistere una ipotesi revocatoria di cui all’articolo 395 c.p.c., a cui rinvia l’art. 106 c.p.a.; il Consigli di Stato in sede consultiva, ha quindi revocato il precedente parere n. 7730/2012 e contestualmente “per procedere al riesame e alla conseguente nuova valutazione dei motivi di ricorso” ha chiesto all’amministrazione di fornire ulteriori elementi documentali, informativi, di chiarimento e probatori, sospendendo e rinviando il riesame definitivo del merito del ricorso “in attesa degli adempimenti istruttori disposti”;
- contro il suddetto parere rescindente “non definitivo” e avverso la sottostante richiesta ministeriale di riesame, l’odierno appellante, ha proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio, R.G. 2866/2024, chiedendo la declaratoria di nullità della pronuncia interlocutoria emessa dal Consiglio di Stato e l’annullamento della richiesta di riesame presentata dal Ministero nell’ambito del procedimento decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- infine, con un ultimo e risolutivo parere n. 741 del 12.03.2015, il Consiglio di Stato in sede consultiva si è pronunciato nel merito del ricorso straordinario sul diniego di monetizzazione dichiarandolo fondato nella parte in cui riguardava la richiesta di monetizzazione delle ferie non fruite per gli anni 2009 e nel 2011 (già revisionata dall’amministrazione) e infondato riguardo alle ferie non fruite nel 2010;
- in conformità al parere finale (rescissorio) del Consiglio di Stato n. 741/2015 il ricorso straordinario è stato deciso con l’adozione del D.P.R. in data 5 maggio 2015;
- con successivo ricorso recante motivi aggiunti, notificato in data 10.7.2015, il ricorrente ha chiesto al Tar Lazio anche la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, l’annullamento del nuovo parere del C.d.S. n. 741/2015 e del D.P.R. del 5.5.2015 di recepimento del parere e di decisione del ricorso.
3. All’esito del giudizio di primo grado, il T.A.R. Lazio con l’impugnata sentenza n. 15541/2024 ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dichiarando illegittimi i pareri del Consiglio di Stato n. 918/2014 (rescindente) e n. 741/2015 (rescissorio) per essere stati emessi in difetto dei presupposti revocatori non potendosi rinvenire nella motivazione del primo parere n. 7730/2012 (revocato) un errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4, tale da consentire la richiesta di riesame al Consiglio di Stato da parte dell’amministrazione, ritenendo che sulla questione relativa alla spettanza dei giorni di congedo ordinario residuo relativi agli anni 2009 e 2010 difettava il requisito della natura “non controversa” e che può fondatamente ipotizzarsi “che il primo parere abbia voluto disattendere l’eccezione ministeriale difensiva”; conseguentemente, il T.A.R. ha disposto l’annullamento, per invalidità derivata, del D.P.R. decisorio del ricorso straordinario.
4. La sentenza del T.A.R. Lazio è appellata dal Ministero dell’Interno con richiesta di annullamento per i motivi che di seguito saranno nel dettaglio esposti.
5. Nel giudizio d’appello si è costituita con memoria la parte appellata chiedendo il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di gravame rubricato “questioni pregiudiziali di rito” l’amministrazione censura la sentenza per aver travalicato il riparto delle competenze e dei poteri fra organi giurisdizionali e giustiziali in seno alla giurisprudenza amministrativa. Si considera la decisione assunta illegittima, per violazione della regola dell’alternatività fra ricorso straordinario e ricorso al T.A.R. e dei principi normativi che regolano la trasponibilità del primo in sede giurisdizionale, per trasgressione del divieto di bis in idem , nonché altresì per la impossibilità di poter sottoporre a revoca una precedente decisone revocatoria e per il mancato rispetto dell’ordine giudiziario nella giustizia amministrativa, che non può tollerare l’annullamento di un atto decisionale di un giudice superiore da parte di un giudice inferiore.
In particolare l’amministrazione appellante ritiene che in forza di queste preclusioni il T.A.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, non solo il ricorso introduttivo proposto contro la “richiesta di riesame” a fini revocatori ed il “parere interlocutorio di accoglimento della stessa”, interinalmente posti in essere prima che venissero emessi, in seguito alla presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il parere definitivo del Consiglio di Stato (rescissorio) ed il D.P.R. decisorio conclusivo di tale procedimento giustiziale, ma anche la successiva impugnazione di questi ultimi il ricorso integrativo di motivi aggiunti.
Si considera altresì inammissibile il ricorso proposto contro la relazione ministeriale, con cui è stato chiesto il riesame, in quanto si tratta di una mera istanza (atto interno non impugnabile) formulata nell’ambito di un istruttoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non ancora esaurita e non impugnabile al T.A.R. (né autonomamente né unitamente al parere del Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta) il che inficia a cascata, rendendole inammissibili, anche tutte le impugnazioni che vi sono seguite.
Ritiene il ricorso inoltre tardivo in quanto proposto contro una “relazione ministeriale” e contro un “parere revocatorio ed interlocutorio” che non era ancora confluito in un decreto decisorio, per suscitare un sindacato giurisdizionale “ esterno ” e “ duplicativo ” rispetto a quello già irreversibilmente esercitato dal Consiglio di Stato in sede consultiva all’interno del precedente ed allora ancora “ pendente ” contenzioso straordinario giustiziale, allorquando era già irrimediabilmente decorso il termine decadenziale di legge per poter proporre – ove ipoteticamente ammissibile – un eventuale ricorso al T.A.R. avverso la predetta relazione ministeriale.
L’appellante evidenzia infine come il gravame risulta proposto davanti ad un’autorità giurisdizionale che non avrebbe avuto la competenza a pronunciarsi (con un possibile doppio grado di giudizio) neanche se si fosse trattato di un ipotetico giudizio per l’ottemperanza di un parere già trasfuso in un eventuale provvedimento decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
1.2. Con il secondo motivo di censura, intitolato “questioni di rito e di merito”, si grava la sentenza per aver erroneamente accolto parzialmente il ricorso nel merito, su motivi di gravame che erano già stati dedotti nell’ambito dell’alternativo procedimento giustiziale, attivato dall’odierno appellato con il rimedio “alternativo” del ricorso straordinario e già negativamente vagliate e scrutinate da questo Consiglio di Stato, proprio con i pareri conclusivi che formano oggetto dell’impugnativa in esame.
Si rappresenta anzitutto che l’istituto del “riesame” richiesto in sede di espressione del parere del Consiglio di Stato nel procedimento attivato dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur non essendo stato mai normativamente codificato, ha trovato legittimo ingresso, nonché pacifico ed unanime riconoscimento, nell’ordinamento giuridico, per effetto della prassi giurisprudenziale consolidata che lo ritiene ammissibile da parte dell’amministrazione, ove ricorrano le medesime ipotesi revocatorie di cui all’art. 295 del c.p.c., prima dell’emanazione del DPR conclusivo del procedimento e nel rispetto del contraddittorio, come avvenuto nel caso in esame (nello specifico richiama Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1781/12, del 12 aprile 2012; Sez. I, parere n. 2775 del 14 luglio 2010; Sez. III, parere n. 4466 del 29 nov. 2010). Sempre a supporto della sua tesi indica un caso analogo al presente, in cui un pregresso parere è stato revocato (parere n. 1781/2012 di revoca del precedente parere n. 1374/2010).
L’amministrazione insiste quindi nella piena ammissibilità ma anche nella fondatezza della richiesta di riesame per errore di fatto revocatorio avanzata con la gravata relazione del 10.7.2013 e nella legittimità dell’accoglimento espresso da codesto Consiglio di Stato con il parere n. 918/2014. A tale fine evidenzia come i consolidati orientamenti citati in primo grado dall’appellato che prendendo atto della “giurisdizionalizzazione” del rimedio del ricorso straordinario, hanno riconosciuto la natura giustiziale dello stesso ed il carattere decisionale, vincolante ed irretrattabile del parere espresso dall’organo consultivo, non valgono affatto, come ritenuto dall’appellato, a dimostrare che sia oggi venuta meno la potestà della pubblica amministrazione di chiedere il riesame di un parere che risulti, ictu oculi , palesemente affetto da lampanti, macroscopici e decisivi vizi revocatori.
1.3. Nel terzo motivo di gravame, rubricato “la sentenza del TAR sulla revocazione”, si afferma che, malgrado tutto quanto precedentemente illustrato impedisse al T.A.R. di entrare nel merito specifico del ricorso, che doveva essere dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado, dopo avere esattamente riscontrato che il riesame era ammissibile, è entrata nel merito dello stesso, giudicando non sussistenti in concreto i presupposti per ritenere revocabili ex art. 395, n. 4), c.p.c. i pareri impugnati da controparte, a differenza di quanto detto dai pareri medesimi.
La difesa erariale ritiene evidente che sussista un macroscopico errore giuridico di prospettiva e un vulnus profondo inferto agli equilibri del plesso giurisdizionale amministrativo avendo il T.A.R. annullato tre atti (due pareri decisori del Consiglio di Stato e un D.P.R. decisorio), che non erano impugnabili per tali ragioni e, così facendo, è intervenuto a correggere una valutazione di merito sulla interpretazione di determinati fatti, che possono dar luogo alla revocazione per errore sui medesimi, operata dal massimo Consesso della Giustizia amministrativa, organo al medesimo TAR sovrapposto.
2. La parte appellata invece nulla eccepisce in ordine ai motivi di inammissibilità dedotti dal Ministero e si difende nel merito insistendo nella inammissibilità della “richiesta di riesame”, come formulata dall’Ministero dell’Interno, in quanto ha riguardato la scelta ermeneutica assunta dall’organo consultivo non condivisa dalla stessa. Perciò ritiene che alla luce della normativa vigente il primo parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva era ormai “intangibile” e lo stesso aveva ormai esaurito il potere per determinarsi nuovamente sul ricorso originario.
L’appellato rappresenta come il potere consultivo si consuma una volta esercitato in relazione al caso di specie e ciò in considerazione della irretrattabilità e vincolatività del parere reso, conseguente al suo contenuto decisorio che lo avvicina alle sentenze.
Invece in ordine al c.d. “abbaglio dei sensi”, enunciato dall’organo consultivo, afferma che, in realtà, esso ha riguardato, non già un errore di fatto documentale (supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita) che non ha costituito oggetto un punto controverso, bensì una diversa valutazione e considerazione dei documenti di causa, per cui l’attivato riesame non poteva ricondursi all’art. 395, n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., trattandosi all’evidenza di un errore di diritto che era stato anche oggetto di dibattito processuale tra le parti.
Per questo motivo ritiene che il parere successivamente assunto e il D.P.R. siano nulli per “difetto assoluto di attribuzione”, atteso che, nel caso di specie è stato esercitato un potere non previsto, né attribuito dall’ordinamento.
3. I motivi di appello, tra loro intimamente connessi, per quanto si dirà, sono fondati.
3.1. Prima di entrare nel merito delle doglianze è opportuno fare alcune premesse.
L’istituto del “Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica” che con il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 ha cambiato nome a “Ricorso Straordinario” e che ora va proposto al Presidente del Consiglio di Stato è disciplinato da varie fonti normative (all’origine vi era soltanto il corpo normativo di cui al D.P.R. n. 1199/1971 recante: “ Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi ”, artt. 8 a 15; di seguito sono intervenuti l’art. 3, comma 4, della l. 205/2000, l’art. 69 della l. 69/2009 che ha completato il processo di “ giurisdizionalizzazione ” del rimedio alternativo; ne sono seguite diverse norme del codice del processo amministrativo, così l’art. 7, comma 8, l’art. 48, comma 1, l’art. 112, comma 2, lett. b) e d), l’art. 120, comma 1, l’art. 128, e infine il D.L. 19/2026).
Si tratta di un “rimedio giustiziale” alternativo al ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) in quanto l’attuale sistema consente che - su accordo delle parti, ovvero in mancanza di opposizione da parte dei soggetti notificatari del ricorso - il contenzioso amministrativo possa essere definito in unico grado e su parere conforme reso dal Consiglio di Stato (“organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”, ai sensi dell’art. 100, comma primo, della Cost.) al quale, nella sua funzione di autorità terza e imparziale, spetta sostanzialmente – anche se non formalmente, essendo rimessa al Presidente della Repubblica ratione temporis l’adozione del decreto finale – la decisione della lite.
In precedenza, le sezioni unite della Corte di Cassazione (14 maggio 2014, n. 14014, 19 dicembre 2012, n. 23464 e 28 gennaio 2011, n. 2065) ma anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 9 e 10 del 2013 e n. 18 del 2012) avevano certificato la natura “giurisdizionale” del decreto decisorio del ricorso straordinario.
Di recente, l’Adunanza plenaria con la sentenza n. 11/2024 ha però - condivisibilmente - cambiato impostazione, facendo richiamo alle norme che disciplinano l’alternatività tra i rimedi, riconsiderando nuovamente la “natura amministrativa” del ricorso straordinario e specificando che “ il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali ”.
Merita altresì di essere menzionato l’art. 10, comma 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel quale il legislatore prevede una limitata possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario (quindi il D.P.R. conclusivo) davanti al giudice amministrativo:
- per le parti del giudizio, unicamente per vizi di forma o di procedimento;
- per il soggetto pregiudicato dalla decisione straordinaria, controinteressato pretermesso, anche per tutti altri possibili errori di giudizio della decisione e ciò in ragione della pretermissione (Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346, Cons. Stato, Ad. Pl. N. 9/2006).
Conclusivamente, quindi, si può dire che il ricorso straordinario costituisce un mezzo di risoluzione delle liti amministrative alternativo al processo, ma pur sempre connesso al processo, per il fatto che diverse norme del codice del processo amministrativo trattano del ricorso straordinario anche se esso, in teoria, vive al di fuori del processo (così Adunanza Planaria n. 11 del 2024, al punto 5.1. in diritto: “Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale, alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide solo alcuni tratti strutturali e funzionali. Il decreto presidenziale è atto ‘della’ Amministrazione ‒ in quanto formalmente imputato alla responsabilità dell’organo ministeriale ‒ ma non ‘di’ amministrazione attiva, trattandosi di una «decisione» che definisce una controversia nell’ambito di un procedimento contenzioso in contradditorio con le parti e avente carattere vincolato in ragione della sua funzione dichiarativa (essendo cioè espressione della volontà del diritto nel caso concreto”).
L’Adunanza plenaria n. 11 del 2024 ha inoltre affermato al punto 5.3 in diritto che “ Il decreto presidenziale è assistito dai caratteri della irretrattabilità (salva, naturalmente, l’impugnazione straordinaria) e della incontestabilità esterna ”.
Appare ragionevole ritenere che con l’espressione della “irretrattabilità” la Plenaria abbia inteso escludere la possibilità che il decreto decisorio sul ricorso straordinario, in quanto atto amministrativo, possa formare oggetto di “ritiro” in autotutela da parte della stessa amministrazione nelle forme della revoca ex art. 21 quinquies ovvero dell’annullamento d’ufficio ex art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990.
Invece la “incontestabilità esterna” cui si riferisce la Plenaria finisce, a giudizio del Collegio, per tradursi nella inammissibilità dell’impugnativa del decreto decisorio dinanzi al giudice amministrativo da parte del ricorrente (per ogni ordine di vizio) e da parte dei controinteressati ritualmente evocati per i vizi di sostanza (sempre) o di forma (purché precedenti alla resa del parere).
3.2. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio considera fondata la censura con cui il Ministero ha dedotto l’inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti proposti dal ricorrente soccombente avanti al T.A.R., sia per il fatto che la “richiesta di riesame” e “i pareri del Consiglio di Stato”, resi nell’ambito del procedimento di ricorso straordinario, rappresentano atti endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili in quanto non dotati di autonoma lesività, sia per il fatto che il D.P.R. decisorio del ricorso straordinario, in forza del principio della alternatività e della scelta in tale senso operata dalle parti, è impugnabile dalle medesime parti davanti al giudice amministrativo soltanto per vizi procedurali o formali propri, ossia intervenuti dopo il parere del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 22/1980; IV Sezione n. 800/1996; VI Sezione n. 3831/2006), ma non per il merito della decisione e con un nuovo ricorso straordinario quando si configuri la sussistenza di alcuna delle ipotesi revocatorie ex art. 395 c.p.c. (art. 15 D.P.R. 1199/1971).
Come affermato dalla giurisprudenza, la regola dell’alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e quello giurisdizionale al T.A.R., sancita dall’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, risponde ad una ratio di tutela non dei privati ma della giurisdizione, avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni constanti sulla medesima controversia, e trova applicazione, non solo quando si tratta della medesima domanda o dell’impugnazione del medesimo atto ma anche quando, come nel caso in esame, vi sia identità del bene della vita oggetto del rimedio giustiziale esperito (Cons. Stato, Sez. II, 10 ottobre 2020, n. 6318; Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4099; Sez. IV, 18 settembre 2017, n. 4353).
Avendo l’odierno appellato - originario ricorrente - scelto, senza opposizione dell’amministrazione ministeriale, di percorrere per l’impugnativa del provvedimento del Questore di Roma del 9 gennaio 2012 (di diniego della monetizzazione delle ferie non fruite negli anni 2009, 2010 e 2011) il rimedio del ricorso straordinario, rimane allo stesso definitivamente preclusa la possibilità di impugnare il medesimo provvedimento dinanzi d’innanzi al giudice di primo grado (TAR) ma rimane altresì preclusa al medesimo la possibilità di impugnare la decisione giustiziale peraltro resa in sede di revocazione del parere (il D.P.R. che ha respinto il ricorso non può quindi ridiscutersi nuovamente in sede giurisdizionale pur ove si prospetti la presenza di un errore revocatorio del parere reso in revocazione) in quanto, anche se il decreto decisorio non passa in giudicato non trattandosi di una sentenza, tale atto – reso in revocazione - diventa comunque “immutabile” e “incontestabile”, acquisendo una stabilità simile al giudicato, che preclude l’esame in sede giurisdizionale di ogni ordine di vizio sostanziale o procedurale relativo agli atti prodromici il D.P.R. (incluso il parere).
Nella specie, poi, trattandosi inoltre di una decisione rescissoria – intervenuta a seguito di istanza di revocazione del primo parere - è escluso il rimedio della revocazione all’art. 395, n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a., che normalmente è ammessa nei confronti del D.P.R. di decisione del ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. n. 119 del 1971; tanto perché è ius receptum che la revocazione della revocazione non sia ammissibile ai sensi dell’art. 107 comma 2 c.p.a.; non può ritenersi quindi che tale inammissibilità possa contraddittoriamente condurre all’impugnazione del parere reso in revocazione in sede giurisdizionale di primo grado che avrebbe carattere elusivo dell’alternatività ma anche dell’anzidetto principio di inammissibilità della revocazione della revocazione e non si armonizzerebbe con l’art. 107 comma 1 c.p.a. che prevede che sia impugnabile al Consiglio di Stato la sentenza di revocazione del Tar e non viceversa.
3.3. Per le ragioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile il ricorso e i successivi motivi aggiunti proposti per l’impugnazione degli atti in epigrafe elencati esulando la controversia dai limiti della giurisdizione amministrativa.
4. In considerazione della particolarità della questione trattata si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar Lazio impugnata dichiara inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RO, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
UD NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD NI | AR RO |
IL SEGRETARIO