Sentenza 16 settembre 2004
Massime • 1
Il reato di indebito conseguimento di contributi a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia si perfeziona con la cosciente prospettazione di notizie o dati falsi nelle domande dirette ad attenere gli aiuti comunitari. (Nel caso di specie erano stati indicati tra i quantitativi di "latticello", ottenuti dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche quelli prodotti dalle creme da siero, esclusi dagli aiuti comunitari secondo quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento CEE n. 986 del 1968).
Commentario • 1
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/09/2004, n. 41265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41265 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 16/09/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1727
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 03567/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 6.10.2003 con cui è stata confermata la condanna alla pena della reclusione inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 2, comma 1, legge 23 dicembre 1986 n. 898;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Emilio Chiodi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 6.10.2003 la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna alla pena della reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a HI AN, quale responsabile, nella qualità di legale rappresentante della ditta Industria agricola casearia HI di HI EV RA e C s.n.c. mediante l'esposizione di dati e notizie false (in particolare, comunicando falsamente le qualità del latticello prodotto in ogni chilogrammo di burro prodotto o venduto), di avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso indebitamente conseguito contributi comunitari del Fondo Agricolo Europeo pari a L. 508.969.883. Rilevava la Corte che il Fondo eroga l'aiuto comunitario in base alla quantità di latticello prodotto per ogni kg di burro prodotto o venduto;
che il latticello che può beneficiare dell'aiuto comunitario è soltanto quello ottenuto, durante la produzione del burro, dal latte e dalla crema di latte, mentre è escluso dagli aiuti comunitari quello derivante dalle creme da siero;
che era emerso che l'imputato aveva utilizzato nella produzione del burro anche panne da siero (il liquido che residua dalla produzione del formaggio) ed aveva chiesto l'aiuto comunitario in maniera indistinta per la miscela di creme di latte e creme di siero.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- erronea applicazione della legge n. 898/1986, del D. M. 4 agosto 1988 n. 392; della legge n. 202/1983, del decreto legislativo n. 360/1999 e del Regolamento CEE n. 986/1968 poiché anche le creme da siero derivano dalla materia prima "latte". Inoltre, nella definizione del latticello contenuta nell'art. 1 del regolamento 986/1968 è compresa anche l'acidificazione del latte e delle creme di latte, sicché burrificando latte o creme di latte acidificati vengono burrificate le frazioni di siero separate per acidificazione. I sottoprodotti di tali burrificazioni sono il latticello di siero e il latticello di crema di siero che sono, perciò, implicitamente contemplate nel regolamento CEE e possono rientrare nell'aiuto comunitario. Peraltro, dal tenore del citato DM emerge che la dicitura latticello è usata senza distinzione tra le due tipologie e che il riferimento al burro è generico. Nella specie, poi, mancava l'elemento psicologico del reato, avendo egli agito in buona fede compiendo tutte le formalità relative alla richieste di erogazione dell'aiuto comunitario, nelle quali si era fatta menzione del latticello riconducibile alla burrificazione di creme da siero;
- mancata e manifesta illogicità della motivazione in ordine al metodo di calcolo adottato ai fini della determinazione degli aiuti indebitamente percepiti. Posto che le creme lavorate giungevano miscelate alla ditta HI e che il titolo di grasso delle creme da siero è estremamente variabile, i calcoli della Guardia di Finanza, presuntivi ed arbitrali, non potevano condurre all'individuazione di alcun importo certo, proprio per l'impossibilità di risalire all'effettivo quantitativo di latticello riconducibile alla crema da siero lavorata, donde la necessità di disporre l'assunzione delle prove richieste dalla difesa sul punto;
- violazione dell'art. 18 del DM 4.08.1988 e dell'art. 1 legge n. 202/1983 poiché l'aiuto comunitario viene determinato sulla base della quantità di burro prodotta (senza distinzione tra il burro di qualità ed il semplice burro) e non sulla base del latticello. Essendo tecnicamente scontato che la lavorazione di ogni tipo di crema (da affioramento o da siero che sia) per produrre burro da luogo alla formazione del sottoprodotto definito latticello, tutto il latticello può godere dell'aiuto comunitario. Inoltre, era stato erroneamente ritenuto che la percentuale di grasso contenuta nella da siero sia uguale a quella che contiene la crema di affioramento, mentre il rapporto è di 9 a 1 a favore di quest'ultima. Tale errore, unitamente a quello relativo al quantitativo di crema di affioramento acquistata (90%) inficiava i calcoli eseguiti dalla Guardia di Finanza.
Chiedeva l'annullamento della sentenza. Il ricorso è infondato. La prima doglianza attiene alla ritenuta esclusione del latticello derivante dalle creme da siero dall'erogazione degli aiuti comunitari poiché, secondo il ricorrente, tali creme sono comprese nell'accezione di "grassi del latte" e rientrano nella definizione di latticello contenuta nel d. lgs. n. 360/1999 e nel reg. CEE n. 986/1968 in cui è considerata anche l'acidificazione del latte e delle creme di latte.
Va, al riguardo, osservato i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la normativa di cui al decreto ministeriale 392/1988 e al regolamento CEE n. 986/68 chiaramente prevede che l'aiuto comunitario debba essere concesso soltanto al latticello e/o al latte scremato, così come definiti nell'art. 1 del regolamento e cioè al "latticello ottenuta dalla trasformazione in burro del latte o della crema di latte, anche acido o acidificato", sicché non rientra in tale definizione il latticello proveniente dalla lavorazione della crema da siero.
Nè può assumere rilevanza il fatto che anche da tale siero, derivante dalla cottura del latte per la produzione dei formaggi, possa ottenersi il burro, di qualità inferiore a quella del burro prodotto con la crema di latte, perché l'aiuto previsto dalla richiamata normativa è concesso al latticello (proveniente dall'agitazione meccanica della crema di latte: zangolatura) e non al burro.
Poiché l'imputato ha scientemente indicato nelle domande dirette ad ottenere gli aiuti comunitari quantitativi di latticello comprendenti anche quello derivante dalla creme da siero, escluso dai benefici, sussiste il reato contestato che si perfeziona con la prospettazione di notizie o dati falsi al fine di ottenere indebitamente contributi dal Fondo agricolo europeo.
La sussistenza dell'elemento psicologico bene è stata ritenuta considerando che l'imputato, il quale come titolare di un'azienda di grandi dimensioni operante nella produzione del burro aveva acquisito approfondite conoscenze nei vari aspetti inerenti a tale attività, ha consapevolmente effettuato richieste di erogazione di contributi comunitari per quantitativi di latticello proveniente dalla miscela di latte o crema di latte e di crema di siero tenendo irregolarmente i libri di carico e scarico in modo da far risultare un'indicazione indifferenziata di latticello ai fini dell'ottenimento del contributo.
Anche il secondo motivo, relativo all'erronea determinazione dell'importo da restituire, non può essere accolto. Infatti, i verbalizzanti, nel calcolare l'importo degli aiuti indebitamente percepiti, hanno adottato i valori del grasso percentuale relativo ad ogni singola consegna e tenuto conto dei quantitativi di panna da siero lavorati e, in base al relativo titolo di grasso, della resa in burro della panna da siero ragionevolmente fissando il titolo di grasso mediamente nel 24%.
Poiché la crema da siero si può ottenere solo per centrifugazione ed il titolo di grasso, che può variare da meno del 10% ad oltre il 50%, non può essere prefissato, corretta è l'adozione del suddetto valore, ottenuto, in mancanza di più precisi dati, dalla media di quelli sopraindicati.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004