Sentenza 19 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/06/2002, n. 8884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8884 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
E A 6 N I 8 5 9 O R 1 I 0 / A Z 4 7 A T 7 6 R U B 0 8 8 84 / 0 2 2 T B S . . I I L R . REPUBBLICA ITALIANA L R G P . A T E D . R B L E A A A D T I D I 1 S R 3 E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E 1 T E Oggetto T S . N I N A A IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA M reddito partecipazione società di persone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6000/98 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 24274 Dott. Stefano MONACI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente hew SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMACICALESE GIOVANNI, elettivamente VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato TAMMETTA WALTER, FAIOLA FRANCA, difeso dall'avvocato giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo . N rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1075 avversO la sentenza n. 182/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di Formia, con av- viso di accertamento del 1° dicembre 1988, rettificava il reddito di partecipazione di GI CI per effettuato nei il 1982, sulla base dell'accertamento Sepe s.d. f. Applicava, confronti della CI G. new inoltre, la pena pecuniaria. Il contribuente impugnava l'accertamento, deducendo l'insussistenza del maggior reddito, l'illegittimità della pena pecuniaria e la prescrizione della stessa. La commissione tributaria provinciale di Latina, essendo stato annullato l'accertamento effettuato nei confronti della società, accoglieva il ricorso. L'ufficio proponeva appello, che veniva accolto commissione tributaria regionale del Lazio con dalla sentenza 4 marzo - 15 aprile 1997, in considerazione del sopravvenuto accoglimento del gravame dello stesso ufficio avversO la sentenza relativa al reddito della 2 società. I giudici d'appello determinavano, quindi, il reddito del socio nel 50% di quello accertato nei con- fronti della società. Avverso tale sentenza il CI ha proposto ri- corso per cassazione, sulla base di due motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricor- SO. § 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando illegittimità della pena pecuniaria, il ricorrente deduce che, secon- do la giurisprudenza di legittimità, non può essere henr considerata infedele la dichiarazione i.r.pe.f. del so- cio di società di persone che indichi la sua quota di partecipazione sulla base dell'imponibile dichiarato dalla società ai fini i.lo.r., anche nel caso di retti- fica di quest'ultimo. In tal caso il maggior reddito dovrà essere imputato al socio senza applicazione del- la pena pecuniaria prevista per infedeltà della denun- cia. Tale tesi è stata condivisa dal Ministero delle Fi- nanze nella circolare della Direzione Generale Imposte n. 7/1496 del 30 aprile 1977. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia applicato la prescrizione della sanzione, irrogata dopo il termine previsto dall'art.17 3 della legge n.4 del 1929. 2.3. Nel controricorso l'amministrazione finanzia- ria deduce l'inammissibilità delle censure, non avendo il ricorrente riproposto in appello le questioni rela- tive alla illegittimità delle sanzioni. $ 3. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Come ha esattamente ri- levato la difesa dell'Amministrazione finanziaria, le questioni svolte dal ricorrente, concernenti esclusi- vamente l'applicazione delle sanzioni, non erano state proposte in appello. Alla pronuncia d'inammissibilità consegue la con- danna del ricorrente alle spese, da liquidarsi in com- plessivi euro 2600,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente alle spese, liquidate in complessivi euro E N 2600,00, di cui euro 2500,00 per onorari, oltre alle IO Z 86 A 19 R 5 T / spese prenotate a debito. IS . /4 N 6 G 2 E . R B A .R I . .P Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- A L R L D D A A L . T E E B T D U A la Sezione tributaria, il 27 febbraio 2002. N I B T S E I N S A 1 R SE E I 3 T 1 R I . E Il President Il Consigliere estensore A N T A M Enrico Altieri Bruno Saccucci,асчист IL CANCELLIERE Osvaldo Ascanic