Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16784
CASS
Sentenza 24 marzo 2004

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Le sentenze n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995 della Corte costituzionale - rispettivamente dichiarative, "in parte qua", dell'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, e dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) - valgono solo a consentire il mantenimento dei regimi e dei trattamenti già applicati prima dell'entrata in vigore della normativa ostativa, ma non possono autorizzare l'applicazione di regimi alternativi più favorevoli, in difetto delle condizioni più restrittive previste dal diritto sopravvenuto e in forza di una pretesa "evoluzione naturale" delle misure alternative verso approdi di più appaganti forme di reinserimento sociale. (Nella specie si è ritenuta corretta la conclusione cui era giunto il giudice di merito nell'escludere, sulla base dei risultati dell'osservazione intramuraria compiuta sulla condotta del condannato e dei rapporti disciplinari da lui subiti, che egli avesse manifestato costante senso di responsabilità e comprovata correttezza di comportamento già prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16784
    Data del deposito : 24 marzo 2004

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