Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
Le sentenze n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995 della Corte costituzionale - rispettivamente dichiarative, "in parte qua", dell'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma secondo, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, e dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) - valgono solo a consentire il mantenimento dei regimi e dei trattamenti già applicati prima dell'entrata in vigore della normativa ostativa, ma non possono autorizzare l'applicazione di regimi alternativi più favorevoli, in difetto delle condizioni più restrittive previste dal diritto sopravvenuto e in forza di una pretesa "evoluzione naturale" delle misure alternative verso approdi di più appaganti forme di reinserimento sociale. (Nella specie si è ritenuta corretta la conclusione cui era giunto il giudice di merito nell'escludere, sulla base dei risultati dell'osservazione intramuraria compiuta sulla condotta del condannato e dei rapporti disciplinari da lui subiti, che egli avesse manifestato costante senso di responsabilità e comprovata correttezza di comportamento già prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16784 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 409
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 006031/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO MA N. IL 11/07/1961;
avverso ORDINANZA del 04/10/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alessandro De Federicis, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre CO MA avverso l'ordinanza del 4.10.2002, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza tendente ad ottenere la concessione di un permesso premio e la contestuale dichiarazione, in applicazione della sentenza n. 137 del 22.4.1999 della Corte Costituzionale, che egli, alla data dell'entrata in vigore del D.L.
8.6.1992 n. 306, aveva raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
Osservava il tribunale suddetto che faceva difetto il presupposto della collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58 - ter Ordin. Penit., essendo stato il NI condannato per una pluralità di delitti, fra cui sequestri di persona a scopo di estorsione e, quindi, per reati ostativi alla concessione del beneficio ai sensi del primo comma dell'art.
4 - bis Ord. Pen., e che era da escludere che egli, alla data del 9.6.1992 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 306/92) avesse raggiunto un livello di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto. Ciò risultava dal contenuto delle relazioni socio-comportamentali dell'epoca, da cui il emergeva che il condannato, anche se aveva conseguito il diploma di scuola media inferiore ed aveva svolto il lavoro di scopino, non aveva tuttavia compiuto ne' progressi trattamentali rivelatori del superamento delle cause di devianza ne' percorsi di rielaborazione critica del proprio passato, per cui non si poteva considerare cessata la sua pericolosità sociale, requisito indispensabile per la concessione di permessi premio. Inoltre la sua condotta non era stata sempre improntata a correttezza, avendo subito due procedimenti disciplinari in data 23.10.1990 e in data 23.1.1992.
Lamenta il ricorrente inosservanza di legge e illogicità della motivazione, sotto il profilo che il tribunale di sorveglianza da un canto aveva riconosciuto che egli aveva mantenuto una condotta sostanzialmente regolare e, dall'altro, aveva escluso che avesse compiuto un percorso trattamentale rivelatore del superamento delle cause di devianza, non tenendo conto dello scarso valore delle infrazioni disciplinari commesse e del fatto che egli, essendosi impegnato in attività lavorativa, svolgendo con cura le mansioni assegnategli, aveva recuperato i valori della legalità. Inoltre, si sarebbe dovuto tenere conto di tutto il periodo di espiazione della pena, complessivamente ammontante a circa 20 anni, non potendosi obliterare il percorso di risocializzazione da lui compiuto nell'arco della detenzione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero il tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione sia delle disposizioni di legge in materia di concessione dei permessi premio, sia delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 1999, spiegando motivatamente e convincentemente che alla data del 9.6.1992, data di entrata in vigore del D.L. n. 306/92, il condannato non aveva affatto raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Ciò, sia con riguardo al primo comma dell'art. 30 - ter Ordin. Penit. (che prevede che la concessione dei permessi premio è subordinata alla mancanza di pericolosità sociale) sia in riferimento all'ottavo comma del medesimo art. 30 - ter, secondo cui il beneficio è concedibile ai soggetti che abbiano "manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle attività lavorative o culturali".
Orbene, nella specie i giudici di merito hanno dimostrato, sulla base di elementi specifici e concreti, ricavabili dalle informazioni sulla condotta intramuraria e sul curriculum trattamentale del Coma, che alla data suddetta facevano ancora difetto entrambi i presupposti richiesti dalla legge, essendo il condannato apparso ancora socialmente pericoloso, avuto riguardo alla estrema gravità dei reati commessi, rivelatori di una non comune propensione al delitto;
e non avendo egli neanche mantenuto buona condotta, commettendo due illeciti disciplinari, il secondo dei quali proprio a ridosso dell'epoca in relazione alla quale andava condotta la valutazione del livello di rieducazione da lui raggiunto ai fini della concedibilità del beneficio.
Su tali aspetti il ricorrente ha potuto opporre soltanto censure di scarso profilo, come il riferimento al numero degli anni trascorsi in carcere (elemento avente, di per sè solo, valenza neutra), o la scarsa rilevanza dei rapporti disciplinari del quale era stato destinatario.
Anche l'essersi egli dedicato ad attività lavorativa non è stato considerato come sintomo certo di compiuta risocializzazione, essendo apparso elemento insufficiente per affermare che egli, entrato in carcere a 22 anni, si fosse liberato degli schemi comportamentali antisociali di cui era portatore ed avesse evidenziato un cambiamento ulteriore sufficientemente profondo. Ciò, alla luce delle relazioni comportamentali dell'epoca, che avevano messo in evidenza che il percorso rieducativo, lungi dall'essere pervenuto ad un livello di sufficiente maturazione, era ancora incompleto, come comprovato dal rapporto disciplinare redatto a suo carico poco tempo prima dell'entrata in vigore della normativa ostativa alla concessione di benefici.
La stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare, con la sentenza sopra richiamata, l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
4 - bis Ordin. Penit, ha chiarito che non si poteva ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa prescritta nell'art. 27 dalla Costituzione, con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative;
ma ha tuttavia precisato che ciò poteva avvenire "in favore di chi, al momento in cui è entrata in visore una lesse restrittiva, a (vesse) sia realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure".
La sussistenza di quest'ultima condizione, da ritenere imprescindibile ai fini della concessione dei benefici penitenziari, è stata esclusa dal tribunale di sorveglianza con argomentazioni inattaccabili sia sul piano logico che su quello giuridico. È evidente, infatti, che ai fini della concedibilità dei benefici, la presunzione di pericolosità sociale dei condannati per i gravi delitti indicati nel primo comma dell'art.
4 - bis Ordin. Penit, come quelli commessi dal Coma, deve essere incontrovertibilmente superata attraverso il compimento di un percorso rieducativo, che consenta di affermare che il condannato abbia manifestato un costante senso di responsabilità e una comprovata correttezza di comportamento già prima della entrata in vigore della normativa più restrittiva, laddove nella specie tali requisiti sono stati motivatamente esclusi con riferimento ai risultati dell'osservazione intramuraria compiuta all'epoca e ai due rapporti disciplinari subiti dal condannato. Si è già osservato in proposito da parte di questa Corte che "Le sentenze n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995 della Corte Costituzionale - rispettivamente dichiarative, "in parte qua", dell'illegittimità costituzionale dell'ai 15, comma secondo, del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, e dell'art.
4 - bis della legge n. 354 del 1975 - valgono solo a consentire il mantenimento dei regimi e dei trattamenti già applicati prima dell'entrata in vigore della normativa ostativa, ma non possono autorizzare l'applicazione di regimi alternativi più favorevoli, in difetto delle condizioni più restrittive previste dallo "ius superveniens" e in forza di una pretesa "evoluzione naturale" delle misure alternative verso approdi di più appaganti forme di reinserimento sociale." (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5264 del 25-9-1997, rv. 208791). Nè può affermarsi che, comunque, il tribunale avrebbe dovuto verificare se, come sostenuto dal ricorrente, il percorso di risocializzazione si potesse ritenere eventualmente completato "ora per allora", con riguardo al comportamento mantenuto dal condannato in epoca successiva al giugno 1992.
Il significato della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 137/99, su cui il ricorrente ha fondato la sua tesi, è nel senso che i buoni risultati del trattamento rieducativo, eventualmente raggiunti prima della data suddetta, non devono andare dispersi ed anzi valorizzati a fini rieducativi, ma che, comunque, gli esiti positivi del trattamento devono aver mantenuto il carattere dell'attualità; per modo che, ai fini dell'accoglimento della domanda di concessione di benefici penitenziari, potrebbe non bastare il pregresso raggiungimento di un buon livello di risocializzazione prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice, ove il successivo comportamento del condannato si rivelasse incompatibile con la concessione di tali benefici.
Non è però ammissibile l'ipotesi contraria, ovverosia che, come sembra voler sostenere il ricorrente, ove il percorso di risocializzazione compiuto prima dell'entrata in vigore della normativa più restrittiva non apparisse totalmente soddisfacente, si possa tenere conto, ai fini della concedibilità del beneficio, del buon comportamento successivo.
Ciò, per la semplice ragione che, così opinando, verrebbe ad essere posta nel nulla la legislazione più restrittiva successivamente entrata in vigore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004