Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula B 0 5 34 1/ 02 PUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 05 34 1 0 2 DI CASSAZIO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Bruno D'Angelo Presidente R.G. 15248/99 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere "1 Giancarlo D'Agostino It Rep. 1.16256 11" Maura La Terza Cron.. Ud. 10/1/2002 "" Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da UNITA' SANITARIA LOCALE TARANTO 7,in gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore pro-tempore, dott. Giuseppe Brizio, elett.dom.in MA, via Romeo Romei n.27, presso lo studio dell'avv.Maurizio MAgnoli, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Panza e Pierfrancesco Lupo, per procura speciale a margine del ricorso;
79 RICORRENTE
CONTRO
FILOMENA D'ADDARIO e CIRO DE ROMA, elett.dom.in MA,viale Giulio Cesare n. 183,presso lo studio della dtt.Ursula 1 eD'Addaric Filamene e difesi dağli avvỹ Matteoavv Matteo Malandrino, perMalandrino, per Benincampi, rappresentati procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 20 gennaio 1999, n.1999 (R.G.N.1722/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Pierfrancesco Lupo e Matteo Malandrino;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Filomena D'AD chiedeva al Pretore del lavoro di Taranto di ingiungere al Commissario liquidatore della SL Ta/7,in liquidazione, il pagamento della somma di lire 435.289, precisando di essere creditrice della detta somma, in virtù di provvedimento di determinazione delle spese e competenze di una procedura esecutiva,pronunciato dal Pretore di Taranto, G.E. mobiliare, in data 9 febbraio 1995, in presenza di dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato in procedura esecutiva presso terzi, promossa in danno della disciolta SL Ta/7,dall'avv.D'AD, in proprio e nell'interesse di IR De MA. Il Pretore, in accoglimento del ricorso, ingiungeva con provvedimento del 31 luglio 1995 alla SL Ta/7,in liquidazione, il 2 pagamento della somma indicata in ricorso, oltre accessori, in favore dell'avv.Filomena D'AD. La SL Ta/7 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando la carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, l'inesistenza del credito e la insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento. Si costituivano in giudizio sia l'opposta che IR De MA il quale spiegava intervento volontario litisconsortile e adesivo esponendo di essere creditore, in solido con l'avv. AD, delle spese del processo esecutivo per il quale era stato chiesto il provvedimento monitorio. Con sentenza dell'll marzo 1997 il Pretore del lavoro di Taranto accoglieva l'opposizione proposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la USL Ta/7 al pagamento in favore dell'avv.D'AD della somma di lire 435.289, oltre interessi. La decisione, su gravame della SL Ta/7, veniva confermata dal Tribunale locale che, con sentenza del 20 gennaio 1999, rigettava l'appello confermando la pronuncia pretorile. Osservava, in particolare, il Tribunale che:era applicabile, in via analogica, la disciplina di cui all'art.95 c.p.c. anche nella ipotesi come nella specie di conclusione negativa del processo - esecutivo per cause non imputabili al creditore procedente;
il aveva, infatti, diligentemente promosso la espropriazione creditore forzata nella forma del pignoramento presso terzi, individuando il debitor debitoris nell'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della SL, nel ragionevole convincimento che presso la 3 banca tesoriera fossero depositate somme di competenza della debitrice;
né era applicabile il combinato disposto di cui agli artt.632 e 310 c.p.c.,essendo tale disciplina dettata in via ecslusiva per le ipotesi di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza;era infine infondata la doglianza secondo il giudice di prime cure aveva attribuito le cui erroneamente spese del procedimento esecutivo all'avv.D'AD,pur in difetto di prova circa la effettiva anticipazione da parte del difensore del creditore procedente;
la SL non aveva interesse né legittimazione a dolersi della soluzione adottata poichè l'unico soggetto danneggiato, legittimato alla impugnazione, era in astratto il cliente dell'avv.D'AD-creditore procedente nel pignoramento presso terzi il quale, spiegando intervento volontario litisconsortile, aveva già nel primo grado di giudizio espressamente ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv.D'AD confermandone con ciò la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. L'SL Ta/7 ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno resistito con controricorso, i,illustrato da memoria, la D'AD e il De MA. MOTIVI DELLA DECISIOBE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 95,632 e 310 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, anche in caso infruttuoso della procedura espropriativa, per cause non imputabili al creditore procedente sia applicabile, in via analogica, la previsione dell'art.95 c.p.c.,senza considerare che l'avverbio "utilmente" ivi usato dal legislatore non consente alcuna deroga. Quanto poi al giudizio di non applicabilità, nella specie, degli artt. 632 e 310 c.p.c., è da dire che, pur essendosi della procedura per motivi diversiverificata l'estinzione rispetto alle previsioni di cui agli artt.629,630 e 31 c.p.c.,ci si trova di fronte a un arresto atipico della esecuzione che, in imputabili direttamente al debitoreassenza di circostanze esecutato, è sempre un caso da considerare nel novero di quelli previsti dall'art.632 c.p.c. Il motivo va accolto perché fondato. presso terziIn caso di procedimento di espropriazione conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non esecutante, nessuna norma assicura аcontestata dal creditore quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art.95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le spese del relativo procedimento, presuppone espressamente un'esecuzione fruttuosa e, d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art.306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione (Cass., 12 maggio 1999, n.4695;vedi anche Cass., 4 agosto 2000, n.10306). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che ha erroneamente applicato,in via analogica, la disciplina di all'art.95 c.p.c. in un caso di conclusione negativa delcui 5 炽 processo esecutivo per cause non imputabili al creditore procedente, senza tenere conto della espressa formulazione della norma che presuppone una procedura utilmente esperita. Con il secondo motivo, denunciandosi insufficiente contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la SL non aveva interesse né legittimazione a contestare la statuizione con la quale il giudice di prime cure aveva deciso di attribuire direttamente le spese del processo di esecuzione al difensore del creditore procedente, piuttosto che a quest'ultimo. Anche se l'avv.D'AD avesse fornito la prova circa la sussistenza del proprio credito, in ogni caso, il Pretore, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e SS. c.p.c. riconoscendo tuttavia in capo all'interventore volontario l'originario interesse all'azione, avrebbe dovuto adeguare la propria decisione alla premessa, anche nella parte dispositiva.Il giudice di appello,nel limitarsi a riconoscere la sussistenza sostanziale dell'opposto diritto dell'avv.D'AD, a motivo della sua posizione di concreditore, in solido col creditore procedente, non ha preso alcuna decisione in ordine alla lamentata carenza. di legittimazione dell'appellante avv.D'AD. Il motivo va rigettato perché infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che la SL non aveva interesse né legittimazione a dolersi della soluzione adottata dal giudice di prime cure, che aveva attribuito le spese del procedimento esecutivo all'avv.D'AD, poiché l'unico soggetto danneggiato, legittimato all'impugnazione,era in astratto il cliente dell'avv.D'AD-creditore procedente nel prignoramento presso terzi il quale, spiegando intervento volontario litisconsortile, aveva già nel primo grado di giudizio espressamente ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv.D'AD confermandone con ciò la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. La sentenza impugnata va perciò cassata, ai sensi dell'ultimo dell'art.382 c.p.c., in relazione al primo motivo, per comma assoluta carenza di tutela giudiziaria del diritto azionato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il domanda;
compensa lesecondo;
cass a e dichiara inammissibile la spese dell'intero giudizio. MA,10 gennaio 2002 other M eet our Views Il Consigliere est. Il Presidente flill 3 3 0 5 1 . . A T S N I S R D A 3 A ' , T 7 L , - O L L A 8 E - S L Still 1 E D O P 1 B I S S I I E N D N E G G S A G O T I E S A A L O D P O E A T M , T I L I O L R A R I E T D D D S I E T O G E N 7 R E S E