Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di norme di prevenzione antinfortunistica, l'imprenditore non può delegare i compiti inerenti l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza al lavoratore beneficiario della tutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2014, n. 14615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14615 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOTI Giacomo - Presidente - del 25/02/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 360
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 35654/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT RI N. IL 19/06/1961;
avverso la sentenza n. 7338/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/01/2013 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 1/07/2011, che aveva dichiarato PO AV colpevole del reato ascrittogli e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione, al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento in favore della parte civile costituita della provvisionale di Euro 40.000,00. PO AV era imputato del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2, 3 e 5 perché, in qualità di legale rappresentante della società Tenda Europa Srl con sede in Voghera, aveva cagionato per negligenza, imprudenza e imperizia al lavoratore EN UC, operaio specializzato, lesioni personali consistite in frattura vertebre L3-L4, con prognosi iniziale di giorni 60, poiché, mentre il lavoratore era intento a svolgere lavori di montaggio di tende da sole, su un trabattello, all'altezza di circa cinque metri, era precipitato al suolo, a seguito del ribaltamento del supporto sul quale si trovava;
evento prevedibile, prevenibile ed evitabile solo che fossero state rispettate le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 140, perché il trabattello non era stato ancorato alla costruzione prospiciente il secondo piano di calpestio e non era stato livellato il piano delle ruote di scorrimento e di appoggio del supporto;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, perché non erano state prese in considerazione le condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, in relazione all'utilizzo del trabattello in conformità alle corrette istruzioni d'uso. Il fatto si era verificato il 23 giugno 2006.
2. Ricorre per cassazione PO AV censurando la sentenza della Corte territoriale sulla base dei seguenti motivi:
a) carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla positiva valutazione di attendibilità espressa dalla sentenza in merito alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e alla conseguente conferma della condanna dell'imputato per i reati a lui ascritti. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe avallato la ricostruzione e la valutazione probatoria del giudice di primo grado nonostante dalle risultanze istruttorie non fosse emersa al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato. Le valutazioni operate dal giudice di secondo grado, si assume, sarebbero giunte a conclusioni non logiche dando luogo a un vero e proprio travisamento del fatto per aver trascurato elementi di pacifica rilevanza emersi dagli atti, in particolare, alcuni aspetti fattuali della vicenda dai quali emergeva sicuramente un profilo di responsabilità, per lo meno concorrente, in capo al lavoratore infortunatosi.
I giudici di merito avrebbero dato per scontato che il lavoratore avesse riferito al datore di lavoro che sarebbe stato opportuno usare un carroponte, mentre dalla deposizione del lavoratore non sarebbe affatto emersa simile circostanza, secondo quanto risulta dal verbale dell'udienza del 23 maggio 2011 a pag. 31. Inoltre, sarebbe rimasta sfornita di prova la circostanza che il trabattello non fosse l'attrezzo adeguato al caso di specie, come è emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa all'udienza del 23 maggio 2011 (verbale pag. 14). Il lavoratore aveva anche specificato di aver proposto lui l'utilizzo del trabattello (verbale udienza 23 maggio 2011, pag. 20). I giudici di merito avrebbero omesso di considerare la manchevolezza più evidente riscontrabile nella condotta della persona offesa, che non aveva verificato il piano di appoggio del trabattello ed il suo livellamento (verbale udienza 23 maggio 2011, pag. 22). La sentenza impugnata sarebbe incorsa, pertanto, anche in una palese violazione di legge e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20, la cui corretta applicazione avrebbe indotto ad una pronuncia di responsabilità quantomeno concorrente;
b) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, per avere il Tribunale motivato la decisione di non concedere le attenuanti generiche sulla base del fatto che l'imputato non si fosse adoperato per far ottenere alla persona offesa un ristoro quantomeno parziale dei danni, nonostante dagli atti risultasse che la persona offesa non aveva avanzato alcuna richiesta risarcitoria e che il lavoratore aveva ricevuto totale risarcimento dall'Inail;
c) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, per non essere stata raggiunta la prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati contestatigli. In ogni caso, secondo il ricorrente, l'entità della provvisionale stabilita a favore della parte civile sarebbe del tutto eccessiva, fissata nella misura di Euro 40.000,00 sulla base di postumi permanenti indicati nel 10% senza che il giudice disponesse di alcuna documentazione medica e senza che fosse stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di merito, si assume, avrebbe calcolato il danno da invalidità temporanea e permanente su parametri del tutto discrezionali. L'Inail avrebbe, inoltre, già stanziato in favore della persona offesa la somma di Euro 100.375,61, ricorrendo pertanto gravi e giustificati motivi per sospendere o ridurre la condanna al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio non è prescritto.
2. Si tratta di fatto commesso in data 23/06/2006. A seguito delle modifiche apportate all'art. 590 c.p., comma 3, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2, la pena per le lesioni personali colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è da tre mesi a un anno di reclusione o da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 di multa. Quanto al tempo necessario a prescrivere, la disciplina attualmente vigente, applicabile in quanto si tratta di fatto commesso successivamente alla data di entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, prevede il termine prescrizionale di sei anni, in ogni caso non ulteriormente estensibile oltre un quarto in caso di interruzioni, per complessivi sette anni e sei mesi. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado in data 1 luglio 2011 ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 156, 160 e 161 c.p., come modificati con L. 5 dicembre 2005, n. 251, alla data del 23/12/2013, ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello, si sarebbe compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate, ma sono rilevabili dagli atti del processo periodi di sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p., comma 1, n. 3 dal 22/09/2012 al 22/11/2012 e dal 22/11/2012 al 15/01/2013, dunque per un periodo ampiamente superiore al tempo intercorso dal 23/12/2013 alla data odierna.
3. Esaminando i motivi di ricorso, si deve rilevare che si tratta di censure infondate, al limite della inammissibilità.
4. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio motivazionale in quanto, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero trascurato elementi di pacifica rilevanza emersi dagli atti, in base ai quali, tuttavia, è lo stesso ricorrente ad asserire che si sarebbe potuta accertare, non l'assenza di responsabilità dell'imputato ma, la grave negligenza del lavoratore, tale da costituire una concausa nella verificazione dell'evento dannoso. E l'omessa considerazione di tali emergenze istruttorie sarebbe censurabile, ad avviso del ricorrente, anche sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20. 4.1. È necessario premettere, in via generale, che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435;
Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv.. 197250).
4.2. Tanto premesso, la censura in esame si pone in palese contrasto con il testo delle pronunce di merito. In particolare, sia nella sentenza di primo grado (pag.7), sia nella sentenza di appello (pagg. 4-5), si leggono a chiare lettere, con logica argomentazione, le ragioni per le quali, pur avendo preso in esame tutte le risultanze istruttorie, ivi comprese quelle indicate dal ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere la configurabilità della condotta del lavoratore in termini di concausa dell'evento lesivo. Con la dedotta censura si tende, a ben vedere, ad ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
A tale riguardo è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno affrontato il tema dei limiti del sindacato di legittimità in diverse sentenze, che costituiscono il quadro di riferimento per la valutazione di ammissibilità del ricorso che denunci il vizio di motivazione. In particolare, in una pronuncia del 1995 (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv.203428), si è ritenuto che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre;
nel 1996 (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv.205621) si è affermato il principio che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica. E nel 1997 (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) si è anche ritenuto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nel 2000 (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260) l'ambito di valutazione è stato ulteriormente messo a punto nel senso che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, e,nel 2003 (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, 1 Petrella, Rv. 226074), si è puntualizzato che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi. Il ricorso in esame in nulla si conforma alle predette direttive del giudizio di legittimità perché non individua fratture argomentative della motivazione ma si limita a sostituire il proprio ragionamento, per lo più assertivo, a quello svolto dalla Corte per accreditare una ricostruzione della vicenda più favorevole all'imputato. Le censure, pertanto, si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette a sovvertire le conclusioni cui perviene la Corte di merito e ad accreditare una ricostruzione alternativa dei fatti, procedendo da una diversa interpretazione degli elementi probatori e sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità.
4.3. La Corte di Appello ha, sul tema qui censurato, condiviso le considerazioni del primo giudice, espressamente richiamate, ed ha ricordato come il datore di lavoro sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per assenza o inidoneità delle misure di sicurezza senza che sia possibile, in tali ipotesi, attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore medesimo in ragione della posizione di garanzia che il datore di lavoro assume nei confronti dei lavoratori, desumendo l'insostenibilità dell'ipotesi difensiva, che vorrebbe addossare al lavoratore, in tutto o in parte, la responsabilità dell'infortunio, in base alla considerazione che, pur ammettendo che fosse stato il lavoratore a suggerire l'utilizzo delle attrezzature inadeguate, sarebbe stato preciso obbligo del datore di lavoro quello di verificare con gli operai il montaggio della struttura, il rispetto delle chiare prescrizioni stabilite nel libretto di istruzioni e la concreta possibilità di ancoraggio, essendo tenuto il datore di lavoro a non abdicare agli obblighi normativamente previsti a suo carico e a non disinteressarsi del lavoro da svolgere e delle modalità con le quali i lavoratori lo avrebbero svolto. La Corte ha ravvisato nella condotta dell'imputato una delega al lavoratore dei compiti suoi propri, con corretto governo sia del principio affermato da questa Corte, secondo il quale, in materia di norme di prevenzione antinfortunistica, pur potendo l'imprenditore delegare altra persona capace e idonea per l'adozione e l'osservanza delle misure di sicurezza, giammai la persona delegata può essere lo stesso lavoratore, beneficiario della tutela (Sez. 4, n. 14428 del 04/04/1990, Nigro Rv. 185664), sia della disciplina normativa secondo la quale, in ogni caso, la valutazione dei rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro costituisce oggetto di un obbligo del datore di lavoro non delegabile a terzi (il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 1, comma 4 ter, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, prevede che non sia delegabile la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro).
5. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio motivazionale in ordine alla delegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale censura si pone in palese contrasto con il testo della sentenza impugnata (pag. 6) laddove richiama, condividendola, l'ampia motivazione svolta sul punto dal giudice di primo grado (pag.8), che ha individuato nella condotta dell'imputato successiva al reato e nella personalità dell'imputato, desunta con specifico riguardo alla materia antinfortunistica da fatti concreti e specificamente indicati, le ragioni ostative al più benevolo trattamento sanzionatorio. Trattasi, in sostanza, di censura che concerne un giudizio, quale quello riguardante la concessione di circostanze attenuanti generiche, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso in esame, congruamente motivato.
6. Quanto al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura inammissibile, quanto manifestamente infondata, avendo i giudici di merito fornito ampia motivazione delle ragioni per le quali hanno ritenuto congrua la concessione in favore della parte civile di una somma a titolo di provvisionale. È peraltro costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione tanto del principio per cui non è impugnabile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, trattandosi di provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), quanto del principio per cui, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 245701).
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2014