Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 4420
CASS
Sentenza 4 dicembre 2007

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La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 4420
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4420
    Data del deposito : 4 dicembre 2007

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