Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
4420 / 08
Sentenza n.2827 Registro generale n. 21811/2007
Udienza pubblica del 4 dicembre 2007 (n. 38 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Renato Calabrese Presidente dott. Gennaro Marasca Consigliere
dott. Paolo Oldi Consigliere
dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Francesco M.Silvio Bonito Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di LO TA, nato il [...] a
Terni,
avverso la sentenza in data 23.2.2007 della Corte d'appello di Perugia.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito per l'imputato l'avv. Anna Garcea, che ha concluso riportandosi al ricorso.
1
Fatto
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza 10.2.2003 del Tribunale di Terni che aveva dichiarato LO
TA responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., commesso il 10.8.1999, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di 20 giorni di reclusione.
1.1. Il fatto addebitato consisteva nell'avere omesso di indicare nell'apposito modulo (mod. 308) per la richiesta di passaporto l'esistenza di condanne alla voce
"precedenti penali".
1.2. Osservava la Corte d'appello che il fatto risultava materialmente commesso con la mancata indicazione dei numerosi e gravi precedenti del richiedente nella parte del modulo a ciò riservato. Lo schema del formulario non lasciva dubbi sul fatto che il mancato riempimento della voce equivalesse a una attestazione di assenza di precedenti penali. La consapevolezza della falsità della omissione era certa sulla scorta dell'esistenza dei precedenti già ricordati e soprattutto dalla attenzione richiamata sulle singole parti della attestazione dalle istruzioni e avvertenze allegate al modulo stesso. La possibilità di successivi controlli non escludeva quindi la consumazione del reato. Il reato risultava integrato nei suoi elementi costitutivi (cita
Cass. sez. 1, 9.5.2006, Cisotto, sez. 6, 29.1.1999, Diouf, sez. 5 30.9.1997, Brasola) e non era prescritto attesi i periodi di sospensione in appello (dal 13.10.2006 al
23.2.2007) e in primo grado.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e/o e), c.p.p., violazione di legge in riferimento agli artt. 157, 159 e 160 c.p., assumendo che all'epoca della sentenza gravata la prescrizione era già maturata, essendo stato il reato commesso il 10.8.1999.
2.2. Con il secondo denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p., la violazione degli artt. 483 e 496 c.p.p. osservando che il passaporto non è riconducibile alla nozione di atto pubblico, costituendo mera certificazione amministrativa (cita Cass. sez. 1, n. 6020 del 18.11.1996), sicché al massimo la condotta contestata era riconducibile alla fattispecie dell'art. 496 c.p. (cita Cass. sez.
5, n. 13116 del 14.2.2002, Lombardi), come, afferma, è concordemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e merito, mentre le pronunzie richiamate nella decisione impugnata non si riferivano a fattispecie analoghe.
2 2.3. Con il terzo motivo deduce che il reato sarebbe comunque estinto per sopravvenuta prescrizione.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il reato contestato (come d'altra parte quello di cui all'art. 495 c.p.) commesso il 10.8.1999 si prescrive, considerate le interruzioni del termine collegate alla vocativo in iudicium e alle sentenze di condanna, in sette anni e mezzo;
tale termine è rimasto tuttavia sospeso per effetto dei rinvii disposti per legittimo impedimento dell'imputato e del suo difensore e per astensione di questo dalle udienze in primo grado dal 4.12.2001 al 19.3.2002 e dal
19.3.2002 al 17.9.2002 (per complessivi 9 mesi e 13 giorni, non potendosi invece ritenere produttivi di analoghi effetti i rinvii dal 6.3.2001 al 4.12.2001, disposto anche per mancanza del teste, né quello dal 17.9.2002 al 27.1.2003 non disposto per motivo riferibile all'imputato o al suo difensore) e in secondo grado dal 13.10.2006 al 23.2.2007. Sicché, anche a volere considerare per tale ultimo rinvio una sospensione di soli 61 giorni (ex legge n. 251 del 2005), il termine di prescrizione scadrebbe non prima del giorno 24.1.2008.
2. E' conseguentemente manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si sostiene che alla data della decisione di questa Corte (4.12.2007) il termine prescrizionale sarebbe comunque spirato.
3. E' invece parzialmente fondata, anche se non nei termini e per gli effetti individuati in ricorso, la deduzione con la quale si contesta l'esattezza della qualificazione del fatto alla stregua dell'art. 483 c.p.
La falsità contestata al TA consisteva nell'avere omesso di indicare nella domanda rivolta all'ottenimento del passaporto le condanne penali, numerose e gravi, riportate nel recente passato.
Egli dunque aveva implicitamente, o meglio per omissione, falsamente attestato la sua condizione di incensurato, sicché la falsità concerneva non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 c.p., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p. giacché si trattava di qualità sicuramente incidenti per la formazione dell'atto richiesto, in quanto si riferivano a condizioni essenziali per il suo rilascio (ex art. 3, primo comma, lettera d, della legge n. 1185 del 1967).
A torto il ricorrente evoca invece il meno grave reato previsto dall'art. 496 c.p.
Le dichiarazioni mendaci sulle qualità proprie configurano l'ipotesi residuale prevista da tale norma ogni qual volta il mendacio non abbia alcuna attinenza, ne' diretta ne'
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ا indiretta, con la formazione di un atto pubblico;
integrano invece il reato di cui all'art. 495 c.p. quando siano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico o vengano ad integrarne il contenuto o, come nel caso in esame, siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso (Sez. 5, n. 11488 del 24.4.1990, Augusto;
ib.
n. 11808 del 19/11/1997, Hakim).
3.1. Né rileva ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 495 c.p., così come non rileva ai fini dell'omologo reato di cui all'art. 483 c.p., la circostanza che l'attestazione possa essere oggetto di verifica da parte dell'autorità cui è rivolta, giacché la falsità ideologica in dichiarazioni o attestazioni destinate alla formazione di un atto pubblico è perfezionata e si consuma con la produzione del mendacio da parte del privato;
mentre tutte le volte in cui il provvedimento sia poi adottato sulla base, anche implicita, della esistenza delle condizioni falsamente attestate il privato può altresì rispondere del concorrente reato di falso per induzione in errore, ai sensi dell'art. 48 c.p. (S.U. n. 1827, del 24/2/1995; S.U. n. 35488 del 28/06/2007).
D'altronde, poiché a norma dell'art. 16 della legge n. 1185 del 1967 è sufficiente che la domanda di passaporto sia accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato attesta di non avere procedimenti penali, che è a tutti gli effetti sostitutiva dell'ordinaria certificazione e non solo "temporaneamente” sostitutiva, non v'è nel caso in esame materia, neppure astratta, per l'opinione (cfr. Sez. 5, n.
4135 del 24/02/1983, Pellin) secondo cui allorché la falsità concerna una dichiarazione temporanea, destinata ad essere rimpiazzata dalla certificazione ufficiale, il reato configurabile sarebbe quello di cui all'art. 496 c.p. e non quello previsto dall'art. 495.
Del pari non rileva, per la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 495 c.p., che l'atto alla cui formazione sono destinate le false attestazioni o dichiarazioni non sia riconducibile al novero degli atti di cui agli artt. 476 e 479 c.p., costituendo invece una certificazione o come nel caso in esame, che concerne una richiesta di passaporto una autorizzazione amministrativa, ovverosia un atto considerato negli artt. 477 e 480 c.p.
A tal proposito occorre innanzitutto ricordare che è soltanto con riferimento all'ambito di applicazione degli artt. 476, primo comma, e 479 c.p. in contrapposizione agli artt. 477, 478 e 488 c.p. che ha ragion d'essere l'esigenza di individuare l'atto pubblico in senso stretto, cui ricondurre le falsità più gravemente punite dal primo gruppo di norme. Ed è opinione condivisa che tale individuazione, cui non corrisponde nel diritto pubblico una nozione astratta sufficientemente esaustiva, non può che essere operata in modo residuale o per esclusione, nel senso cioè di considerare categoria ascrivibile agli artt. 476, primo comma, e 479 c.p., e
५ solo a tal fine, atti pubblici "in senso stretto" tutti quegli atti - imperativi, concessorî, costitutivi di certezza o quant'altro che non siano da un lato fidefacenti (ad essi
-
essendo riservata la disposizione del secondo comma dell'art. 476 c.p.) e che non siano dall'altro oggetto del secondo gruppo: che non consistano dunque in un certificato, in un'autorizzazione amministrativa o in un attestato del contenuto di altri atti. In altre disposizioni incriminatici, pure del Capo III del Libro Secondo del
Codice penale, la locuzione atto pubblico non può invece che intendersi - secondo la terminologia d'altra parte evocata nel titolo «delle falsità in atti»> genericamente: comprensiva sia di quegli atti pubblici che sono oggetto degli artt. 476 e 479 c.p sia degli altri atti, a contenuto certificativo o autorizzativo, che sono tutelati dagli artt.
477 e 480 c.p. La qual cosa è pacificamente ammessa in giurisprudenza e dottrina con riferimento all'art. 483 c.p. (innumerevoli essendo le pronunzie che riconoscono siffatta ipotesi delittuosa nelle false autocertificazioni allegate alle domande di rilascio di concessione edilizia, di autorizzazioni alla circolazione o d'altre autorizzazioni amministrative) ed è implicitamente riconoscibile nella struttura dell'art. 495 c.p., il quale all'ultimo capoverso per l'appunto istituisce una specifica circostanza attenuante nell'ipotesi in cui il mendacio sia rivolto all'ottenimento di un atto riconducibile alla nozione di certificato o di autorizzazione amministrativa. Non può dunque condividersi quella giurisprudenza (richiamata in ricorso) che, basandosi sulla natura di autorizzazione amministrativa del passaporto, parrebbe ritenere ascrivibili all'art. 496 c.p. le false attestazioni rese nel corpo di dichiarazioni sostitutive funzionali al rilascio di detto documento.
3.2. Consegue a quanto detto finora che il fatto in esame deve essere ricondotto alla ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 495 c.p.
La diversa qualificazione giuridica non comporta però l'annullamento della sentenza impugnata, che va solamente corretta in parte qua, giacché la pena prevista per la fattispecie dell'art. 495, ultimo comma, c.p. è comunque maggiore rispetto a quella dell'art. 483 c.p. e la sanzione in concreto irrogata non potrebbe perciò in nessun caso essere rivista in favor.
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495, ultimo comma, c.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2007
Il Consigliere estensore Il Presid Tima | DEPOSITATA IN CANCELLERIA
GE.addi 2.9 GEN. 2008 dux CANCEan IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise