Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4640
CASS
Sentenza 1 ottobre 2020

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi come truffa il fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché, per effetto della riqualificazione, l'imputato perda la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. (Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4640
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4640
    Data del deposito : 1 ottobre 2020

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