Sentenza 1 ottobre 2020
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza d'appello che, in difetto di gravame del pubblico ministero, riqualifichi come truffa il fatto qualificato in primo grado come insolvenza fraudolenta, ancorché, per effetto della riqualificazione, l'imputato perda la possibilità di beneficiare della causa estintiva del reato dell'adempimento dell'obbligazione, di cui all'art. 641, comma secondo, cod. pen., in quanto tale divieto è diretto non a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello riservatogli nel precedente grado, o comunque spettantegli in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto, ma solo ad impedire l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave, avendo riguardo unicamente alla pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione. (Conf. anche n. 4075 del 1998, Rv. 210401-01; n. 1122 del 1997, Rv. 207508-01; n. 11607 del 1991, Rv. 188648-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2020, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2020 |
Testo completo
04640-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO Presidente - Sent. n. sez. 1879/2020 UP 01/10/2020 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 34476/2019 SERGIO BELTRANI Relatore GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 15/03/2019 dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. f RITENUTO IN FATTO IN LO ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 09/06/2016, ha riqualificato come truffa il fatto già in tali termini originariamente qualificato, ma successivamente riqualificato dal Tribunale come insolvenza fraudolenta, lasciando invariata la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale). CONSIDERATO IN DIRITTO I due ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato sono, nel complesso, infondati.
1. Deve premettersi che è inaccoglibile l'istanza pervenuta in data 30/09/2020, di nomina di un difensore di ufficio (per essere il difensore di fiducia impossibilitato a comparire), poiché nel giudizio di cassazione non è prevista la sostituzione con un difensore d'ufficio del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 22797 del 17/04/2018, Rv. 272996).
2. Con il primo ricorso, l'imputato lamenta:
2.1. violazione del divieto di reformatio in peius, ex art. 597, comma 3, c.p.p. (la riqualificazione giuridica del fatto accertato, operata dalla Corte di appello di ufficio, in difetto di gravame del P.M., avrebbe prodotto il non consentito effetto sfavorevole per l'imputato di non potersi avvalere della facoltà offertagli dall'art. 641, comma 2, c.p. di ottenere la declaratoria di estinzione del reato previo adempimento dell'obbligazione inadempiuta);
2.2. erronea applicazione degli artt. 640 e 641 c.p. quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato. Con il secondo ricorso, avanza, inoltre, censure inerenti all'affermazione di responsabilità ed al conclusivo trattamento sanzionatorio.
3. I motivi riguardanti l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto accertato sono privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto del corrispondente motivo di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato: - quanto all'affermazione di responsabilità, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli evidenziati elementi di riscontro (f. 1 s. della sentenza del Tribunale, in parte qua richiamata dalla Corte di appello); 1 quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato come truffa, l'esistenza (desunta dalla testimonianza del Carabiniere CASAMENTI) di un vero e proprio artifizio con il quale la p.o. fu ingannata dall'imputato, che aveva simulato di agire in nome e per conto di una società inesistente. Questa Corte Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Rv. 263360) ha, in proposito, già chiarito il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
4. Il motivo inerente alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio non è consentito poiché la Corte di appello ha già correttamente dichiarato non consentito il corrispondente motivo di gravame, formulato per la prima volta in motivi nuovi (f. 1 s. della sentenza impugnata).
5. Il motivo inerente alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius è infondato.
5.1. Deve convenirsi, con il ricorrente, che l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641, comma secondo, cod. pen., deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma sesto, cod. pen., che deve avvenire "prima del giudizio" (Sez. 2, Sentenza n. 23017 del 31/03/2016, Rv. 266901).
5.2. La giurisprudenza di questa Corte è, peraltro, tradizionalmente ferma nel limitare l'ambito dell'evocato divieto di reformatio in peius unicamente alla pena, ricomprendendo in tale nozione "non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena" (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, in motivazione). Si è, pertanto, altrettanto univocamente affermato che, riguardando il divieto di reformatio in peius unicamente la pena sotto il profilo sia della specie, sia della quantità della sua complessiva determinazione, se la nuova definizione giuridica del fatto, cui il giudice di appello è legittimato ad addivenire, non consente, a differenza di quella originaria, di applicare una causa estintiva del reato, deve escludersi tale applicazione, in quanto la limitazione posta dal predetto divieto ai poteri del giudice non è diretta a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, o spettantegli - deve aggiungersi - in relazione alla precedente qualificazione giuridica del fatto , ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice: pertanto, se la nuova definizione giuridica, a differenza di quella originaria, non consente l'applicazione di una causa estintiva del reato, il giudice deve escludere tale applicazione e la conseguente estinzione del reato (Sez. 6, Sentenza n. 1122 2 + del 10/12/1996, dep. 1997, Rv. 207508; Sez. 6, Sentenza n. 4075 del 17/02/1998, Rv. 210401). Il principio è stato in più occasioni affermato in riferimento a fattispecie nelle quali la nuova qualificazione giuridica del fatto aveva impedito l'operatività della causa di estinzione del reato della prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 36217 del 16/06/2011, Rv. 251160; Sez. 1, Sentenza n. 474 del 17/12/2012, dep. 2013, Rv. 254207; Sez. 3, Sentenza n. 28815 del 09/05/2008, Rv. 240991; Sez. 1, Sentenza n. 6116 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259466; Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014, Rv. 260663; Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, Rv. 277599; Sez. 1, Sentenza n. 49671 del 24/09/2019, Rv. 277859); nell'ambito della giurisprudenza meno recente, analogo principio è stato pacificamente affermato in riferimento alla causa di estinzione del reato dell'amnistia (Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979, Rv. 141428; Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 25/01/1988, Rv. 177827; Sez. 4, Sentenza n. 11607 del 17/06/1991, Rv. 188648).
6. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1° ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Geppino Rago Sergio Beltrani fee DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 FEB. 2021 IL BANGER Claudia Pianel E T R T O O C N 3