Sentenza 14 febbraio 2002
Massime • 1
La dichiarazione sostitutiva dell'ordinaria certificazione, presentata al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, con la quale l'interessato attesta di non avere procedimenti penali, è relativa, non solo alle "pendenze" giudiziarie, ma anche ai reati per i quali il soggetto è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Ne consegue che commette il delitto previsto dall'art. 496 cod.pen.(false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) colui che, pur non avendo procedimenti in corso, ma avendo riportato condanne irrevocabili, dichiari di "non avere procedimenti penali".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2002, n. 13116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13116 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 14/02/2002
1. Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRERA Consigliere N. 211
3. Dott. EMILIO MALPICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO NI BRUNO Consigliere N. 26128/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSOavverso la sentenza del Tribunale di Campobasso pronunciata il 22.2.2001 nei confronti di: LO NI n. Torella del Sannio 3.7.1957
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. Andrea Colonnese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Il tribunale di Campobasso con sentenza 22.2.2001 assolveva MB NI, fra l'altro, dal reato di cui all'art. 496 c.p. con la formula "perché il fatto non sussiste".
All'imputato era stato addebitato di aver falsamente dichiarato "alla Questura di Campobasso, nella dichiarazione sostitutiva dell'ordinaria certificazione, presentata al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, di non avere procedimenti penali". Premetteva il decidente che il 16.1.1997 il MB aveva chiesti alla Questione il rinnovi del proprio passaporto dichiarando di non avere precedenti penali. Era invece risultato che il predetto, all'epoca della dichiarazione, aveva riportato due condanne: nel 1988 per emissione di assegni a vuoto e nel 1994 per falsità in scrittura privata ed insolvenza fraudolenta. Osservava quindi che la dichiarazione circa i precedenti penali doveva intendersi richiesta, "conformemente alla disposizione dell'art. 16 co. 1, seconda parte, legge 21.11.1967 n. 1185", con riferimento ai procedimenti penale in corso (circostanza, questa, verificabile soltanto mediante autocertificazione, per la mancanza di un casellario delle pendenze giudiziarie competente tutto il territorio nazionale). L'imputato, però, alla data del 16.1.1997, non aveva procedimenti pendenti, essendo quelli per i quali aveva ricevuto condanna già conclusi. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso denunciando violazione di legge ed illogicità di motivazione.
Deduce che ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è il fatto se si sia stata o meno una falsa dichiarazione sui "precedenti penali" e non anche la circostanza che una siffatta dichiarazione sarebbe risultata inutile potendo la Questura agevolmente accertare (a differenza dei carichi pendenti) l'esistenza di tali precedenti tramite il casellario informatizzato. Sollecita, quindi, con riguardo all'assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 496 c.p. (capo B della rubrica) l'annullamento della decisione.
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto si argomenta nella decisine impugnata è arbitrario ritenere che la dichiarazione circa l'esistenza di precedenti penali fosse stata richiesta solo con riferimento alle pendenze giudiziarie,
con la conseguenza che, in mancanza di procedimenti "in corso", il reato non sussiste.
Ciò che rileva infatti è il fatto che l'interessato abbia (o meno) rilasciato, al riguardo, una falsa dichiarazione.
La sentenza, quindi, limitatamente all'ipotesi di cui al capo B), deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso per il giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002