CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2023, n. 37103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37103 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: RU EN, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. RE CI, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Francesco Calabrese e Maria Rossana Ursino, che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37103 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 dal G.u.p. del medesimo Tribunale, che procede nei confronti del ricorrente per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso;
giudizio abbreviato definito con sentenza di condanna alla pena di anni 8 di reclusione per l'ipotesi associativa contestata. 2. Con i motivi di ricorso si deduce: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi della motivazione in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate come ancora attuali, per non avere il Tribunale tenuto conto del ruolo associativo marginale riconosciuto in sentenza di condanna e del tempo trascorso dalla applicazione della misura, destinato a colorarsi di significato se letto in uno al reale contributo offerto alla dimensione associativa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il ricorrente è stato infatti condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per la riconosciuta partecipazione a sodalizio associativo di stampo mafioso. In ragione del fatto oggetto di imputazione e di condanna in primo grado, opera il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta di adeguatezza del presidio di massima afflittività. 3.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Rv. 266177). 3.3. Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame, con provvedimenti "stabilizzati" sui temi della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari e della adeguatezza del presidio applicato. 3.4. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva 2 considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, né il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nell'ambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). Inoltre, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento di valutazione la presunzione di sussistenza delle esigenze ed adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità di misure alternative invocate a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di sodalità con cosca attiva sul territorio. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 4.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata alla ricorrente detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. 4.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati nell'esperienza di questa Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. RE CI, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Francesco Calabrese e Maria Rossana Ursino, che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della impugnata ordinanza. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37103 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Reggio Calabria rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 20 gennaio 2023 dal G.u.p. del medesimo Tribunale, che procede nei confronti del ricorrente per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso;
giudizio abbreviato definito con sentenza di condanna alla pena di anni 8 di reclusione per l'ipotesi associativa contestata. 2. Con i motivi di ricorso si deduce: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi della motivazione in ordine alla inalterata consistenza delle ritenute esigenze cautelari, stimate come ancora attuali, per non avere il Tribunale tenuto conto del ruolo associativo marginale riconosciuto in sentenza di condanna e del tempo trascorso dalla applicazione della misura, destinato a colorarsi di significato se letto in uno al reale contributo offerto alla dimensione associativa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La motivazione spesa dal Tribunale preposto all'appello cautelare appare logica e congruente rispetto alle emergenze evidenziate in atti. Il ricorrente è stato infatti condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per la riconosciuta partecipazione a sodalizio associativo di stampo mafioso. In ragione del fatto oggetto di imputazione e di condanna in primo grado, opera il comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., che pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta di adeguatezza del presidio di massima afflittività. 3.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Rv. 266177). 3.3. Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame, con provvedimenti "stabilizzati" sui temi della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari e della adeguatezza del presidio applicato. 3.4. Il Tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha quindi ritenuto che la presunzione di adeguatezza scolpita al comma 3 dell'art. 275 del codice di rito non poteva 2 considerarsi vinta da alcun segnalato elemento di novità concreta, né il tempo trascorso dalla applicazione della misura (nell'ambito dei termini di fase e complessivi indicati dal legislatore processale) poteva ritenersi sproporzionato rispetto alla misura della sanzione irrogata. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). Inoltre, ritenuta non vinta da alcun sopravvenuto elemento di valutazione la presunzione di sussistenza delle esigenze ed adeguatezza della sola misura carceraria, ha dunque concretamente apprezzato l'inanità di misure alternative invocate a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dagli allarmanti rapporti di sodalità con cosca attiva sul territorio. In tal senso, non sussistono i dedotti vizi motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo per quanto sopra evidenziato, profili di colpa nella devoluzione di domanda non coerente con i motivi posti a sostegno, la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. 4.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata alla ricorrente detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. 4.2. L'applicazione di principi di diritto consolidati nell'esperienza di questa Corte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza redatta con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.