Sentenza 3 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi "illegale", ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale la Corte ha escluso la sussistenza di alcuna previsione che espressamente consenta tale sostituzione).
Commentario • 1
- 1. Pena illegale: casi pratici di pene fuori normaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 marzo 2022
La pena illegale è riscontrabile nei casi di applicazione di una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti e nei casi di sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. La cassazione sezione V con la sentenza n. 10712 del 24 marzo 2022 ha stabilito che secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2020, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2020 |
Testo completo
02277 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 1670 Elisabetta Rosi Presidente - Sent. n. Giovanni Liberati - 03/12/2020 Antonella Di Stasi R.G.N. 15984/2020 Stefano Corbetta Relatore- Fabio Zunica DEPOCITATA INC ha pronunciato la seguente ML 20 GEN 2021 SENTENZA IL CANC WIRE ESPERTOAll LU M ani sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di El SS MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2019 del G.i.p. del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale de L'Aquila per l'ulteriore corso;
letta la memoria dell'avv. Adriano Galli del foro di Grosseto, il quale ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava a MO El DR la pena concordata, pari a 2.000 euro di multa, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006 esclusa l'ipotesi di cui alla lett. b). -, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità presso la Croce Rossa italiana di Frosinone, per la corrispondente durata di quattro giorni.
2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006 e 54 d.lgs. n. 274 del 2000, assumendo che in maniera erronea sia stata sostituta la pena dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità, in mancanza di una normativa in tema di reati contravvenzionali di competenza del Tribunale, analoga a quella prevista per i reati del giudice di pace e in materia di reati del codice della strada;
aggiunge, infine, il ricorrente che la conversione è stata calcolata al di fuori di ogni canone normativo. CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato.
2. Invero, come risulta dall'opposizione a decreto penale di condanna e contestuale istanza ex artt. 464, 444 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell'imputato in data 12 agosto 2019, MO El IS ha chiesto l'applicazione della pena pari a 2.000 euro di ammenda, "con sostituzione della complessiva pena con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al combinato disposto dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. e dell'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per un periodo pari a giorni quattro, pari ad ore otto di lavoro di pubblica utilità". L'istanza è stata avanzata con il consenso del pubblico ministero e l'accordo tra le parti è stato puntualmente recepito nella sentenza impugnata.
3. Ciò posto, l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la h 2 sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E, nel caso, di specie, si è in presenza di una pena illegale, sicché il ricorso, essendo promosso per uno dei casi consentiti dalla legge, è ammissibile.
4. Come correttamente evidenziato dal P.G. ricorrente, si versa infatti in un caso di illegalità della pena, in quanto la sostituzione della pena concordata con quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, non rientrando il reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2000 né nelle ipotesi previste dall'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, che considera solamente di reati che rientrano nella competenza funzionale del giudice di pace, ´né nella previsione nell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., che si riferisce alle sole ipotesi del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, né in altre norme (come, ad esempio, l'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990), che espressamente consentono la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità.
5. Deve perciò affermarsi che, in tema di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi "illegale" la sostituzione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con quella del lavoro di pubblica utilità disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge per la sua applicazione.
6. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata, che ha recepito l'accordo delle prati in ordine alla sostituzione della pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità per un'ipotesi di reato che non prevede tale sostituzione, deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di L'Aquila, ufficio G.i.p., per l'ulteriore corso. Così deciso il 03/12/2020. Il Consigliere estensore IL Presidente Stefano Corbetta Elisabetta Rosi ん PERTO M A C IL