Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2002, n. 9570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9570 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
$10.9570/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Ud. 4/12/09 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Choy 25751 Dott. Olindo SCHETTINO 6 Rep. 1952 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 17739/99 R.G. proposto PAGAMENTO SUMME da IN NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via UI Canina n. 6, presso lo studio dell'Avv. NO Piccarozzi che, con l'Avv. Alessio Pezcoller, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente Q C
contro
RR IG & C. S.N.C., in persona del suo legale rappresentante, intimata 1637/01 per la cassazione della sentenza 25 novembre-4 dicembre 1998 n. 416/98 del Tribunale di Rovereto. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. NO Piccarozzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO LM, avuta notifica del decreto ingiuntivo 21.1.1994 con cui il Pretore di Rovereto gli intimava il pagamento della somma di € 2.690.000 a favore della S.n.c. FE UI & C. quale residuo prezzo delle forniture di mobilio di cui alle fatture 11/90 e 60/90, propose opposizione, deducendo che i mobili vendutigli presentavano dei vizi consistenti nella mancata chiusura a regola d'arte delle ante di un armadio e di un'anta della cucina e che la società venditrice, immediatamente avvertita di tali difetti e dichiaratasi disponibile alla loro eliminazione, non vi aveva provveduto, per cui il pagamento del saldo era stato da lui sospeso a norma dell'art. 1460 cod. civ.. Chiese, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna della venditrice alla sostituzione completa dei mobili difettosi, con pagamento del saldo solo ad avvenuta eliminazione dei denunciati vizi, 2 in subordine la risoluzione del contratto con restituzione del mobilio o, in via ulteriormente gradata, la riduzione del prezzo. Con sentenza n. 109 del 1997, nella resistenza della FE s.n.c., il Pretore, dopo aver acquisito prove documentali ed orali ed aver fatto espletare consulenza tecnica, respinse l'opposizione, ritenendo non fondata l'ulteriore eccezione di intervenuto pagamento dell'intero prezzo, giudicando di estrema pochezza i lamentati vizi ed escludendo che potesse essere attribuito alla venditrice altro vizio consistente nella fessurazione dello specchio di un'antina. Proposto appello dal LM, cui controparte resistette, il Tribunale di Rovereto, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato in pieno la decisione di primo grado, rilevando, innanzitutto, che l'eccezione di intervenuto completo pagamento del prezzo non aveva mai costituito, "se non nella sua ultima parte", particolare oggetto di indagine (in quanto le doglianze iniziali del LM erano volte a dimostrare, invece, l'interruzione dei pagamenti in séguito alla constatazione dei vizi) ed osservando che "comunque" era corretta la conclusione del primo giudice secondo cui, a fronte di quanto dovuto per le due fatture 11/90 e 60/90, pari a £ 8.300.000, erano provati successivi pagamenti per £ 5.500.000, oltre a £ 500.000 che si assumevano versate per le fatture 11/90 e 85/89, sicché altri precedenti versamenti, pure provati, non potevano essere imputati a dette fatture, dato che tra le parti erano intercorsi diversi rapporti di 3 fornitura con corrispondente emissione di altre fatture, oltre a quelle sopra indicate;
né valeva addurre l'imprecisione della contabilità FE, non potendosi dimenticare che durante tutto il giudizio di primo grado non era stato mai contestato dal LM che il pagamento del prezzo fosse avvenuto solo in parte, tanto che egli aveva addotto l'esistenza di vizi per giustificare la sua sospensione, sicché sarebbe spettato a lui essere più preciso nell'introdurre il nuovo tema d'indagine; quanto ai pretesi vizi e difetti, correttamente il Pretore aveva concordato con le conclusioni del c.t.u. circa la loro insussistenza, né alcunché andava detto in ordine al difetto ravvisato da detto consulente, dato che il LM non lo aveva mai lamentato nei suoi scritti difensivi. Ricorre per cassazione NO LM sulla base di quattro motivi, poi illustrati con memoria. La s.n.c. FE & C. non svolge attività difensive in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso - denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti - si addebita al giudice a quo di essersi limitato a confermare pedissequamente la sentenza del Pretore, di avere omesso ogni valutazione dei documenti prodotti in primo e in secondo grado e di avere apoditticamente motivato in ordine alla imputabilità di essi ai crediti di cui è causa, 4 mentre, se avesse analizzato a dovere detti documenti, costituiti da cinque quietanze, per £ 500.000 ciascuna, riferite alla fattura 11/90, e da altre due, pure di £ 500.000 ciascuna, riferite rispettivamente alle fatture 11/90 e 60/90 e alle fatture 85/89 e 11/90, si sarebbe reso agevolmente conto che la somma portata dalla fattura 11/90 era stata interamente corrisposta, poiché incombeva sulla società creditrice l'onere di spiegare a quale delle due fatture in esse indicate fossero imputabili i pagamenti delle ultime due quietanze. Si lamenta, inoltre, che nulla abbia detto il Tribunale riguardo al documento 30.1.1988 denominato "Commissione dei mobili", scritto su carta intestata della società e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, il quale, invece, dimostrava chiaramente come i due acconti di cui alle quietanze del 19.4.1989 per £ 6.500.000 e dell'11.9.1989 per £ 2.500.000 fossero sicuramente imputabili a detta antecedente fornitura, a nulla rilevando che la relativa fattura (n. 60/90) fosse stata emessa successivamente. Segue una minuziosa esposizione tesa a dimostrare che i mobili elencati nella suddetta commissione erano gli stessi indicati nella fattura 60/90 e che anche per questa il pagamento era stato completamente eseguito con una caparra di € 1.000.000 ed un versamento di £ 1.500.000 alla consegna, annotati sulla stessa commissione, e con sei successivi versamenti quietanzati di £ 500.000 ciascuno. 5 Si lamenta, infine, quanto ai vizi e difetti del mobilio, che il giudice d'appello non abbia tenuto conto delle precise e concordi testimonianze di RE LM, RI TT, IA LM e UG TT secondo cui la società venditrice si era assunta l'obbligo di sostituire le ante dell'armadio difettose. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittorietà della motivazione consistente nell'avere il Tribunale affermato di voler recepire interamente le conclusioni del c.t.u. e nell'avere, poi, respinto anche la domanda subordinata di condanna della società alla sostituzione dell'anta dell'armadio sebbene detto consulente avesse riconosciuto che essa presentava lo specchio fessurato. -Con il terzo motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione ed errata applicazione degli artt. 1193 e segg. cod. civ. si lamenta che il Tribunale abbia disatteso il pacifico principio secondo il quale, allorquando il debitore convenuto abbia provato di aver pagato delle somme ad estinzione totale o parziale di un credito, incombe sul creditore dimostrare l'esistenza di altro credito già scaduto al quale intenda fare imputare, in tutto o in parte, quel pagamento. Si lamenta, ancora, che sia stato inopinatamante negato rilievo, perché recanti una "firma imprecisata", alle quietanze d'acconto del 19.4 e dell'11.9.1989 che, invece, avevano valore di vere e proprie confessioni stragiudiziali, essendo sottoscritte da FE IO, legale rappresentante della società, ed essendo tali sottoscrizioni conformi a quelle apposte su alcune ricevute bancarie prodotte e non contestate. Con il quarto motivo denunziandosi, ex art. 360 n. 3 cod. proc. - civ., violazione ed errata applicazione dell'art. 2697, comma 2°, cod. civ. si lamenta che il giudice d'appello abbia operata una indebita inversione dell'onere della prova allorquando ha escluso che i pagamenti di data anteriore alle fatture 11/90 e 60/90 potessero essere imputati alle forniture indicate nelle medesime, dato che tra le parti erano intercorsi altri precedenti rapporti di fornitura, senza tener conto del valore puramente fiscale delle fatture e del fatto notorio che nelle vendite di mobilio vengono solitamente richiesti dal fornitore degli acconti sia prima della consegna, sia al momento di essa. Si rinnovano, poi, le doglianze di cui al terzo motivo in materia di prova di imputazione dei pagamenti. Nessuna delle su esposte doglianze è meritevole di accoglimento. In ordine quelle riguardanti la ritenuta mancanza di prove dell'integrale versamento del prezzo relativo alle fatture 11/90 e 60/90 e alla negata imputazione a tali fatture di alcune somme versate prima della loro emissione, occorre rilevare che il giudice d'appello, nell'esaminare l'eccezione di totale estinzione del debito, ha per prima cosa evidenziato che essa non aveva costituito particolare oggetto di indagine poiché inizialmente il LM nulla aveva dedotto in tal senso e, anzi, aveva ammesso il mancato pagamento della somma di cui al 7 decreto ingiuntivo, sia pure giustificandolo con la constatata presenza di vizi a carico dei mobili vendutigli, del che è lo stesso LM a dare atto nel ricorso allorquando ricorda che con l'atto di opposizione aveva unicamente rivendicato il proprio diritto a sospendere i pagamenti ex art. 1460 cod. civ. e domandato, in subordine, la riduzione del corrispettivo pattuito, previo accertamento dei lamentati vizi, in ragione del minor valore della fornitura, e che solo con successiva memoria del 4.10.1994 aveva eccepito di non dovere più nulla per avere già versato integralmente il prezzo. Orbene, anche a non voler ravvisare nella ricordata, non censurata considerazione della sentenza impugnata una autonoma ed assorbente ratio decidendi basata sulla incompatibilità della suddetta eccezione con il precedente sistema difensivo dell'opponente, implicante sostanziale confessione del mancato pagamento della parte di corrispettivo richiesta dalla società FE in sede monitoria, è tuttavia innegabile che alla luce di essa debba essere riguardata la successiva motivazione con cui il Tribunale roveretano, nel giudicare "comunque" corretta la decisione del Pretore, ha ritenuto che mancasse la prova di altri pagamenti (oltre quelli per £ 5.610.000 già calcolati dalla venditrice) la cui imputazione potesse essere fatta al debito di £ 8.300.000 corrispondente alle due fatture 11/90 e 60/90 e che incombesse sul LM l'onere di essere maggiormente preciso 8 nell'allegare e dimostrare il suo tardivo assunto e, in particolare, nell'indicare gli importi delle altre fatture citate nei bonifici prodotti. A ben vedere, dunque, le minuziose argomentazioni con cui il ricorrente si sforza di mettere ordine nella confusa documentazione in atti e di valorizzare quietanze e copie commissioni, al fine di far ritenere provato che certe somme fossero state versate in pagamento di alcune forniture piuttosto che di altre, non fanno altro che esprimere uno sterile dissenso dalle scelte e dalle valutazioni probatorie che i giudici del merito hanno incensurabilmente compiute allorquando hanno affermato che il foglio di carta quadrettata riportante acconti per £.
6.550.000 e 2.500.000, rispettivamente in date 19 aprile e 11 settembre 1989, era a firme imprecisate e non risultava in alcun modo comprensibile, né consentiva di imputare detti acconti alle due fatture oggetto di causa, soprattutto in considerazione del fatto, pacificamente emerso, che il LM aveva acquistato dalla società FE svariati mobili oltre quelli di cui alle suddette fatture e che anche altri suoi familiari avevano effettuato analoghi acquisti dalla stessa società. Non è riscontrabile, poi, alcuna violazione dell'art. 1193 o dell'art. 2697 cod. civ., in quanto, come ricorda lo stesso ricorrente, il principio costantemente enunciato da questa Suprema Corte è quello secondo cui, ove una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito ed il convenuto dimostri di avere già corrisposto delle somme sufficienti ad estinguerlo, incombe all'attore, il quale controdeduca 9 doversi il pagamento imputare ad altro suo credito, l'onere di provare la sussistenza di quest'ultimo e delle condizioni necessarie per la diversa imputazione. E da tale principio il Tribunale non si è affatto discostato, poiché ha ritenuto che fosse pacificamente emersa dagli atti del giudizio l'esistenza tra le parti di rapporti di fornitura ulteriori, rispetto a quelli di cui alle fatture 11/90 e 60/90 per complessive £ 8.300.000, e che fossero provati pagamenti, posteriori a queste ultime e riferite alle stesse, soltanto per £5.500.000 (oltre uno di € 500.000 riferito indistintamente alle fatture 85/89 e 11/90), mentre nessuna valenza poteva attribuirsi alle due quietanze, a firme imprecisate, per complessive £ 9.550.000, del 19.4.1989 e dell'11.9.1989, stanti, appunto, la loro anteriorità e l'esistenza di pregresse forniture, come quella di cui al copia commissione del 1988 prodotto in appello. Quanto alle altre censure, concernenti la questione dei vizi, va rilevato che esse fanno essenzialmente leva sulla mancata considerazione delle testimonianze comprovanti che la società venditrice si era impegnata a sostituire i mobili o le parti difettose degli stessi. E' evidente, però, il carattere non decisivo di tali testimonianze, poiché l'asserito impegno, quand'anche desumibile dalle generiche affermazioni dei testi riportate nel ricorso, in tanto avrebbe avuto valore ed efficacia in quanto vi fossero in concreto dei vizi cui porre riparo 10 mediante la promessa sostituzione, cosa che il giudice di merito ha decisamente escluso, basandosi sul non contestato parere del C.T.U. secondo cui la mancata chiusura dell'anta dell'armadio, per altro eliminabile con la semplice sostituzione della serratura, era da attribuire all'uso che di essa aveva fatto il LM durante periodo di possesso e la chiusura difettosa dell'antina della cucina era stata riparata dallo stesso LM con un semplicissimo intervento, sicché non poteva ritenersi sussistente alcun vizio che dovesse essere eliminato o che, comunque, potesse costituire la base per un'azione quanti minoris. E contro queste affermazioni non risulta formulata la benché minima censura col ricorso. Non sussiste, infine, la contraddittorietà di motivazione lamentata col secondo motivo, in quanto il giudice del merito, nel respingere la subordinata domanda di sostituzione di un antina con lo specchio fessurato, ha spiegato che tale difetto, benché accertato dal C.T.U., non era stato mai lamentato negli scritti difensivi del LM. E neppure al riguardo risultano mosse censure da parte del ricorrente. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento è dovuto in ordine alle spese del presente procedimento stante l'assenza di attività difensive da parte della società intimata.
P. Q. M.
11 LA CORTE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. IL PRESIDENTE A CONSIGLIERE ESTENSORE sanoma IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 109T 129,11 3099 456T тот. 160,10 02 LUG. 2002 2 DIC.2002 0 1 53328 12 ---