Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB03 0 14 /0 1 IN NOME DEL OPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Cone Jindican Provvedimenti SEZIONE TERZA CIVILE del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8 Dott. Giovanni Silvio coco Presidente R.G.N. 5333/99 - Cron. 6323 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 924 Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud. 03/11/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TE NZA Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L3000 2- FOR 2001 ASSITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, SAI SPA ASSICURATRICE IND in persona del legale rappresentante pro tempore, F.A.T.A. SPA FONDO LIRE 3000 LLERIA ASSICURATIVO in persona del legale rappresentante pro GA tempore, VITTORIA ASSIC SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, LIGURIA ASSIC SPA, in CG069182 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che li difende, rispettivamente per le prime due calce ed a margine del ricorso, la 2000 giusta delega in 1743 terza per procura NO OL RE di Roma del -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale rep.n. 35171, la quarta per procura NO 25/02/99 at Sig. ANNOTTA per diritti L. 12000+3 Marchetti di Milano del 09/03/99 rep.n. 61160 Michele it 2.3 MAG. 2001. e l'ultima per procura NO VI De NA di IL CANCEL DIERE Milano del 23/02/99 rep. n. 51493; DIRITTI ricorrenti
contro
ITALIANA PELLICCE SRL, in persona del Commissario Giudiziale e attuale Liquidatore della Procedura di DIRITT concordato preventivo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELICO 45, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MAUCERI, difesa dall'avvocato ALESSANDRO VENTURINI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legale al Sig. SC BELLI avverso la sentenza n. 1092/98 della Corte d'Appello per diritti 1/2000 +3 17 LUG. 2001 di FIRENZE, emessa il 14/07/98 e depositata il IL CANCELLIERE 16/09/98 (R.G. 1865/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito 1'Avvocato Paolo Maria VITALI (per delega Avv. DIRITTI D S. IANNOTTA); udito l'Avvocato Alessandro VENTURINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ANG BERA Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Il tribunale di Pistoia, con sentenza del 20.6.1997, pronunciava sulla domanda che la società Italiana pellicce IT srl aveva proposto contro la società - Le d'Italia S.p.A. ed altre compagnie di assicurazioni assicurazione, con la citazione notificata il 16.2.1996. Il tribunale accertava il diritto dell'attrice a percepire l'indennizzo assicurativo in relazione al danno conseguente all'incendio del 13.2.1994 e l'obbligo delle società convenute di corrisponderlo nella misura in cui fosse stato liquidato dai periti secondo gli artt. 18 e 19 delle condizioni generali di contratto. Alla domanda gli assicuratori avevano opposto che l'attrice non aveva diritto ad alcun indennizzo, perché la parte, che aveva ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto già prima dell'incendio, dopo di questo aveva venduto il complesso immobiliare allo stesso prezzo. Il tribunale superava questa eccezione osservando che una cosa era l'accertamento del diritto all'indennizzo, per s'erail quale era sufficiente stabilire che il sinistro verificato ed aveva prodotto un danno, altra cosa era la determinazione della entità di questo ai fini della sua liquidazione e della conseguente condanna: vendita e prezzo ricavatone, potevano incidere sulla liquidazione del danno, ma ai fini della pronuncia richiesta erano irrilevanti. 3 2. - La decisione, impugnata con appello notificato il 30.10.1997, è stata confermata con sentenza del 16.9.1998. La corte d'appello di Firenze ha considerato che l'attrice aveva interesse ad agire in giudizio, perché la somma globale per cui l'assicurazione era stata stipulata superava il prezzo ottenuto nella vendita, l'acquirente aveva agito in giudizio per ottenere la riduzione del prezzo, gli assicuratori avevano contestato il diritto dell'attrice. Ha poi ripetuto le considerazioni, prima riassunte, che erano state svolte dal tribunale. - L'IT e le altre compagnie di assicurazione 3. hanno proposto ricorso per cassazione con atto notificato J il 12.3.1999, cui la società Italiana pellicce ha resistito con controricorso del 13.4.1999. Le ricorrenti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione La cassazione della sentenza è richiesta per tre 1. motivi. Il primo denunzia vizi di violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 100 dello stesso codice); il secondo vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento, nonché vizi di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1882 e 2697 cod. civ., oltre che all'art. 116 cod. proc. civ.); il terzo torna a denunziare vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 278 dello stesso codice). I tre motivi, sotto diversa angolazione, propongono questo tema, se i giudici di merito, per definire la causa cui aveva dato inizio la domanda, dovessero o no decidere anche la questione posta dalle compagnie di assicurazione e se sia perciò conforme a diritto il fatto di averne rinviato l'esame al momento in cui fosse sorta controversia a proposito della misura dell'indennizzo. Aggiungono le ricorrenti che la questione avrebbe essere risolta nel senso di negare il diritto dovuto all'indennizzo. I tre motivi possono quindi essere esaminati insieme. Sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni. 2. - La domanda era stata proposta per far accertare che dal contratto di assicurazione era derivato all'attrice il diritto ad ottenere l'indennizzo per i danni che l'incendio aveva provocato al complesso immobiliare. Questo accertamento, secondo i fatti esposti nella domanda, era stato chiesto per superare una contestazione del diritto venuta dalle compagnie di assicurazione, quella 5 contestazione, in particolare, che esse avrebbero ripreso nel corso del processo. Dunque, già sotto questo aspetto, ciò che veniva domandato ai giudici non era di accertare solo se era stato di assicurazione e se si erastipulato un contratto verificato un tipo di sinistro contemplato dal contratto. Anzi, ai giudici era stato richiesto in modo precipuo di accertare se il diritto dell'attrice trovasse ostacolo nella circostanza che le compagnie di assicurazione avevano ritenuto di opporvi, ovverosia nel fatto che, nonostante quei danni materiali, la parte avesse potuto ricavare dalla vendita del bene lo stesso prezzo che aveva pattuito prima che i danni si producessero. Sicché i giudici non avrebbero potuto limitarsi a dire che la rilevanza giuridica di quel fatto era questione estranea all'oggetto del giudizio, perché di per sé non atteneva all'accertamento del diritto all'indennizzo. Avrebbero bensì dovuto dire se, verificatosi il rischio contro il quale la parte si era assicurata, essa aveva diritto all'indennizzo о se, come le assicurazioni avevano sostenuto, il diritto non poteva tuttavia in alcun modo configurarsi, date le circostanze che avevano ritenuto di contrapporvi. Alla stessa conclusione si sarebbe dovuti pervenire nel caso che la società attrice si fosse limitata а 6 chiedere l'accertamento del suo diritto all'indennizzo, senza fare richiamo alla specifica contestazione venuta già prima del giudizio dalle compagnie assicuratrici, e queste, nel costituirsi in giudizio, come poi hanno fatto, avessero opposto che il diritto non esisteva ed avessero chiesto di estendere l'accertamento alle circostanze di fatto a loro avviso idonee ad escludere nel caso concreto il diritto all'indennizzo. Anche alla domanda che il creditore di una prestazione proponga solo per chiedere che sia accertato il suo diritto può applicarsi il principio, per cui la parte convenuta in giudizio per subire una condanna generica può resistervi chiedendo che il giudice, invece di limitarsi ad accertare che un danno può essersi verificato, dichiari che nessun danno si è prodotto (Sez. Un. 23 novembre 1995 n. 12103). Si potrebbe, anzi, sostenere che, in linea generale, la questione se il tipo di danno allegato dall'attore sia risarcibile e, nel caso di assicurazione contro i danni, sia indennizzabile alla stregua del contratto, possa costituire per sé questione inerente al giudizio di accertamento del diritto al risarcimento od all'indennizzo. Ciò perché essere il tipo di danno allegato dalla parte risarcibile о indennizzabile è elemento costitutivo del diritto di cui viene chiesto l'accertamento ed integra questione diversa da quella, che consiste nell'accertare se 7 il danno allegato si è prodotto o se danni si sono prodotti in conseguenza del fatto che appariva probabile l'avesse determinati. Questa conclusione non è però eludibile nel caso concreto, in cui la questione se il danno derivato dall'incendio, in presenza delle circostanze allegate fosse o no indennizzabile, è stata posta, oltre che dalla società attrice, dalle società convenute. 3. - La sentenza è cassata. E' cassata con rinvio, perché i fatti che sostanziano la questione di diritto che avrebbe dovuto essere risolta non hanno costituito oggetto di accertamento da parte dei giudici di merito e perciò la Corte non può far uso del potere di decidere in merito, che le è ora attribuito dall'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte d'appello di Firenze. Il giudice di rinvio, alla stregua delle circostanze di fatto allegate e della prova di esse che le parti abbiano offerto, dovrà accertare se, in base al contratto ed alle norme che regolano l'assicurazione contro i danni e quella dei danni da incendio, le medesime circostanze idonea ad escluderefossero tali da configurare una causa il diritto del contraente ad essere indennizzato per la 8 delle cose oggetto del perdita od il danneggiamento contratto. rimesso di provvedere sulle Al giudice di rinvio è spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso il giorno 3 novembre 2000, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente - CANCELLIERE 01 Giovanni GiambattistaCamp Imposites in Cancelleria Oggi. *2 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista th OFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 600er Registrato in a 7 APR. 2001 4 aln. 18362 Vera S. 310.000 310000 (lire trecentoci (Dott saa FILIPPO Frespons Glu 6