Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 062 87 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL I ALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 19816/99 Cron.18122 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IM RM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato DANIELA VANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE SANSALONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, 2002 MICHELE DI LULLO, CARLO DE ANGELIS, giusta delega in 990 -1- calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - 659/98 del Tribunale di LOCRI, avverso la sentenza n. depositata il 27/11/98 R.G. N. 633/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 19816/99 Svolgimento del processo Il sig. DO MB, prospettando vizi di motivazione, ricorre per cassa- zione contro la sentenza del Tribunale di Locri, meglio descritta in epigrafe, che, in riforma della sentenza del locale Pretore, ha respinto la sua domanda di- retta ad ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a riconoscergli l'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 1994, data in cui gli era stata revocata dall'Ente. La sentenza impugnata, sulla base della rinnovata ctu, ha ritenuto di dover con- dividere la relazione della rinnovata consulenza tecnica, negando rilievo alle osservazioni contenute nelle note illustrative di parte, "risultando che il IB è stato sottoposto a visita cardiologica con ecg+eco.". L'Istituto si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso parte ricorrente adduce "la violazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.. essendo la sentenza viziata da difetto di motivazio- ne...", sostenendo che la sentenza impugnata, avendo condiviso apoditticamen- te le conclusioni dell'Ausiliare, ha trascurato di valutare i risultati della cartella clinica del ricorrente e degli accertamenti medici allegati al fascicolo di parte, posto che il CTU ha omesso di pronunciarsi, senza tener conto delle osserva- zioni tecniche di parte, sulla "sospetta cardiopatia ischemica" e senza far ese- guire una prova da sforzo o l'esame ecg dinamico sec. Holter delle 24h., disat- tendendo il principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di manchevolezze della ctu tempestivamente denunciate, il Giudice di merito deve dare specifica ed adeguata ragione dell'adesione al parere del Consulente tecnico, reputando insufficiente l'inciso della sentenza che ricorda l'espletamento della visita car- diologica. Il ricorso merita di essere accolto. 2 Il Tribunale, negando la provvidenza, si è limitato ad osservare, conformemen- te alla ctu cui si conforma, che il IB non era invalido anche perché era stato "sottoposto a visita cardiologica con ecg + eco". In tal modo, però, non ha dato conto, nella motivazione, con pertinente giudizio di merito, delle puntuali e tempestive contestazioni espresse nel corso del giudizio d'appello al riguardo, opportunamente riferite nel ricorso per cassazione e riscontrate ex actis dal Col- legio, consistenti nella denuncia, da parte del perito di parte, del mancato esple- tamento di "una prova da sforzo o l'esame ECG dinamico sec Holter delle 24 ore" di significativa rilevanza al fine di un corretto ed esaustivo convincimento in relazione alla malattia ischemica di cui l'assicurato sarebbe portatore. La sentenza deve essere, pertanto, cassata e rimessa per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria che provvederà altresì alla regolamentazio- ne delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche perle spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 Il Consigliere Aw Il Presidente enstich mult Dhille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAG. 2002 oggi,. IL CANCELLIERE O N K ce 3