Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 2
Nella controversia instaurata dal lavoratore per ottenere, per effetto dell'applicazione dei benefici combattentistici, il riconoscimento di un aumento fittizio di anzianità contributiva (normalmente di sette anni, ovvero di dieci anni nei casi di mutilati o invalidi di guerra o di vittime civili di guerra) sia al fine del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della quantificazione della pensione stessa, il contraddittore principale è l'ente previdenziale, ma il datore di lavoro è parte necessaria del giudizio stesso in quanto è interessato a contrastare la suddetta pretesa, essendo tenuto a versare all'ente previdenziale il "corrispettivo in valore capitale dei benefici" in argomento (e non la maggior somma erogata al dipendente avente diritto ai benefici stessi, la quale deve essere corrisposta dall'ente previdenziale).
Ai superstiti del dipendente di un ente di cui all'art. 1 della legge n. 336 del 1970 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato e di enti pubblici ex combattenti e assimilati) il quale abbia tempestivamente esercitato, nei confronti del datore di lavoro, la facoltà di domandare l'anticipato collocamento a riposo con i benefici cosiddetti combattentistici nel termine previsto dall'art. 3, comma primo, della legge medesima e che sia deceduto prima della successiva abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 261 del 1974 (convertito nella legge n. 355 del 1974) non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma primo, di tale decreto - legge, ma il loro diritto ad ottenere dall'ente previdenziale il trattamento pensionistico di riversibilità calcolato computando (ove ne ricorrano i presupposti di legge) i benefici suddetti è soggetto all'ordinario termine di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2001, n. 9046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9046 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO ER OV RA, RA AN, RA RI, RA IA, RA VITO NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ME GA (ST. GHERA GA), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUSPI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AMTAB - AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 19304/99 proposto da:
AMTAB - AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL MAIRA 75, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CAROPPO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
LO ER OV RA, RA AN, RA RI, RA IA, RA VITO NICOLA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ME GA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1087/99 del Tribunale di BARI, depositata il 09/07/99 R.G.N.649/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO per delega GA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega CANTARINI;
udito l'Avvocato CAROPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 26/5/1989 gli eredi di AF LI, dipendente dell'Azienda municipalizzata trasporti autofiloviari Bari (AMTAB), convenivano in giudizio l'INPS per sentire dichiarare il diritto a fruire dei benefici di cui all'art. 3 L. 336/70, con condanna dell'Istituto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti alla data del decesso (16/2/1972) del AF. Gli stessi deducevano che quest'ultimo, invalido di guerra, aveva, in vita, presentato - in data 8/1/1971 - domanda di collocamento a riposo anticipato in forza della citata legge;
che però l'INPS in data 26/8/1972 aveva erogato il trattamento pensionistico di reversibilità senza provvedere in ordine ai benefici di cui alla legge n. 336/70. Con sentenza 5237/90 del 21/5/1990 il Pretore di Bari accoglieva il ricorso.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'INPS deducendo il litisconsorzio necessario dell'AMTAB.
Con sentenza n.3631 del 1992 il Tribunale di Bari accoglieva l'appello e rimetteva la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro.
Nel corso di detto giudizio, riassunto innanzi al pretore di Bari, si costituiva l'AMTAB deducendo la nullità del ricorso e in via subordinata la decadenza dal 4 iritto e dall'azione e la prescrizione della stessa.
Il Pretore di Bari con sentenza del 15/3/97 accoglieva il ricorso. Interponevano appello tanto l'AMTAB quanto l'INPS chiedendo la riforma della sentenza impugnata e reiterando le eccezioni già dedotte in primo grado.
Costituitisi ritualmente gli appellati la causa veniva discussa e decisa dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1087 del 1/49/7/1999, notificata il 19/7/1999, che accoglieva l'appello proposto dall'AMTAB e dall'INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda proposta dagli appellati con compensazione di spese. Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione, con due motivi di impugnazione, LO ES ved. RA, RA NA, RA RI, RA NT, RA VI IC, tutti in qualità di eredi (rectius, superstiti) di RA LI. Resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale l'A.M.T.A.B., illustrato anche con successiva memoria. Resiste con controricorso l'INPS. I ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale dell'Azienda intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., artt. 2934, 2935, 2938, 2946, 2948 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Rilevano in particolare che nel costituirsi in giudizio, in grado di appello, avevano preliminarmente ribadito l'eccezione di tardività della costituzione in primo grado dell'AMTAB, atteso che la stessa era avvenuta in data 25/6/93, mentre l'udienza di comparizione delle parti e discussione era fissata per il 30/6/93; circostanza questa che comportava la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali o di merito.
Di tanto aveva dato atto il Pretore che aveva correttamente rilevato la tardività delle eccezioni sempre preliminarmente sollevate dall'AMTAB nella memoria di costituzione e aventi ad oggetto la decadenza dall'azione nonché la prescrizione del diritto. Trattasi, infatti, di eccezioni in senso stretto che, come tali, vanno tempestivamente sollevate secondo quanto disposto dall'art. 416 c.p.c. Detto articolo disciplina la costituzione del convenuto,
stabilendo che la stessa debba avvenire nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. La tardività della stessa determina, secondo il disposto di cui al secondo comma dello stesso articolo, la decadenza del convenuto dalla proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni in senso stretto.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare i ricorrenti evidenziavano che, come può ricavarsi dall'estratto del foglio matricolare compilato dall'AMTAB medesima e prodotto in copia in giudizio, risulta che "in data 8.1.71 il defunto AF LI ha chiesto il collocamento a risoso anticipato ai sensi dell'art. 3 della legge 336/70". La difesa dei ricorrenti fa poi rilevare che tale circostanza era stata oggetto di verifica, in senso positivo, da parte del Pretore che proprio su tale presupposto accoglieva la domanda. Inoltre sottolineano i ricorrenti che il termine di prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
rileva pertanto che sino alla nota dell'AMTAB, datata 12/4/1988, gli eredi AF non erano stati posti nelle condizioni di conoscere le determinazioni aziendali. Altrettanto doveva dirsi della decisone dell'INPS di rigettare, in data 20/12/88, l'istanza presentata il 30/12/1987 dagli eredi AF.
inoltre l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione doveva reputarsi erroneo atteso che i termini per la proposizione della domanda di collocamento a riposo ex art. 3 l. n.336/70 erano stati ridisciplinati dall'art. 1 d.l. n.261/74 che però espressamente aveva escluso l'ipotesi del decesso del dipendente.
3. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente incidentale AMTAB denuncia la violazione degli artt. 125 disp. att. c.p.c. e 414 n^. 3 e 4 c.p.c.; nonché degli artt. 354 comma 3 e 307 comma 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.; inoltre denuncia in ogni caso falsa applicazione di dette norme nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Ricorda la società datrice di lavoro che la causa era stata rimessa al primo giudice, come da sentenza del Tribunale di Bari, per l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso ex art. 354 1^ co. c.p.c.. A seguito di tale rimessione gli eredi AF notificarono una comparsa di riassunzione nella quale facevano esclusivo riferimento al giudizio fra essi e l'INPS senza specificare ne' petitum ne' causa petendi nei confronti dell'Azienda. Pertanto - sostiene la difesa dell'azienda - si è di fronte ad un tipico caso di nullità della citazione, nullità causata da vizi della editio actionis;
ne' la costituzione del convenuto ha alcuna efficacia sanante di tale vizio. La sanatoria sarebbe avvenuta soltanto con la notifica all'AMTAB da parte degli eredi AF delle note del 3/1/1994, ma a tale data il giudizio di riassunzione si era estinto ai sensi dell'art. 307 c.p.c. essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Bari. In definitiva sostiene la difesa della ricorrente incidentale - la riassunzione da parte degli eredi AF nei confronti dell'AMTAB avrebbe dovuto essere formulata con vero e proprio ricorso ex novo, contenente tutti gli elementi dell'atto con le specifiche domande e conclusioni proposte nei riguardi del litisconsorte necessario. A tanto gli eredi RA non hanno provveduto, incorrendo nelle decadenze di legge, sicché il giudizio si è irrimediabilmente estinto.
4. I due ricorsi, principale ed incidentale, possono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza impugnata.
5. Va esaminato per primo il ricorso incidentale perché logicamente preliminare e non condizionato al rigetto del ricorso principale. Il ricorso è infondato.
5.1. Giova premettere che questa Corte (Cass. 1 agosto 1990 n. 7691) ha già affermato che nella controversia instaurata dal lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale per l'applicazione dei benefici combattentistici al trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria costituisce contraddittore necessario il datore di lavoro che rappresenta il vero soggetto passivo del rapporto obbligatorio, essendo tenuto a versare all'ente previdenziale erogatore il corrispettivo in valore capitale dei benefici, mentre su quest'ultimo grava solo un obbligo di anticipazione a carattere strumentale ed accessorio. Deve però considerarsi che - in disparte le ipotesi in cui i c.d. benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336, in quanto relativi null'altro che alle obbligazioni nascenti dal rapporto, riguardano unicamente il datore di lavora come soggetto passivamente legittimato a contraddire in ordine alla pretesa del dipendente che tali benefici invochi (evenienza questa che si verifica allorché il dipendente invochi, ad esempio, la valutazione delle campagne di guerra, nel limite minimo di due anni, per conseguire i c.d. scatti di anzianità quali aumenti periodici della retribuzione) - nel caso in cui invece, come nella specie, i benefici suddetti sono fatti valere dal dipendente per ottenere il riconoscimento di un aumento fittizio di sette anni di anzianità contributiva (e talora dieci, in caso di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra), sia al fine del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della quantificazione della pensione stessa, il contraddittore principale è l'ente previdenziale e quindi l'INPS ove, come nella specie, sia quest'ultimo tenuto ad erogare il trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro è non di meno interessato a contrastare tale pretesa perché egli è tenuto a versare all'ente previdenziale (non già la maggior somma erogata da quest'ultimo al dipendente avente diritto ai benefici combattentistici, bensì) il "corrispettivo in valore capitale dei benefici" (art. 6 l. 9 ottobre 1971 n. 824);
sicché sul datore di lavoro grava in sostanza l'onere economico dei benefici combattentistici non solo nel caso in cui tali benefici incidano direttamente sulle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, ma anche quando questi incidano viceversa sulle obbligazioni nascenti dal rapporto previdenziale.
In questo senso va quindi precisata l'affermazione fatta da questa Corte (Cass. 1 agosto 1990 n. 7691, cit.) secondo cui vi sarebbe un "dovere di anticipazione" dell'Istituto previdenziale. In realtà l'obbligo di corrispondere la pensione nella maggior misura (e talora anche prima dell'ordinario) in ragione dei benefici combattentistici grava unicamente sull'Istituto stesso;
il datore di lavoro però, a causa di questo maggior esborso, è tenuto ad un obbligo di copertura finanziaria pari (non già alla maggior somma erogata periodicamente, bensì) alla capitalizzazione dei benefici. Sicché in termini solo economici, ma non già giuridici, può dirsi che l'Istituto previdenziale ha un dovere di anticipazione.
Questa assoluta peculiarità ha indotto la citata giurisprudenza di questa Corte ad affermare che il datore di lavoro - il quale di norma non è contraddittore necessario allorché dal lavoratore sia dedotto in giudizio il rapporto previdenziale - lo sia invece in questa fattispecie particolare nella misura in cui sull'an e sul quantum della prestazione previdenziale incidano i benefici combattentistici.
5.2. Ciò posto, risulta evidente l'infondatezza del ricorso incidentale dell'AMTAB che a torto si duole del fatto che nell'atto di riassunzione del giudizio i ricorrenti non avessero formulato un petitum specifico nei confronti dell'azienda. Il petitum e la causa petendi erano null'altro che quelli della pretesa - di natura previdenziale - fatta valere nei confronti dell'INPS. AB era evocata in giudizio sol perché - secondo la citata giurisprudenza (alla quale ha aderito la cit. sentenza n. 3631 del 1992 del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello, ha rimesso la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro) - era una parte necessaria in quanto il giudicato sulla pretesa dei ricorrenti nei confronti dell'INPS non poteva che formarsi anche nei confronti del datore di lavoro. Quindi l'AMTAB poteva interloquire in ordine a questa pretesa azionata (sostenendone l'infondatezza o deducendo la mancanza dei presupposti dei benefici combattentistici), ma non aveva da resistere ad alcuna pretesa fatta valere nei suoi confronti, la quale avrebbe semmai potuto essere azionata dall'INPS chiedendo nello stesso giudizio l'erogazione della provvista dei benefici stessi, ossia il "corrispettivo in valore capitale dei benefici". Ma in concreto tale pretesa l'INPS non ha azionato.
In conclusione l'atto di riassunzione dei ricorrenti nei confronti dell'AMTAB, avendo null'altro che il contenuto dell'originario ricorso nei confronti dell'INPS, aveva un oggetto sufficientemente determinato nel petitum e nella causa petendi ed era quindi idoneo (ex artt. 414 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.) ad evocare in giudizio l'AMTAB.
6. Va invece accolto il primo motivo del ricorso principale. È sufficiente rilevare che la difesa del ricorrente ha puntualmente dedotto, in primo ed in secondo grado, la tardività dell'eccezione di prescrizione dell'AMTAB formulata nell'atto di costituzione del 25 giugno 1993 per l'udienza del 30 giugno 1993. Pacifica essendo questa circostanza, discende la tardività dell'eccezione per mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c.;
tardività puntualmente ritenuta dal pretore nella sentenza di primo grado ed erroneamente non rilevata dal tribunale, ancorché dedotta dagli appellati nell'atto di costituzione in appello. Deve infatti ribadirsi che nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.. (Cass. 27 maggio 1995 n. 5970). Può aggiungersi che l'eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro (nella specie, dall'AMTAB) va vista non solo con diretto riferimento alla domanda del dipendente di collocamento anticipato a riposo, ma anche - per quanto detto sopra sub n.
5.1. - in vista dell'obbligo dell'azienda medesima (nei confronti dell'INPS) di erogare il "corrispettivo in valore capitale dei benefici". Comunque la ritenuta tardività di tale eccezione tout court preclude ogni ulteriore considerazione sul raccordo tra l'eccezione di prescrizione S0119Kata dal datore di lavoro e quella sollevata dall'ente previdenziale (di cui si viene ora a dire).
7. Va accolto poi anche il secondo motivo di ricorso, che richiede invece una più diffusa motivazione in ragione delle ambiguità della pronuncia impugnata che hanno indotto la difesa dei ricorrenti a svolgere argomentazioni non tutte fondate.
7.1. Deve premettersi che la sentenza impugnata, ritenendo prescritto il diritto vantato dagli appellati, ha accolto (non solo l'appello dell'AMTAB, in realtà pregiudicato dalla tardività dell'eccezione di prescrizione di cui si è appena detto, ma anche) quello dell'INPS. La difesa dell'Istituto d'altra parte sostiene (nel controricorso) di aver tempestivamente eccepito la prescrizione e di ciò effettivamente dà atto la sentenza di primo grado ed è anche quanto implicitamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Dalla lettura dell'atto d'appello - consentita a questa Corte sotto il profilo della ritualità processuale (e segnatamente della determinazione del thema decidendum in appello) - risulta che la difesa dell'INPS aveva innanzi tutto dedotto il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto degli appellati a far valere nei confronti dell'AMTAB i benefici combattentistici, eccezione che il giudice di primo grado aveva ritenuto si tempestiva (a differenza di quella dell'AMTAB, ma) infondata nel merito. L'eccezione però riguardava non già, il diritto (da far valere nei confronti dell'INPS) alla riliquidazione della pensione in ragione della spettanza, dei benefici combattentistici, bensì il diritto (da far valere nei confronti del datore di lavoro) al collocamento anticipato in quiescenza ex art. 3 l. n.336/70 cit.. Infatti l'INPS ha testualmente dedotto come motivo d'appello che gli eredi del AF non avevano mai perfezionato presso l'AMTAB il relativo iter entro il termine prescrizionale decennale decorrente dall'8 gennaio 1971, data della domanda del RA di collocamento anticipato in quiescenza.
La sentenza impugnata, avendo accolto l'appello dell'INPS ed essendosi pronunciata solo sulla prescrizione, ha evidentemente accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto in primo grado e ribadita nell'atto d'appello. Anche testualmente la pronuncia ripete l'argomentazione della difesa dell'INPS: "l'iter amministrativo per la concessione dei benefici di cui alla l. 336/70 avrebbe dovuto essere perfezionato entro il termine di prescrizione decennale".
7.2. Ciò posto, deve considerarsi che dalle plurime argomentazioni del secondo motivo di ricorso è possibile estrarre (anche) la specifica doglianza avente ad oggetto l'accoglimento da parte del tribunale dell'eccezione di prescrizione dell'INPS sotto due profili, dei quali uno solo è fondato.
7.3. Il secondo motivo del ricorso contiene infatti innanzi tutto un profilo di censura che afferisce proprio all'eccezione di prescrizione con argomentazioni riferite all'eccezione sollevata dall'AMTAB, ma che possono leggersi come estese anche all'eccezione sollevata dall'INPS. Sostiene la difesa dei ricorrenti - come sopra già ricordato - che il termine di prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere;
rileverebbe pertanto che sino alla nota dell'AMTAB, datata 12 aprile 1988, gli eredi AF non erano stati posti nelle condizioni di conoscere le determinazioni aziendali. Altrettanto doveva dirsi - secondo l'assunto della difesa dei ricorrenti - della decisione dell'INPS di rigettare, in data 20 dicembre 1988, l'istanza presentata il 30 dicembre 1987 dagli eredi AF. Orbene sul punto - che poi era la ratio decidendi della sentenza pretorile (la quale aveva respinto l'eccezione di prescrizione dell'INPS proprio con tale argomentazione) e che quindi apparteneva al thema decidendum della causa - l'impugnata sentenza del tribunale (inspiegabilmente) tace.
È sufficiente però rilevare che il prolungato silenzio dell'AMTAB in ordine alla domanda del RA - presentata l'8 gennaio 1971 - di anticipato collocamento a riposo con il riconoscimento dei benefici combattentistici non rappresentava un impedimento (agli effetti di cui all'art. 2935 c.c.) a far valere (dagli eredi, essendo il RA deceduto all'indomanì della domanda stessa, nei confronti dell'INPS) il diritto ad un più elevato trattamento pensionistico (di reversibilità) proprio in ragione di tali benefici.
Infatti l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
e quindi il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (Cass. 3 maggio 1999 n. 4389). Sicché il profilo di censura riguardante l'erronea applicazione dell'art. 2935 c.c. è infondato.
7.4. Fondato è invece il profilo di censura che evoca l'art. 1 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.355.
Deve considerarsi che originariamente il primo comma dell'art. 3 l. n. 336/70 cit. prevedeva un termine (non qualificato ne' come di prescrizione, ne' come di decadenza) di cinque anni perché i dipendenti indicati nel precedente art. 1 potessero chiedere il collocamento anticipato a riposo con i benefici combattentistici. Questo termine - da qualificarsi in realtà come di decadenza della facoltà, da esercitarsi nei confronti del datore di lavoro, di chiedere il collocamento anticipato a riposo - è stato successivamente abrogato dall'art. 4 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.3554(atteso che - per accelerare l'esodo del personale avente diritto ai benefici suddetti - l'art. 1 del medesimo d.l. n.261 aveva introdotto un termine ben più breve (di sessanta giorni), qualificato espressamente di decadenza, e variamente decorrente secondo gli scaglioni previsti dalla stessa disposizione. La quale però eccettuava dall'applicazione di questa nuova può rigorosa disciplina (del termine di decadenza) alcune ipotesi, tra cui una che era ovviamente necessitata: quella dell'intervenuto decesso del dipendente. In queste ipotesi delle due l'una: o il dipendente aveva già chiesto il collocamento anticipato ex art. 3 cit. e quindi i superstiti avevano diritto - ricorrendone gli altri presupposti - ai benefici combattentistici sul trattamento di reversibilità; ovvero non l'aveva chiesto e quindi i superstiti non avevano diritto ai benefici medesimi, ne' potevano essi richiederli tardivamente.
Risulta allora che il riferimento che fa il tribunale al termine di prescrizione decennale per perfezionare l'iter amministrativo per la concessione dei benefici combattentistici è in realtà errato. Ed è errato non tanto perché si tratta di un termine di decadenza e non già di prescrizione, quanto perché c'era stato (da parte del RA) il tempestivo esercizio di quella facoltà condizionata dalla previsione del termine stesso.
Il RA infatti aveva da rispettare il termine (inizialmente di cinque anni e non già di dieci) per chiedere il collocamento anticipato a riposo ex art. 3 l. 336/70 e tale termine ha rispettato come risulta dalla stessa sentenza impugnata che dà atto della domanda presentata dallo stesso in data 8 gennaio 1971 all'AMTAB. Al RA (ed ai suoi superstiti) non trovava invece applicazione - per quanto appena rilevato - il più breve termine (anch'esso) di decadenza previsto dall'art. 1 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.355. Quindi - diversamente da quanto ha ritenuto il tribunale - non c'è alcun termine decennale, inutilmente spirato, per il perfezionamento dell'iter amministrativo perché il RA conseguisse l'anticipato collocamento a riposo con i benefici combattentistici. L'unico termine (quello quinquennale di cui al più volte cit. art. 1 l. n.336/70) per domandare tale anticipato collocamento a riposo è
stato rispettato dal RA che all'indomani della legge che ha introdotto i benefici combattentistici si è affrettato (del tutto tempestivamente) a presentare l'apposita istanza all'azienda comunale datrice di lavoro. Sopravvenuto il decesso del RA, appena un anno dopo la tempestiva domanda di anticipato collocamento in quiescenza, insorgeva il diritto dei superstiti al trattamento di reversibilità che vedeva come soggetto obbligato l'INPS senza che ci fosse alcunché da "perfezionare" nei confronti dell'AMTAB per il collocamento anticipato incentivato dai benefici combattentistici. Pertanto la sentenza del tribunale è da una parte viziata di contraddittorietà per aver dichiarato - in accoglimento dell'eccezione dell'INPS - questa prescrizione (rectius decadenza) della facoltà di chiedere l'anticipato collocamento a riposo con i benefici combattentistici pur dando atto della domanda presentata dal RA al datore di lavoro in data a gennaio 1971, ossia tempestivamente. D'altra parte la stessa - per le ragioni appena esaminate - ha fatto erronea applicazione dell'art. 3 legge 24 maggio 1970 n.336 e dell'art. 4 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.355.
7.5. Ovviamente - può aggiungersi - anche per i superstiti del RA ha cominciato a decorrere, dopo il decesso di quest'ultimo, l'ordinario termine prescrizionale per ottenere dall'INPS la riliquidazione della pensione di reversibilità con il computo dei benefici combattentistici. Però questa diversa prescrizione non risulta affatto eccepita dall'INPS (che - come già rilevato - ha sempre fatto riferimento unicamente al termine per "perfezionare" presso l'AMTAB l'iter amministrativo per il collocamento anticipato a riposo con i benefici combattentistici). Nè questa prescrizione risulta in realtà neppure dichiarata dalla sentenza impugnata che, sulla falsariga della difesa dell'INPS, fa riferimento anch'essa al termine per perfezionare presso l'AMTAB l'iter amministrativo per il collocamento anticipato a riposo con i benefici combattentistici, tant'è che conclude affermando che l'azione nei confronti del datore di lavoro non era stata promossa nel termine decennale e quindi era prescritto il diritto vantato dai ricorrenti.
7.6. In conclusione si ha che: a) il RA ha tempestivamente chiesto il collocamento anticipato a riposo con i benefici combattentistici così rispettando il termine quinquennale previsto dall'art. 3 l. n. 336/70; b) i superstiti del RA non erano tenuti a rispettare il termine di decadenza di cui all'art. 1 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.355 perché
l'anticipato collocamento in quiescenza era già stato tempestivamente chiesto dal RA, nelle more deceduto;
c) il fatto poi che i superstiti del RA possano non aver rispettato il termine di prescrizione ordinaria del diritto, da far valere nei confronti dell'INPS, alla riliquidazione della pensione di reversibilità con il computo dei benefici combattentistici sarebbe comunque irrilevante atteso che il decorso di tale termine prescrizionale non è mai stato eccepito dall'INPS che si è sempre limitato ad eccepire - si ripete - unicamente il decorso del termine per conseguire il collocamento anticipato a riposo con i benefici combattentistici.
8. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari che si atterrà ai seguenti principi di diritto:
a) nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, in quanto non rilevabile d'ufficio, deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.;
b) ai superstiti del dipendente un ente di cui all'art. 1 legge 24 maggio 1970 n.336 (recante norme a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) il quale abbia tempestivamente esercitato nei confronti del datore di lavoro la facoltà di domandare l'anticipato collocamento a riposo con i benefici c.d. combattentistici nel termine previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge medesima e che sia deceduto prima della successiva abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 4 d.l. 8 luglio 1974 n.261, conv. in legge 14 agosto 1974 n.355 - non si applica il termine di decadenza di cui al primo comma dell'art. 1 di tale decreto legge, ma il loro diritto ad ottenere dall'ente previdenziale il trattamento pensionistico di reversibilità calcolato computando i benefici suddetti, ove ne ricorrano i presupposti di legge, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001