Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana è escluso ove lo stesso, per causa propria, si sia reso latitante o irreperibile, così da imporre la notificazione degli atti processuali che lo riguardano mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2009, n. 7644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/10/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1752
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25847/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI TR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 23/01/2007 dalla Corte di Appello di Milano;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- All'esito di giudizio ordinario il Tribunale di Milano con sentenza del 14.2.2005 dichiarava il cittadino albanese OZ TR colpevole dei reati di resistenza e di ricettazione di un autoveicolo e, ritenuti gli stessi unificati dalla continuazione, lo condannava alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
Condotta criminosa integrata dalla reazione del OZ che, l'8.9.2003 per sottrarsi ad un controllo autoveicolare mentre era seduto in un'area di servizio al posto di guida di una Mercedes, poi risultata provento di furto commesso dieci giorni prima in danno del proprietario Francesco Brugnano, partiva all'improvviso in retromarcia, tentando di investire un appuntato dei carabinieri (che riusciva a spostarsi per tempo) e dandosi alla fuga contromano. Inseguito dall'auto di servizio dei carabinieri, il OZ abbandonava la Mercedes ancora in moto, proseguendo la sua fuga a piedi e riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul sedile anteriore sinistro della Mercedes occupato dal fuggitivo i carabinieri rivenivano un permesso di soggiorno intestato al OZ e altri documenti anche a lui intestati, riconoscendo senza esitazione nella fotografia del titolare del permesso di soggiorno recata dal documento l'uomo che poco prima si era sottratto ad ogni controllo ed era fuggito. Nel contempo i militari identificavano anche una donna di nazionalità brasiliana rimasta a bordo della Mercedes (con cui al momento del controllo stava intrattenendosi il OZ), la quale asseriva di non conoscere il suo interlocutore (appena incontrato) e di aver rilevato come l'uomo, con la sua manovra di fuga, per poco non avesse investito un carabiniere. Evenienza che, unitamente alla specifica relazione di servizio degli operanti (acquisita agli atti sull'accordo delle parti), il giudice di primo grado riteneva confermativa del contestato contegno di resistenza. Contegno reattivo a sua volta sintomatico della piena consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa (furto) della Mercedes in suo possesso e, quindi, della sussistenza del concorrente contestato reato di ricettazione del veicolo. 2.- L'imputato e i suoi difensori appellavano la sentenza del Tribunale, deducendone - per un verso - la nullità, per violazione degli artt. 143 e 179 c.p.p., derivante (sul presupposto dell'ignoranza della lingua italiana dal parte del OZ) dalla mancata traduzione in lingua albanese dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio, e sostenendo nel merito - per altro verso - l'inadeguata identificazione del OZ come autore dei fatti contestatigli. Con la sentenza del 23.1.2007 indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di condanna di primo grado, respingendo l'eccezione di nullità ex art. 143 c.p.p. della sentenza del Tribunale, vuoi per la verosimile conoscenza della lingua italiana da parte del OZ titolare di un permesso di soggiorno, vuoi soprattutto per l'assenza di qualsivoglia lesione dei diritti di difesa dell'imputato in punto di effettività del contraddittorio processuale, essendo egli stato giudicato in contumacia per il suo stato di dichiarata irreperibilità nel giudizio di primo grado. Quanto al merito della regiudicanda, i giudici di appello hanno escluso ogni possibile incertezza sulla compiuta identificazione del OZ quale autore degli accertati fatti di resistenza e di ricettazione ascrittigli, avuto riguardo al suo univoco riconoscimento da parte dei carabinieri operanti attraverso l'effigie fotografica presente sul permesso di soggiorno dello stesso OZ, da questi dimenticato o perduto nel fuggire dalla vettura Mercedes provento di furto.
3.- Contro tale sentenza di appello propone ricorso per cassazione con l'ufficio dei difensori TR OZ, delineando tre censure di violazione di legge e di carenza e contraddittorietà della motivazione, come di seguito sintetizzate.
1. L'omessa traduzione in albanese dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p. ha determinato la nullità assoluta della sentenza di primo grado e della successiva sentenza di appello. Non è condivisibile il ragionamento della Corte territoriale, per cui - essendosi reso l'imputato irreperibile durante il giudizio di primo grado - i predetti atti sono stati notificati al suo difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p. e la loro mancata traduzione non ha prodotto alcuna conseguenza pregiudizievole per la difesa dell'imputato contumace. Come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/1993), il diritto all'assistenza linguistica dell'imputato (o indagato) è un diritto soggettivo perfetto che non tollera improprie limitazioni e il disposto dell'art. 143 c.p.p. deve essere interpretato estensivamente ogni qual volta si renda necessario assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa.
2. Le considerazioni dei giudici di appello sull'identificazione dell'imputato come autore dei fatti per cui è processo, assunta per certa, non dissolvono le ragioni di dubbio sulla reale esatta individuazione del OZ. La comparazione (riconoscimento) compiuta da uno dei carabinieri operanti tra la fotografia del permesso di soggiorno intestato al OZ ed il volto dell'uomo alla guida della Mercedes, osservato per pochi secondi e in condizioni di ridotta illuminazione, lascia permanere perplessità e non può assurgere a dignità di prova.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si traduce in erronea disapplicazione dell'art. 62 bis c.p., dette attenuanti potendo ben essere concesse all'imputato, tenuto conto della "sua concreta situazione di persona emarginata",
4.- L'impugnazione proposta dal OZ deve essere rigettata, per l'infondatezza del primo motivo di censura e l'indeducibilità e manifesta incongruenza degli altri due (subordinati) motivi di doglianza.
A. Muovendo da tali due ultimi motivi di ricorso, afferenti al merito della vicenda processuale in relazione alla confermata responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzionatorio applicatogli, è facile evidenziare che le generiche doglianze espresse in punto di fatto in ordine alla piena identificazione dell'autore dei reati nella persona dell'imputato OZ (tema già sollevato con i motivi di appello ed oggi acriticamente riproposto con il ricorso) non hanno ragion d'essere. La Corte di Appello ambrosiana ha argomentato, con logica e lineare motivazione, la piena affidabilità probatoria del riconoscimento dell'imputato reso possibile dalla fotografia recata dal permesso di soggiorno rilasciato al suo nome. In palese assenza di dati avvaloranti - in ipotesi - la eventualità che il conducente della vettura Mercedes fosse in possesso di un documento (permesso di soggiorno) non di sua personale pertinenza, la sentenza impugnata sottolinea che in realtà il carabiniere che senza indecisione alcuna ha riconosciuto l'imputato nella sua fotografia ha avuto modo, pur per breve periodo, di osservare bene il viso dell'uomo e di imprimersene i tratti nella sua memoria visiva.
Quanto al ribadito diniego delle attenuanti generiche (di cui il OZ è stato ritenuto immeritevole dal Tribunale), la censura del ricorrente è improponibile in questa sede, poiché investe un profilo della regiudicanda quale quello del trattamento sanzionatorio, che è riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e non è scrutinabile in sede di legittimità, quando - come nel caso dell'impugnata sentenza di appello - il giudice di merito abbia enunciato con estese argomentazioni l'inesistenza dei presupposti per riconoscere al prevenuto sia le attenuanti generiche, sia l'attenuante del fatto lieve di cui all'art. 648 c.p., comma 2 (l'imputato, recidivo reiterato specifico, annovera precedenti specifici per ricettazione).
B. Privi di giuridico pregio debbono valutarsi i rilievi espressi sulla pregiudiziale questione della mancata traduzione in lingua albanese dell'avviso di conclusione delle indagini e della citazione per il giudizio di primo grado, rilievi che la Corte territoriale ha disatteso, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, attraverso una motivazione logica ed esauriente articolata lungo una duplice complementare direttrice. Quella della più che verosimile pregressa conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, come può desumersi dagli atti in italiano da lui sottoscritti presenti tra i documenti processuali e dal suo stesso stato di recidività reiterata infraquinquennale (che lascia ipotizzare una sua risalente presenza sul territorio italiano). Quella, poi, della insussistenza di qualsiasi vulnus per il diritto di difesa esercitabile dall'imputato nel giudizio di primo grado riveniente dalla omessa traduzione dei suindicati atti processuali. Atti processuali che non sono mai giunti in fisica conoscenza dell'imputato, che dunque dalla loro mancata traduzione in albanese alcun pregiudizio ha riportato, essendo stati gli stessi notificati al difensore a causa dello stato di irreperibilità del OZ protrattosi per tutto il giudizio di primo grado. Come chiarito da questa Corte regolatrice, l'imputato alloglotta che per causa propria si ponga nella condizione di rendere necessaria la notificazione degli atti del processo che lo riguardano al suo difensore (irreperibilità o latitanza) non patisce alcuna menomazione processuale dalla omessa traduzione di quegli atti nella sua lingua di origine. Traduzione che sarà sempre possibile effettuare, al pari della nomina di un interprete che lo assista nella sua partecipazione processuale (volontaria o necessaria in funzione di determinati incombenti istruttori) e purché ovviamente sussista una sua pregiudiziale e verificabile ignoranza della lingua italiana, in ogni occasione in cui, venuto meno lo stato di irreperibilità del giudicabile straniero, costui si trovi ad essere per intero reimmesso nel pieno e personale esercizio dei suoi diritti (cfr. in termini:
Cass. Sez. 6, 13.11.2007 n. 47550, Homrani, rv. 238224; Cass. Sez. 6, 11.6.2009 n. 2810, Anglani, rv. 244429). Alla reiezione del ricorso segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010