Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
I D , A S O 0 S L 1 L A . T O , T B R A I S 'A D E L P L A S E T I S D M 3 N O I G -7 P S O 8 N M - I E A REPUBBLICA ITALIANA 1 S D 1 A I E D , A E E O G T O R T N G T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IT S E E I S L IR G E E D R A Oggetto L O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L E 01 1 92 /03 D subaffitto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N.00609/00 Dott. Gaetano Consigliere 03799/00 Dott. Michele VARRONE LIMONGELLI Consigliere .2586 Cron. Dott. Antonio FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Dott. Mario Ud. 21/10/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso (00609/00 R.G.) proposto da: NO UI, NO FR, NO IA, elettiva- mente domiciliati in Roma, via Ivanoe Bonomi n. 92, presso il dott. Achille De Luca, difesi dall'avv. Livio Provitera, giusta delega in atti;
ricorrenti - -
contro
SS UI, SS AN, SS RT, SS ID e CI DA, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dall'avv. Filippo Massara, giusta delega in atti;
controricorrenti 1979 nonché
contro
Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Suc- curre Miseris - intimata - nonché sui ricorsi (003799/00 R.G.) proposti da: Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris, in persona del Primo Governatore, legale rap- presentante, Mons. NE Minichini, elettivamente do- miciliato in Roma, via Banco di S. Spirito n. 48, pres- so l'avv. Giovanni Bardanzellu, difeso dall'avv. Pro- spero Pizzolla, giusta delega in atti;
controricorrente ricorrente incidentale-
contro
NO UI;
NO FR;
NO IA;
SS UI, SS AN;
SS RT;
SS ID CI DA intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 2170/99 del 29 set- tembre - 19 ottobre 1999 (R.G. 2185/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Antonio Martone, che ha concluso chiedendo 2 il rigetto del ricorso principale con assorbimento di l'accoglimento del quello incidentale condizionato e ricorso incidentale non condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 10 giugno 1986 NO UI, NO FR e NO IA convenivano in giudizio, in- nanzi al tribunale di Napoli, sezione specializzata agraria, la Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris nonché SS UI, SS AN fu NE, SS AN fu IM. Premesso che essi concludenti da molti anni, per concessione degli affittuari SS, conducevano in sub- affitto un terreno, con annesso fabbricato rurale, in Napoli, località Scampia a Secondigliano, denominato Masseria Bianchi, attualmente esteso are 21,51, di pro- prietà della Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris, che era bene a conoscenza della circostanza, gli attori chiedevano che l'adita sezione, accertasse l'esistenza del subaffitto in questione e, per l'effetto, dichiarasse il subingresso di essi con- cludenti ai SS nella veste di affittuari nella con- duzione della porzione di terreno in questione. Costituitisi in giudizio tutti i convenuti questi resistevano alla avversa pretesa, deducendone la infon- datezza.
3 - nel corso della Svoltasi la istruttoria del caso quale, a seguito della morte del convenuto SS AN fu IM, il giudizio era interrotto e riassunto nei confronti della sua erede, CI DA, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori SS RT e ID 1'adita sezione con sentenza 10 marzo 8 aprile 1997 rigettava la domanda attrice, atteso - che non risultava la provata l'esistenza, tra i ricor- renti ed i SS, di un contratto di subaffitto. Gravata tale pronunzia in via principale dai SOC- combenti NO UI, FR e IA, e in via in- cidentale dalla Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris, la corte di appello di Napo- li, sezione specializzata agraria, con sentenza 29 set- tembre - 19 ottobre 19991 rigettava l'appello proposto dai NO, con compensazione delle spese di causa. Per la cassazione di tale ultima sentenza, notifi- cata il 16 dicembre 1999, hanno proposto ricorso, affi- dato a un unico, complesso motivo, NO UI, Fran- cesco e IA, con atto 28 dicembre 1999. Resistono con, distinti controricorsi, sia SS UI, SS An- drea, CI DA, SS RT e SS ID, sia la Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris, che ha proposto, altresì, sia ricorso inciden- tale condizionato sia ricorso incidentale non condizio- nato, affidati entrambi a un unico motivo, con atto 7 febbraio 2000. sia SS UI, SS AN, CI DA, SS RT e SS ID, sia la Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris hanno presen- tato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva, i giudici del merito hanno rigettato (in primo grado come anche in appello) la domanda proposta da NO UI, Fran- cesco e IA, nei confronti della Compagnia dei Bian- chi della Giustizia S. IA Succurre Miseris nonché di SS UI, SS AN fu NE e SS AN fu IM {e proseguita, a seguito della morte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi, CI DA, SS RT e SS ID) diretta a sentire di- chiarare che essi NO erano subaffittuari di un fon- do rustico sito in Napoli, denominato Masseria Bianchi, attualmente esteso are 21,51, di proprietà della Compa- gnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Mi- seris e, per l'effetto, erano subentrati ai SS nella qualità di affittuari del fondo stesso. 5 La domanda è stata disattesa sul rilievo, assorben- che seppure fosse rimesto accertato che i NO te, coltivano parte del fondo di proprietà della Compagnia, condotto in affitto per una maggiore estensione dai SS, non esisteva prova che il rapporto tra i NO e i SS integrasse un rapporto di subaffitto, piutto- sto che a titolo precario. I ricorrenti principali censurano la sentenza gra- vata lamentando «violazione ed errata interpretazione degli artt. 1362, 1369, 1571 e 1803 c.c., 27, legge n. 203 del 1982, 24, legge n. 11 del 1971 [e] vizio di in- congruità di motivazione, in relazione agli artt. 112, 113 e 115 e 360 c.p.c.>>.
3. La censura non può trovare accoglimento. La stessa, infatti, per un verso, è inammissibile, per altro, totalmente infondata. 3. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1362, 1369, 1571 e 1803 C.C., 27, legge n. 203 del 1982, 24, legge n. 11 del 1971, la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata 6 che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dai giudici del merito, delle richiamate disposizioni, e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta>> interpre- tazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato 7 delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Quanto, ancora, alla denunziata «incongruità di motivazione, in relazione agli artt. 112, 113 e 115 e 360 c.p.c.> [sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.] la censura non può trovare accoglimento alle luce delle considerazioni che seguono. Si osserva, infatti - in termini opposti, rispetto t a quanto presuppone la difesa della ricorrente che il r motivo di ricorso ex art 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il me- rito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del pro- prio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a di- mostrare i fatti in discussione (In termini, ad esem- 8 pio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025, specie in motivazio- ne, nonché Cass., sez. un.1 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). Deriva, da quanto precede, pertanto, che alla cas- sazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dal- la sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e il- logico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un signi- ficato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). 3. 3. Pacifico quanto precede si osserva, ancora, e t che quanto, ancora, alla interpretazione data dai giu- e dici del merito alle risultanze di causa e, in partico- lare, alla qualificazione del contratto oggetto di con- troversia, in essere tra i SS e gli attuali ricor- renti principali, come comodato a titolo precario [an- ziché quale subaffitto, come invocato dai NO si osserva che l'interpretazione del contratto, concretan- dosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto, quindi, riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità 9 solo per inadeguatezza della motivazione o per viola- zione delle regole ermeneutiche. Deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 novembre 2001, n. 15185). 3. 4. Nella specie i ricorrenti principali, total- mente prescindendo dai principi, di diritto, sopra ri- chiamati, si limitano, come anticipato, a contrapporre alla ricostruzione della volontà delle parti, come con- dotta, con motivazione congrua e adeguata, sia dai giu- dici di primo grado che quelli di appello, una propria, diversa, ricostruzione di quegli stessi elementi, sol- contra ius e cercando di supera-lecitando - pertanto re quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, una nuova, diversa valutazione di quelle circostanze. In termini opposti, deve ribadirsi, per contro, che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici demandato alla Corte di cassazione non è del merito nell'ordinamento vigente, come un terzo configurato, grado del giudizio, nel quale possano essere ulterior- mente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppa- te dalle parti nella precedente fase (Cfr., ad esempio, 10 recentemente, Cass. 25 settembre 2002, n. 13928, specie in motivazione), per cui il ricorso è, anche sotto il profilo in questione inammissibile. 3. 5. Contrariamente a quanto sia pure per impli- cito si deduce da parte dei ricorrenti, deve esclu- dersi, infine, che i giudici del merito siano incorsi motivazione circa un punto decisivo del- in «omessa controversia, prospettato dalle parti»> per avere la trascurato sia lo stato di consistenza redatto dagli organi della P.A. il 7 agosto 1984 in sede di espro- priazione parziale del fondo per cui è controversia, sia il contratto scritto di subaffitto del 1939. Nessuno dei ricordati documenti, infatti, è idoneo a superare la conclusione raggiunta dai giudici del me- rito, allorché hanno affermato che il rapporto in esse- re tra gli attuali ricorrenti principali NO e i SS integra un comodato gratuito (e non un subaffit- to). Quanto al primo (stato di consistenza) gli stessi ricorrenti affermano, in ricorso, che «in tale documen- to [in data 7 agosto 1984] fu rilevato e verbalizzato che parte del terreno era detenuto e coltivato dai si- gnori NO e che sullo stesso risultavano coltivazio- ni intensive ..>>. 11 Pacifico non essere controverso, in causa, che la porzione di fondo di cui si discute è nella detenzione dei NO è palese la irrilevanza, ai fini del decide- re, e della qualificazione del rapporto [di detenzione] del documento in questione, dal quale in alcun modo ri- sulta che i NO abbiano concluso un contratto di subaffitto con i SS. Quanto, ancora, al contratto di subaffitto del - ed è ammesso, del 1939, risulta pacifico in- causa resto nelle stesse defese degli attuali ricorrenti principali, che successivamente alla sottoscrizione del contratto de quo, in data 21 giugno 1943 è intervenuto provvedimento di convalida pronunziato dall'autorità giudiziaria e i SS avevano, pertanto, ottenuto il rilascio, in via esecutiva, del beni subaffittati. Pacifico quanto sopra è palese l'irrilevanza ai fini del decidere del documento in questione (con- tratto del 1939) essendo onere dei NO dedurre, e, adeguatamente dimostrare, che successivamente il 21 giugno 1943 era stato concluso, con i SS altro, nuo- vo, contratto di subaffitto. Non essendo stata raggiunta, al riguardo, alcuna - alla luce di tutte prova, e essendo rimasto accertato - che il rapporto instau- le altre risultanze di causa ratosi tra i NO e i SS, successivamente al sopra 12 ricordato provvedimento di convalida di sfratto doveva comequalificarsi di comodato, è palese l'infondatezza, anticipato, della censura in esame anche sotto questo ulteriore profilo.
4. Risultato totalmente infondato il proposto ri- corso principale, in conclusione, deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato pro- posto dalla Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris.
5. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso inciden- tale, non condizionato, proposto dalla Compagnia dei Bianchi della Giustizia S. IA Succurre Miseris si osserva che quest'ultima aveva chiesto, in grado di ap- pello, in via incidentale, fosse pronunziata la risolu- zione, per inadempimento, del contratto di affitto in essere tra essa concludente ed i SS, con condanna di questi ultimi al rilascio del fondo. Deduceva, infatti, la ricorrente incidentale che gli affittuari SS, concedendo in comodato a terzi (id est ai NO) parte del fondo oggetto di
contro
- versia, dovevano ritenersi, comunque, inadempienti, ri- spetto al contratto di affitto, essendo vietata ex lege qualsiasi forma di «subconcessione dei fondi rustici >> [e non solo il subaffitto]. 13 Certo quanto sopra e non controverso che la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, non si è pronunziata su tale domanda è evidente che il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassa- ta in relazione al motivo accolto e la causa va rimes- sa, per nuovo esame, alla stessa sezione specializzata agraria presso la corte di Appello di Napoli, in diver- sa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
accoglie il ricorso incidentale non condizionato;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di que- sto giudizio di legittimità, alla stessa sezione spe- cializzata agraria presso la corte di appello di Napo- li. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 21 ottobre 2002. il Consigliere relatore est. верьleft flerfrom 14 Gariana Fiducia il Presidente IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista M DEPOSITATO IN CAN ELLERIA 2.7 GEN. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 15