Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3239
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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Nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, l'applicabilità del regime previdenziale, con l'obbligo della contribuzione a carico dell'armatore, consegue, ex art. 4 legge 26 luglio 1984 n. 413, all'iscrizione della nave presso la capitaneria di porto, purché si tratti di "navi aventi una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato superiore ai venticinque o trenta cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario" (art. 1287 cod. nav.), atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3239
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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