Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, l'applicabilità del regime previdenziale, con l'obbligo della contribuzione a carico dell'armatore, consegue, ex art. 4 legge 26 luglio 1984 n. 413, all'iscrizione della nave presso la capitaneria di porto, purché si tratti di "navi aventi una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato superiore ai venticinque o trenta cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario" (art. 1287 cod. nav.), atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti GI Cantarini, Antonio Todaro, Vincenzo Morielli e Patrizia Tadris e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza 17 (presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
TT IE, TT IG e TT GU - in qualità di "eredi" di TT RE - (non costituiti);
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto-Sezione Lavoro n. 524 del 31.10.1996/14.7.1997 resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1389/1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Vincenzo Morielli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Grosseto l'I.N.P.S. conveniva in giudizio TO LF esponendo che: 1) alla sua sede di Grosseto era pervenuto dalla "Delegazione di spiaggia" di Porto Ercole il ruolino equipaggio n. 27975 relativo alla motobarca da pesca iscritta presso il R.N.MM.GG. al n. 8 LI 60; 2) detta autorità aveva ivi effettuato l'annotazione "natante non soggetto all'obbligo della contribuzione INPS/Previdcassamar in quanto inferiore alle 10 T.S.L. e con apparato motore inferiore ai 25 c.a. 030 c.i."; 3) la valutazione di non soggezione all'obbligo era in contrasto con le norme vigenti;
4) in osservanza della legge n. 413/1994 era stato accertato a carico di TO LF, proprietario ed armatore della predetta motobarca, relativamente al periodo 14 settembre 1983/31 gennaio 1990 un debito contributivo di L. 20.302.000 per contributi e L. 49.798.297 per somme aggiuntive;
chiedeva, quindi, che l'adito Pretore avesse voluto condannare TO LF, quale proprietario-armatore, al pagamento della somma complessiva di L. 70.100.297.
Il convenuto TO LF non si costituiva in giudizio, così come non si costituivano gli eredi del predetto, nelle more del giudizio, deceduto.
Il Pretore-Giudice del Lavoro di Grosseto, all'esito delle conclusioni del ricorrente Istituto, respingeva la domanda attorea e, su appello della parte soccombente e rimasti contumaci gli eredi dell'originario convenuto, il Tribunale di Grosseto (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava la cennata impugnativa. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: "l'appello deve essere respinto risultando correttamente disattesa la pretesa contributiva dell'attuale appellante in difetto della necessaria prova dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo contributivo in questione, siccome puntualizzato dal primo giudice, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art.6, lett. c), d), e) ed f) della legge 413/1984 [per cui]... non valgono, in contrario, i motivi di doglianza svolti dall'ente appellante con nuove prospettazioni non fatte oggetto di trattazione del pregresso grado del giudizio e con altre affermazioni prive di oggettivo riscontro quanto alla situazione di fatto indicata da essa parte".
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.S. adducendo a sostegno due motivi.
Gli intimati RO TO, GI TO e EL TO non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Con il primo motivo l'Istituto ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 413/1984 e dell'art. 1287 cod. nav." - censura la sentenza del Giudice di appello "per avere obliterato le regole poste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 413 cit., focalizzandosi esclusivamente sull'art. 6 che concerne le "esclusioni", e cioè le "eccezioni" alle suddette regole, e per avere richiamato acriticamente la sentenza pretorile: pronuncia questa che contiene una serie di affermazioni apodittiche con le quali il Pretore si limita a ripetere la formula legislativa di cui all'art. 6 della legge 413, senza motivare sul mancato accoglimento delle richieste istruttorie dell'I.N.P.S. e senza spendere una sola parola sull'ampia documentazione allegata al ricorso e che, inoltre, è inficiata da un grave errore, laddove si afferma che il natante in questione avrebbe un apparato motore di potenza inferiore ai 25 cavalli, contrariamente a quanto attestato dal ruolino d'equipaggio (potenza pari a 49 cavalli)".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la decisione del Tribunale per "omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" in quanto "la questione 'chiave' della potenza dell'apparato motore - che è di 49 cavalli - è ignorata dal Tribunale, così come è stata ignorata dal Pretore;
il ruolino d'equipaggio - che attesta tale dato tecnico e che è atto pubblico - è documento decisivo ai fini del decidere: l'averlo pretermesso costituisce grave vizio della motivazione".
II. - Il profilo delle censure - caratterizzanti in modo sostanzialmente analogo entrambi i motivi di ricorso - consiglia l'esame e la valutazione congiunta di detti "mezzi". Al riguardo si deve, anzitutto, rilevare che effettivamente il giudice di gravame si è riportato in maniera inappropriata alla motivazione della sentenza di primo grado - limitandosi alla seguente affermazione: "siccome puntualizzato dal primo giudice" -, mentre (come questa Corte ha più volte statuito) la motivazione per relationem è consentita solo quando dalla interpretazione complessiva della sentenza sia possibile desumere che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente i motivi della sentenza di primo grado, ma abbia mostrato di farli propri e, soprattutto di tenere nella debita considerazione i motivi di impugnazione contro la stessa sentenza di primo grado (Cass. n. 383/1990, Cass. n. 9582/1998, Cass. n. 12120/1998). III. - In ogni caso, il Giudice di appello - nell'applicare la legge 26 luglio 1984, n. 413, sulla "assicurazione per la gente di mare" - ha interpretato erroneamente la relativa normativa considerando solo ed esclusivamente le ipotesi di esclusione (non dedotte e, quindi, non provate dalla parte interessata sempre rimasta contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito) dall'assicurazione previste sub lett. c), d) e) e i) dell'art. 6 di detta legge - oltretutto tra di loro sicuramente "alternative" non potendo certo ricorrere contemporaneamente le ipotesi di esclusione diversamente tipizzate ex lege -, senza tenere presente prioritariamente il disposto della legge sul generale obbligo di iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie dei lavoratori marittimi - "che compongono l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati" (art. 4 della legge n. 413/1984) e sulla individuazione (ex art. 5 di detta legge) della nave "che è quella iscritta nei 'registri delle navi minori e dei galleggianti' aventi le caratteristiche di cui all'art. 1287 cod. nav. (scilicet, 'navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliariò)".
Siffatta errata interpretazione delle cennate norme da parte del Tribunale di Grosseto ha comportato la conseguente violazione del principio secondo cui l'applicabilità del regime previdenziale nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cd. "minori" segue all'iscrizione della nave presso la capitaneria di porto quando si tratti, appunto, di "navi aventi una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato superiore ai venticinque o trenta cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario", (atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere (cfr. Cass. n. 636/1989 sulla base della "specialità" della disciplina relativa alla previdenza marinara). IV. - Il Giudice di appello è anche incorso - a parte quanto rilevato dinanzi sub "capo II" - nel vizio di omessa e, comunque, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto manca nella sentenza impugnata l'indicazione della ragione obiettivamente sufficiente ed adeguata, sul piano logico, a suffragare il convincimento del Tribunale e, pertanto, non viene consentita l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.
In particolare, il rilevato vizio di motivazione riguarda anche la omessa valutazione (da parte del Giudice di appello), delle prove documentali ("ruolo di equipaggio" e "contratti di arruolamento") prodotte ed indicate specificamente dal ricorrente Istituto (che potevano rivestire efficacia probatoria, rispettivamente, ex artt. 178 e 328 cod. nav.) e la mancata ammissione di mezzi di prova (così
come denunciato con il secondo motivo di ricorso) diretti a dimostrare punti decisivi della controversia [idsunt, "iscrizione del natante nel registro delle navi minori", "entità dei cavalli dell'apparato motore", "membri dell'equipaggio", "contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio"].
Infatti, l'omessa valutazione di una prova documentale e la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traducono in vizi nella sentenza sotto il profilo dell'omessa e insufficiente valutazione e esame della - relativa istanza, allorché - come nella specie - il mezzo istruttorio sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia, con la conseguenza che, potendo la Corte controllare (sotto il profilo logico formale) l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, la relativa sentenza deve essere cassata per vizio inerente alla motivazione, quando tale vizio emerga - come, appunto, nella presente fattispecie - dall'esame del ragionamento svolto, quale risulta dalla sentenza impugnata, che si riveli incompleto, incoerente ed illogico (così testualmente Cass. n. 11491/1992). V. - La sentenza del Tribunale di Grosseto, a seguito dell'accoglimento del ricorso, va cassata e la causa rimessa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
"l'applicabilità, nei confronti dei marittimi imbarcati quale membri dell'equipaggio su navi cd. minori, della normativa della previdenza obbligatoria deriva ex art. 4 della legge n. 413/1984 dall'iscrizione del natante presso la capitaneria di porto avente le caratteristiche di cui all'art. 1287 cod. nav., atteso che per tali natanti l'iscrizione e la relativa licenza sono equiparate alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere".
Il Giudice del rinvio dovrà, inoltre, - sulla base di detto principio - valutare la documentazione processualmente acquisita (che può rivestire efficacia probatoria ex artt. 178 e 328 cod. nav.) ed accertare le caratteristiche del natante in questione e l'esistenza e la natura dei rapporti di arruolamento dei membri dell'equipaggio di detto natante.
Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001