Sentenza 7 dicembre 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'Inail e il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione ex ante che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione, abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17469 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. SIMONESCHI Guglielmo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BACCETTI TRASP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SOLIMENO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 15/03/00 - R.G.N. 494/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza dei Pretore della stessa sede in data 26 maggio 1999, che aveva rigettato la domanda, proposta dalla S.r.l. Baccetti trasporti contro l'INAIL, per ottenerne declaratoria d'illegittimità dei provvedimento d'aumento dei tasso di premio - in quanto adottato in dipendenza d'infortunio sul lavoro, occorso ad un dipendente della società (tale Vincenzo AT) ed indennizzato dall'istituto (erogando prestazioni economiche(per lire 98.822.567) - per avere l'istituto stesso accettato, in via transattiva, un importo (lire 46.000.000) minore rispetto a quello (lire 98.822.567, appunto) preteso, in via surrogatoria, dal responsabile dell'infortunio.
Osservava, infatti, il giudice d'appello:
- "il dato dello scostamento della sinistrosità aziendale dalla media nazionale è soltanto uno degli elementi che concorrono a formare il tasso di premio" e, pertanto, non può essere stabilito un "automatismo perfetto" tra detto "scostamento", da un lato, e "meccanismo di determinazione dei tasso di premio", dall'altro;
- di conseguenza, la "transazione dannosa" asseritamente conclusa dall'INAIL - rileverebbe sull'aumento dei tasso di premio in misura parziale e, comunque, minore rispetto a quanto preteso dalla società;
- anche a volerlo considerare "legittimo e possibile" il sindacato dei giudice sulla "congruità della transazione", tuttavia, non può prescindere dal rilievo che "non è stata, in realtà, fornita una prova concreta circa il fatto che la transazione sia stata mal condotta", la transazione "parallela" tra lavoratore infortunato e responsabile dell'infortunio per il "danno differenziale" - che rappresenta "l'unico vago elemento probatorio" offerto dalla società - risulta, da un lato, parimenti connotata da analogo scostamento "fra richiesto ed ottenuto" (lire 90.286.100 a fronte di lire 70.000.000) e, dall'altro, l'azione risarcitoria dell'infortunato comprende danno biologico e danno morale, che esulano, invece, dall'azione di surroga dell'INAIL;
- pertanto - pur non potendo l'INAIL includere i costi di infortunio non recuperati nei confronti dei terzo responsabile, fra gli "oneri incidenti sulla determinazione dei premi", e pur incidendo l'avvenuto recupero dei costo dell'infortunio sulla riduzione sia dei tasso medio nazionale, che dei tasso specifico aziendale - l'attività transattiva dell'INAIL, tuttavia, è stata "corretta", e non ha cagionato, ne' poteva cagionare, alla società un "danno sotto il profilo della determinazione del tasso di sinistrosità". Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 39 DPR 30 giugno 1965, n. 1124, decreto dei Ministro del lavoro 18 giugno 1988) - la S.r.l. Baccetti trasporti censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che "il dato dello scostamento della sinistrosità aziendale dalla media nazionale è soltanto uno degli elementi che concorrono a formare il tasso di premio". Con il secondo motivo - denunciando vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che "in realtà non è stata fornita una prova concreta circa il fatto che la transazione sia stata mai condotta", sebbene fosse certo il credito dell'INAIL - risultando il danno patrimoniale complessivo (lire 104.949.358), l'ammontare (lire 98.822.567) dei credito dell'INAIL, il difetto (e, comunque, l'inopponibilità all'Istituto) dei concorso di colpa dei danneggiato, la capienza (in quanto non contestata o, comunque, in quanto se ne è chiesta la verifica) dello stesso credito e la sua soddisfazione prioritaria - mentre l'istituto ne ha ridotto, in via transattiva, l'ammontare.
Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) - la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la prova della capienza dei credito INAIL e della incongruità della dedotta transazione emerga dalla documentazione prodotta, le cui risultanze non sono state mai contestate, e per avere omesso di disporre le richieste consulenze tecniche al fine di verificare, appunto, "la congruità e la legittimità dell'aumento dei premio nonché la reale capienza e, quindi, anche la recuperabilità della surroga INAIL". Il ricorso non è fondato.
2. Invero la "spesa dell'assicurazione" - contro gli infortuni sul lavoro, appunto, e le malattie professionali - "è ad esclusivo carico dei datore di lavoro" (art. 27, primo comma, TU 1124/65, cit.).
In coerenza con la "natura essenzialmente assicurativa" della tutela previdenziale antinfortunistica - che ne risulta (Corte Cost. 222-82) - "le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni dei periodo di assicurazione" (art. 39, secondo comma, TU 1124/65, cit.). In altri termini, s'impone - in palese coerenza con la logica assicurativa - l'equivalenza attuariale tra la "spesa dell'assicurazione", appunto, ed i premi che ne costituiscono l'unica fonte di finanziamento.
Tuttavia, la tutela previdenziale anfinfortunistica - pur essendo ispirata alla logica assicurativa - assolve la funzione esclusiva di "garantire ai beneficiari la sicurezza dei soddisfacimento delle necessità di vita" - al pari di ogni altra assicurazione sociale (ai sensi dell'art. 38, 2^ comma, cost.) - con la conseguenza che, da un lato, le prestazioni non sono commisurate al danno e prescindono dalla "colpa" dei datore di lavoro, mentre, dall'altro, l'utile d'impresa è, addirittura, un "fattore estraneo" (vedi Corte cost. n. 36/2000, 160/74). Coerentemente, "spesa dell'assicurazione" è soltanto la spesa effettiva - a carico dell'INAIL, nel periodo di riferimento - ed i premi sono imposti ai datori di lavoro, in funzione esclusiva di finanziamento della medesima spesa e dei conseguente equilibrio finanziario della gestione, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa alla "colpa" degli stessi datori di lavoro (vedi, per tutte, Cass. 10324/2000). Pertanto la tariffa deve comprendere integralmente "l'onere finanziario" (di cui all'art. 39, 2^ comma, TU n. 1124/65, cit.), nel determinare i "tassi di premio" (art. 40, 3^ comma, dello stesso Testo unico), in funzione di ripartizione dello stesso "onere" - ispirata a "finalità solidaristica" (vedi Corte cost. n. 222/82, Cass., Sez. un., n. 7853/2001, cit.) - fra i datori di lavoro, nella misura corrispondente al tasso medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, nonché, per quel che qui interessa, alle oscillazioni (in aumento o in riduzione) che ne sono stabilite - con gli stessi criteri ed in base agli stessi elementi - dal tasso specifico aziendale, in relazione all'andamento, parimenti aziendale, degli infortuni e delle malattie professionali (oltre a sez. un. 7853/2001 e sez. lav. 3767, 10324/2000, 5370/94, cit., vedi, per tutte, sez. un. 9961/97, sez. lav. 6533, 5685, 2956/97, 5937, 5685, 4953/96, 6613, 4414, 778/95, 4117/93). Ad integrare quell'"onere finanziario" - da finanziare, appunto, mediante i premi - concorrono, poi, non solo gli "oneri diretti" - per l'erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti protetti - ma anche ogni altro "l'onere finanziario" a carico dell'INAIL. Sulla base ed in conformità dei principi stabiliti dalla legge (art. 39-41 dei TU n. 1124/65, cit.) - che delimitano, in coerenza con la costituzione (art. 23), la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni competenti (vedi Cass. n. 2956/97, 4117/93, in motivazione, cit.) - la tariffa dei premi risulta deliberata dall'INAIL ed approvata dal Ministro dei lavoro (ai sensi dello stesso art. 40 del TU n. 1124/65, cit.) con proprio decreto dei 18 giugno 1988 - applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie - come con i decreti precedenti e con quello successivo dello stesso Ministro (su tali decreti, vedi, in motivazione, Cass., sez. un., n. 7853/2001, cit.). In tale prospettiva, non può essere trascurata, poi, la considerazione che i decreti ministeriali sulle tariffe dei premi, di cui si discute, hanno natura regolamentare - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine per tutte, le sentenze n. 7853/2001 delle sezioni unite, 3767/2000, 5370/94 della sezione lavoro) - e, come tali, possono essere, da un lato, denunciati con ricorso per cassazione - sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) - e, dall'altro, sono suscettibili di diretta interpretazione da parte di questa Corte.
3. La determinazione dei tasso medio nazionale, per ciascuna lavorazione, e dei tasso specifico aziendale - in relazione all'andamento, parimenti aziendale, di infortuni e malattie professionali - risulta (a norma degli art. 5 e, rispettivamente, "dei DM 18 giugno 1988, cit) dal medesimo "rapporto" sia pure in ambiti diversi - "fra oneri e retribuzioni" (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. 7853/2001, 3767/2000, 5685/97, 448/96, cit., 5743/2000).
Gli "oneri considerati" (ai sensi dell'art. 6 della stessa Tariffa) - per quel che qui interessa - sono, fra gli altri, "quelli finanziari relativi agli infortuni ed alle malattie professionali dei periodo di osservazione".
Indubbiamente vi rientrano, quindi, gli oneri finanziari relativi alle prestazioni erogate, come nella specie, per infortunio sul lavoro, in quanto indennizzato dall'INAIL. Coerentemente, il recupero dei costo dell'infortunio da parte dell'INAIL, a seguito dell'azione di surroga - come nella specie - oppure di regresso (ai sensi dell'art. 1916 c.c. e, rispettivamente, dell'art. 11 DPR 30 giugno 1965, n. 1124), incide riduttivamente - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6913, 6730/94, 10878/92) - sia sul tasso medio nazionale che sul tasso specifico aziendale.
Parimenti incide, tuttavia, il mancato recupero dei costo dell'infortunio, ove sia imputabile a colpa dello stesso Istituto. In tale prospettiva, la transazione tra l'Istituto ed il responsabile dell'infortunio - che riduca, come nella specie, la misura dei risarcimento rispetto al danno subito - non incide riduttivamente sui tassi - per l'intero ammontare dei danno - ove risulti che l'istituto stesso ha agito con la diligenza dei buon padre di famiglia (vedi Cass. n. 253 dei 1991, sia pure con riferimento a clausola dei "bonus malus" di contratto d'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli o natanti a motore).
La verifica relativa, tuttavia, dev'essere fatta ex ante e non ex post - con riferimento, cioè, agli elementi valutabili al momento della transazione - e deve riguardarne la valutazione della ragionevolezza e della convenienza (vedi Cass. 10696/99, 11038/97, 2177/94, sia pure con riferimento allo stesso contratto d'assicurazione).
La valutazione prospettata, peraltro, deve effettuarsi in relazione al grado di incertezza - circa il prevedibile esito della lite - e l'apprezzamento al riguardo dei giudice di merito sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato (vedi Cass. 8553/87). La sentenza impugnata - che ha negato alla dedotta transazione l'incidenza pretesa sul tasso dei premi - si è uniformata ai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dalla società ricorrente.
4. Invero l'apprezzamento dei giudice di merito - circa la "correttezza" della transazione tra l'INAIL ed il responsabile dei dedotto infortunio sul lavoro - non è censurabile, in sede di legittimità, perché sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi, che riposa, essenzialmente, sulla transazione "parallela" tra lavoratore infortunato e lo stesso responsabile dell'infortunio per il "danno differenziale", da un lato, e sulle diverse voci di danno tra la stessa azione risarcitoria e l'azione di surroga dell'INAIL. Lungi dal denunciare lacune o logiche contraddizioni - nella medesima motivazione - la società ricorrente, infatti, inammissibilmente invoca elementi di fatto ulteriori, asseritamente pretermessi, oppure propone valutazioni dei fatti alternative o, comunque, diverse rispetto a quelle accolte dalla sentenza impugnata.
Oltre a resistere alle censure - infondatamente proposte con il secondo ed il terzo motivo di ricorso - il prospettato apprezzamento insindacabile dei giudice di merito - circa la transazione fra l'INAIL ed il responsabile del dedotto infortunio sul lavoro - risulta correttamente inserito nel complesso processo - che è stato prospettato - per la formazione dei tasso di premio.
Nè la sentenza impugnata merita le censure - che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso - per avere coerentemente ritenuto che, il quel processo complesso, "il dato dello scostamento della sinistrosità aziendale dalla media nazionale è soltanto uno degli elementi che concorrono a formare il tasso di premio".
5. Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese dei presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 33,00, oltre euro 2000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2002